Il diploma di massofisioterapista non consente di per sé l’iscrizione alla Facoltà di Fisioterapia

Published On: 13 Novembre 2018Categories: Scuola e Università, Tutele, Varie

L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza del 9 novembre 2018 numero 16, ha risolto il contrasto esistente in tema di iscrizione alla Facoltà di Fisioterapia da parte di chi è in possesso del diploma di massofisioterapista, rilasciato ai sensi della legge numero 403 del 1971.
La questione centrale di cui è stato investito il Supremo Consesso riguarda l’effettivo valore da riconoscere, ai fini dell’iscrizione universitaria, al diploma di massofisioterapista rilasciato ai sensi della l. 19 maggio 1971 n. 403, nel senso di stabilire se tale diploma consenta l’iscrizione alla facoltà di Fisioterapia ad anni successivi al primo e, in caso affermativo, di stabilire se ciò sia possibile senza test di ingresso.
L’Adunanza Plenaria, prima di dar soluzione al quesito, ricorda i due (opposti) orientamenti giurisprudenziali che si sono avvicendati nel tempo.
In particolare, secondo un primo orientamento (espresso, ex multis, dalle sentenze del Cons. Stato numero  1105 del 2015 e del C.G.A. numero 212 del 2017),  il diploma di massofisioterapista di cui alla l. 403 del 1971  è da considerarsi equipollente al diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado, per effetto dell'”equiparazione” operata dalla legge numero 42 del 1999 e dal D.M. 27 luglio 2000 (il quale ha previsto che il diploma di massiofisioterapia è equipollente al diploma universitario di fisioterapista, ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base). Su questa base di equipollenza, si ritiene quindi che il diplomato di cui alla l. 403 del 1971 possa per ciò solo iscriversi alla facoltà universitaria di proprio interesse. Poiché infine tale facoltà è la facoltà di fisioterapia, l’orientamento in questione esenta il candidato dal test di ingresso, in quanto la finalità del test stesso sarebbe quella di “accertare la predisposizione del candidato per le discipline oggetto dei corsi alla cui iscrizione ambisce” e che tale verifica sarebbe superflua, “considerato che il conseguimento del titolo di studio di massofisioterapista (in virtù soprattutto della prevista equipollenza con il diploma universitario triennale) assicura, già in sé, questa predisposizione” (cfr. Cons. Stato, sentenza 1105 del 2015, da cui la citazione, e C.G.A., sez.giur., sentenza 212 del 2017).
Secondo un altro, opposto, orientamento (espresso in precedenza da Cons. Stato, VI, 30 maggio 2011, n. 3218 e poi sposato dall’Adunanza Plenaria in oggetto), l’equipollenza sine die affermata dalle superiori pronunce, rappresenterebbe una deviazione non minima dai principi in materia, dato che per l’iscrizione universitaria al primo anno è richiesto un diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale, e quindi di livello superiore a quello di cui si tratta (massiofisioterapia) di durata triennale. Inoltre,  il D.M. 27 luglio 2000 ha previsto l’equiparazione in oggetto solo “ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base”, mentre l’accesso ad una facoltà universitaria serve viceversa ad acquisire i fondamenti di una materia, ovvero la relativa formazione di base, sicché non sarebbe possibile consentire l’iscrizione universitaria considerandola parte della formazione “post-base” prevista dalle disposizioni citate. Infine, l’orientamento in parola ritiene dirimente il principio per cui, in materia di equiparazione, non si possono ammettere interpretazioni estensive, in base al rilievo logico, prima che giuridico, per cui ciò che si equipara è per definizione diverso.

 L’Adunanza Plenaria, preso atto di entrambi gli orientamenti, osserva innanzi tutto come non vi sia alcun dubbio sul fatto che l’iscrizione universitaria sia possibile solo dopo il superamento dell’esame finale del ciclo formativo quinquennale di scuola secondaria superiore (e ciò sulla scorta della lettura delle norme disciplinanti il sistema e cioè: il d.lgs. 502/1992, la legge 53 del 2003, il D.M. 22 ottobre 2004 numero 270, il d.lgs. 226 del 2005, il D.P.R. 89 del 2010 ed il d.lgs. 297 del 1994).

Ciò posto, il Supremo Consesso, evidenziando “..l’intrinseca contraddittorietà di una soluzione per cui un meccanismo di equipollenza, introdotto per sanare le situazioni createsi precedentemente all’entrata in vigore della disciplina regolatoria della nuova figura del fisioterapista, diventi fondamentalmente uno strumento di equiparazione, ponendo così nel nulla la necessità stessa di differenziare le figure..”, sviluppa un approccio critico verso l’equipollenza sine die promossa dal primo orientamento, dando continuità all’opposto orientamento.

Il Supremo Consesso, afferma infatti come “..nei casi di diploma, o attestato, conseguito in data successiva al 1999 (epoca finale, quest’ultima, ai fini della dichiarazione di equipollenza, ai sensi del testo dell’art. 4, comma 1, l. n. 42 del 1999, dove si richiama il l’art. 6, comma 3, d.lgs. n. 502 del 1992 come modificato dall’art. 7 d.lgs. n. 517 del 1993), l’equipollenza non possa valere, in quanto “il richiamato articolo 4 l. n. 42 del 1999 non va considerato come norma ‘a regime’, applicabile estensivamente anche ai titoli conseguiti successivamente (sulla scorta della precedente normativa: l. 10 maggio 1971, n. 403, in relazione al diploma di massofioterapista). La norma ha invece finalità transitoria, essendo finalizzata a consentire che i (soli) titoli rilasciati dalle scuole regionali nel previgente sistema potessero essere equipararti a quelli di nuova istituzione (qualificati da un diverso e più impegnativo iter di conseguimento). L’utilizzo del participio passato (‘conseguiti’) e qualificazione dei ‘vecchi’ diplomi come ormai appartenenti alla ‘precedente normativa’, escludono che questi ultimi siano stati conservati a regime mediante un mero affiancamento al nuovo sistema ivi introdotto”.

L’Adunanza ritiene quindi che  il consentire l’iscrizione ad una facoltà universitaria a chi sia in possesso del solo titolo triennale di massofisioterapista “..rappresenta una deviazione non minima dai principi in materia, dato che per l’iscrizione universitaria al primo anno, ovvero per un’iscrizione di livello inferiore a quello per cui è processo, è richiesto un diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale, e quindi di livello superiore a quello di cui si tratta..”.

Sul punto, viene altresì sottolineato come il massiofisioterapista che ha comunque conseguito aliunde un titolo legittimante l’accesso alla formazione universitaria (e quindi un diploma di scuola superiore di durata quinquennale), può certamente accedere all’Università (possibilità questa derivante dal superamento dell’esame di Stato conclusivo della scuola secondaria superiore e non dal diploma di massofisioterapista), ma solo previo il necessario superamento della prova di ammissione di cui all’art. 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264, in considerazione della ratio sottesa all’istituto in questione.

Ed infatti, come già evidenziato da diverse pronunce giurisprudenziali “..le prove di ammissione ai corsi universitari ad accesso programmato, di cui all’art. 4 della l. 2 agosto 1999, n. 264, si collocano nel punto di intersezione di più esigenze e rispondono contemporaneamente a più funzioni. Se ne possono qui indicare, in via riassuntiva ma non esaustiva, almeno tre: a) verificare la sussistenza dei requisiti di cultura per lo studente che aspira ad essere accolto per la prima volta nel sistema universitario; b) garantire l’offerta di livelli di istruzione adeguati alle capacità formative degli atenei; c) consentire la circolazione nell’ambito dell’Unione europea delle qualifiche conseguite…”.

Sicché, in ragione della delineata e composita funzione del test di ammissione all’Università (e quindi anche alla Facoltà di Fisioterapia), è necessario che anche i massiofisioterapisti in possesso di titolo idoneo all’accesso ai corsi universitari – al pari degli altri studenti in possesso del diploma di scuola superiore di durata quinquennale – superino la prova pre-selettiva.

Conclusivamente pertanto, l’Adunanza Plenaria ha enunciato il seguente principio di diritto: “..il diploma di massofisioterapista, rilasciato ai sensi della l. 19 maggio 1971 n. 403, non consente ex se l’iscrizione alla facoltà di Fisioterapia né dà vita, nella fase di ammissione al corso universitario, ad alcuna forma di facilitazione, nemmeno se posseduto unitamente ad altro titolo di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale. L’iscrizione alla facoltà di Fisioterapia potrà quindi avvenire solo secondo le regole ordinarie che postulano il possesso di un titolo idoneo all’accesso alla formazione universitaria ed il superamento della prova selettiva di cui all’art. 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264”.

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Il diploma di massofisioterapista non consente di per sé l’iscrizione alla Facoltà di Fisioterapia

Published On: 13 Novembre 2018

L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza del 9 novembre 2018 numero 16, ha risolto il contrasto esistente in tema di iscrizione alla Facoltà di Fisioterapia da parte di chi è in possesso del diploma di massofisioterapista, rilasciato ai sensi della legge numero 403 del 1971.
La questione centrale di cui è stato investito il Supremo Consesso riguarda l’effettivo valore da riconoscere, ai fini dell’iscrizione universitaria, al diploma di massofisioterapista rilasciato ai sensi della l. 19 maggio 1971 n. 403, nel senso di stabilire se tale diploma consenta l’iscrizione alla facoltà di Fisioterapia ad anni successivi al primo e, in caso affermativo, di stabilire se ciò sia possibile senza test di ingresso.
L’Adunanza Plenaria, prima di dar soluzione al quesito, ricorda i due (opposti) orientamenti giurisprudenziali che si sono avvicendati nel tempo.
In particolare, secondo un primo orientamento (espresso, ex multis, dalle sentenze del Cons. Stato numero  1105 del 2015 e del C.G.A. numero 212 del 2017),  il diploma di massofisioterapista di cui alla l. 403 del 1971  è da considerarsi equipollente al diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado, per effetto dell'”equiparazione” operata dalla legge numero 42 del 1999 e dal D.M. 27 luglio 2000 (il quale ha previsto che il diploma di massiofisioterapia è equipollente al diploma universitario di fisioterapista, ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base). Su questa base di equipollenza, si ritiene quindi che il diplomato di cui alla l. 403 del 1971 possa per ciò solo iscriversi alla facoltà universitaria di proprio interesse. Poiché infine tale facoltà è la facoltà di fisioterapia, l’orientamento in questione esenta il candidato dal test di ingresso, in quanto la finalità del test stesso sarebbe quella di “accertare la predisposizione del candidato per le discipline oggetto dei corsi alla cui iscrizione ambisce” e che tale verifica sarebbe superflua, “considerato che il conseguimento del titolo di studio di massofisioterapista (in virtù soprattutto della prevista equipollenza con il diploma universitario triennale) assicura, già in sé, questa predisposizione” (cfr. Cons. Stato, sentenza 1105 del 2015, da cui la citazione, e C.G.A., sez.giur., sentenza 212 del 2017).
Secondo un altro, opposto, orientamento (espresso in precedenza da Cons. Stato, VI, 30 maggio 2011, n. 3218 e poi sposato dall’Adunanza Plenaria in oggetto), l’equipollenza sine die affermata dalle superiori pronunce, rappresenterebbe una deviazione non minima dai principi in materia, dato che per l’iscrizione universitaria al primo anno è richiesto un diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale, e quindi di livello superiore a quello di cui si tratta (massiofisioterapia) di durata triennale. Inoltre,  il D.M. 27 luglio 2000 ha previsto l’equiparazione in oggetto solo “ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base”, mentre l’accesso ad una facoltà universitaria serve viceversa ad acquisire i fondamenti di una materia, ovvero la relativa formazione di base, sicché non sarebbe possibile consentire l’iscrizione universitaria considerandola parte della formazione “post-base” prevista dalle disposizioni citate. Infine, l’orientamento in parola ritiene dirimente il principio per cui, in materia di equiparazione, non si possono ammettere interpretazioni estensive, in base al rilievo logico, prima che giuridico, per cui ciò che si equipara è per definizione diverso.

 L’Adunanza Plenaria, preso atto di entrambi gli orientamenti, osserva innanzi tutto come non vi sia alcun dubbio sul fatto che l’iscrizione universitaria sia possibile solo dopo il superamento dell’esame finale del ciclo formativo quinquennale di scuola secondaria superiore (e ciò sulla scorta della lettura delle norme disciplinanti il sistema e cioè: il d.lgs. 502/1992, la legge 53 del 2003, il D.M. 22 ottobre 2004 numero 270, il d.lgs. 226 del 2005, il D.P.R. 89 del 2010 ed il d.lgs. 297 del 1994).

Ciò posto, il Supremo Consesso, evidenziando “..l’intrinseca contraddittorietà di una soluzione per cui un meccanismo di equipollenza, introdotto per sanare le situazioni createsi precedentemente all’entrata in vigore della disciplina regolatoria della nuova figura del fisioterapista, diventi fondamentalmente uno strumento di equiparazione, ponendo così nel nulla la necessità stessa di differenziare le figure..”, sviluppa un approccio critico verso l’equipollenza sine die promossa dal primo orientamento, dando continuità all’opposto orientamento.

Il Supremo Consesso, afferma infatti come “..nei casi di diploma, o attestato, conseguito in data successiva al 1999 (epoca finale, quest’ultima, ai fini della dichiarazione di equipollenza, ai sensi del testo dell’art. 4, comma 1, l. n. 42 del 1999, dove si richiama il l’art. 6, comma 3, d.lgs. n. 502 del 1992 come modificato dall’art. 7 d.lgs. n. 517 del 1993), l’equipollenza non possa valere, in quanto “il richiamato articolo 4 l. n. 42 del 1999 non va considerato come norma ‘a regime’, applicabile estensivamente anche ai titoli conseguiti successivamente (sulla scorta della precedente normativa: l. 10 maggio 1971, n. 403, in relazione al diploma di massofioterapista). La norma ha invece finalità transitoria, essendo finalizzata a consentire che i (soli) titoli rilasciati dalle scuole regionali nel previgente sistema potessero essere equipararti a quelli di nuova istituzione (qualificati da un diverso e più impegnativo iter di conseguimento). L’utilizzo del participio passato (‘conseguiti’) e qualificazione dei ‘vecchi’ diplomi come ormai appartenenti alla ‘precedente normativa’, escludono che questi ultimi siano stati conservati a regime mediante un mero affiancamento al nuovo sistema ivi introdotto”.

L’Adunanza ritiene quindi che  il consentire l’iscrizione ad una facoltà universitaria a chi sia in possesso del solo titolo triennale di massofisioterapista “..rappresenta una deviazione non minima dai principi in materia, dato che per l’iscrizione universitaria al primo anno, ovvero per un’iscrizione di livello inferiore a quello per cui è processo, è richiesto un diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale, e quindi di livello superiore a quello di cui si tratta..”.

Sul punto, viene altresì sottolineato come il massiofisioterapista che ha comunque conseguito aliunde un titolo legittimante l’accesso alla formazione universitaria (e quindi un diploma di scuola superiore di durata quinquennale), può certamente accedere all’Università (possibilità questa derivante dal superamento dell’esame di Stato conclusivo della scuola secondaria superiore e non dal diploma di massofisioterapista), ma solo previo il necessario superamento della prova di ammissione di cui all’art. 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264, in considerazione della ratio sottesa all’istituto in questione.

Ed infatti, come già evidenziato da diverse pronunce giurisprudenziali “..le prove di ammissione ai corsi universitari ad accesso programmato, di cui all’art. 4 della l. 2 agosto 1999, n. 264, si collocano nel punto di intersezione di più esigenze e rispondono contemporaneamente a più funzioni. Se ne possono qui indicare, in via riassuntiva ma non esaustiva, almeno tre: a) verificare la sussistenza dei requisiti di cultura per lo studente che aspira ad essere accolto per la prima volta nel sistema universitario; b) garantire l’offerta di livelli di istruzione adeguati alle capacità formative degli atenei; c) consentire la circolazione nell’ambito dell’Unione europea delle qualifiche conseguite…”.

Sicché, in ragione della delineata e composita funzione del test di ammissione all’Università (e quindi anche alla Facoltà di Fisioterapia), è necessario che anche i massiofisioterapisti in possesso di titolo idoneo all’accesso ai corsi universitari – al pari degli altri studenti in possesso del diploma di scuola superiore di durata quinquennale – superino la prova pre-selettiva.

Conclusivamente pertanto, l’Adunanza Plenaria ha enunciato il seguente principio di diritto: “..il diploma di massofisioterapista, rilasciato ai sensi della l. 19 maggio 1971 n. 403, non consente ex se l’iscrizione alla facoltà di Fisioterapia né dà vita, nella fase di ammissione al corso universitario, ad alcuna forma di facilitazione, nemmeno se posseduto unitamente ad altro titolo di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale. L’iscrizione alla facoltà di Fisioterapia potrà quindi avvenire solo secondo le regole ordinarie che postulano il possesso di un titolo idoneo all’accesso alla formazione universitaria ed il superamento della prova selettiva di cui all’art. 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264”.

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