Il rilascio del certificato di agibilità preclude la repressione degli abusi edilizi?

Published On: 13 Gennaio 2023Categories: Edilizia, Urbanistica ed Espropriazioni

La Sesta Sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza del 23 novembre 2022 numero 10340, ha evidenziato i diversi presupposti e le differenti funzioni che corrono fra permesso di costruire e certificato di agibilità.

In particolare, sotto questo profilo, il Collegio ha specificato che il certificato di agibilità, indipendentemente dal titolo edilizio, è utile a garantire che l’edificio dichiarato agibile o abitabile sia idoneo ad essere utilizzato per le destinazioni ammissibili, tuttavia rimanendo fermi i poteri degli uffici comunali di contestare successivamente eventuali abusi e sanzioni.

Il caso concreto

L’amministrazione comunale ha ingiunto al privato un’ordinanza di demolizione di un’autorimessa da questi realizzata abusivamente in un terreno di sua proprietà, dopo avergli però rilasciato il corrispondente certificato di agibilità “…vista la completezza e la regolarità della documentazione richiesta…”.

L’immobile è poi stato ritenuto abusivo, perché di altezza superiore a quella prevista nell’originaria concessione edilizia e, comunque, difforme rispetto alle norme di attuazione del Piano Regolatore Generale.

Allora il privato – già titolare dell’attestazione di agibilità, presupponendo la regolarità delle opere edilizie – ha proposto ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente, che però lo ha respinto.

In seguito, ricorrendo in appello, egli ha pure specificamente lamentato il contrasto fra il rilascio del certificato di agibilità e la successiva adozione dell’ordinanza di demolizione, siccome avallata anche dal Giudice di prime cure.

La decisione del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato, anche sotto questo profilo, ha respinto il ricorso d’appello, sostanzialmente ribadendo che il rilascio del certificato di abitabilità non incide sull’esercizio (anche successivo) del potere di repressione degli abusi edilizi riconosciuto dalla legge all’amministrazione comunale.

Sulle differenze, più in dettaglio, fra titolo edilizio e certificato di agibilità.

Sul punto, in particolare, la stessa Sezione decidente – dando atto di un proprio recente orientamento contenuto nella precedente pronuncia del 10 maggio 2021 numero 3666 – ha confermato che “…Il permesso di costruire ed il certificato di agibilità sono collegati a presupposti diversi, non sovrapponibili fra loro, in quanto il certificato di agibilità ha la funzione di accertare che l’immobile sia stato realizzato secondo le norme tecniche vigenti in materia di sicurezza, salubrità, igiene, risparmio energetico degli edifici e degli impianti, mentre il titolo edilizio è finalizzato all’accertamento del rispetto delle norme edilizie ed urbanistiche…”.

Sull’esercizio del potere comunale di repressione degli abusi edilizi.

Conseguentemente, ha ribadito che “…Il rilascio del certificato di abitabilità (o di agibilità) non preclude quindi agli uffici comunali la possibilità di contestare successivamente la presenza di difformità rispetto al titolo edilizio, né costituisce rinuncia implicita a esigere il pagamento dell’oblazione per il caso di sanatoria, in quanto il certificato svolge una diversa funzione, ossia garantisce che l’edificio sia idoneo ad essere utilizzato per le destinazioni ammissibili…”.

Con riferimento al rilascio del certificato di agibilità nel caso concreto.

Di riflesso, il Consiglio di Stato, sulla circostanza per la quale il Comune aveva rilasciato il relativo certificato “…vista la completezza e la regolarità della documentazione richiesta…”, ha efficacemente puntualizzato che tale formula “…non esprime in sé alcuna valutazione di regolarità dell’opera rispetto al titolo edilizio, riferendosi, invece, alla documentazione allegata alla richiesta del certificato di agibilità…”.

In conclusione

Il Collegio, respinto l’appello, ha contribuito a riaffermare quell’orientamento giurisprudenziale proteso a valorizzare le necessarie e logiche distinzioni fra quelle diverse tipologie di provvedimenti autorizzatori (pur rilasciati dal medesimo Ente), attesa la loro intrinseca divergenza di contenuto, di presupposti e di funzioni (frutto di accertamenti eterogenei).

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Il rilascio del certificato di agibilità preclude la repressione degli abusi edilizi?

Published On: 13 Gennaio 2023

La Sesta Sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza del 23 novembre 2022 numero 10340, ha evidenziato i diversi presupposti e le differenti funzioni che corrono fra permesso di costruire e certificato di agibilità.

In particolare, sotto questo profilo, il Collegio ha specificato che il certificato di agibilità, indipendentemente dal titolo edilizio, è utile a garantire che l’edificio dichiarato agibile o abitabile sia idoneo ad essere utilizzato per le destinazioni ammissibili, tuttavia rimanendo fermi i poteri degli uffici comunali di contestare successivamente eventuali abusi e sanzioni.

Il caso concreto

L’amministrazione comunale ha ingiunto al privato un’ordinanza di demolizione di un’autorimessa da questi realizzata abusivamente in un terreno di sua proprietà, dopo avergli però rilasciato il corrispondente certificato di agibilità “…vista la completezza e la regolarità della documentazione richiesta…”.

L’immobile è poi stato ritenuto abusivo, perché di altezza superiore a quella prevista nell’originaria concessione edilizia e, comunque, difforme rispetto alle norme di attuazione del Piano Regolatore Generale.

Allora il privato – già titolare dell’attestazione di agibilità, presupponendo la regolarità delle opere edilizie – ha proposto ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente, che però lo ha respinto.

In seguito, ricorrendo in appello, egli ha pure specificamente lamentato il contrasto fra il rilascio del certificato di agibilità e la successiva adozione dell’ordinanza di demolizione, siccome avallata anche dal Giudice di prime cure.

La decisione del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato, anche sotto questo profilo, ha respinto il ricorso d’appello, sostanzialmente ribadendo che il rilascio del certificato di abitabilità non incide sull’esercizio (anche successivo) del potere di repressione degli abusi edilizi riconosciuto dalla legge all’amministrazione comunale.

Sulle differenze, più in dettaglio, fra titolo edilizio e certificato di agibilità.

Sul punto, in particolare, la stessa Sezione decidente – dando atto di un proprio recente orientamento contenuto nella precedente pronuncia del 10 maggio 2021 numero 3666 – ha confermato che “…Il permesso di costruire ed il certificato di agibilità sono collegati a presupposti diversi, non sovrapponibili fra loro, in quanto il certificato di agibilità ha la funzione di accertare che l’immobile sia stato realizzato secondo le norme tecniche vigenti in materia di sicurezza, salubrità, igiene, risparmio energetico degli edifici e degli impianti, mentre il titolo edilizio è finalizzato all’accertamento del rispetto delle norme edilizie ed urbanistiche…”.

Sull’esercizio del potere comunale di repressione degli abusi edilizi.

Conseguentemente, ha ribadito che “…Il rilascio del certificato di abitabilità (o di agibilità) non preclude quindi agli uffici comunali la possibilità di contestare successivamente la presenza di difformità rispetto al titolo edilizio, né costituisce rinuncia implicita a esigere il pagamento dell’oblazione per il caso di sanatoria, in quanto il certificato svolge una diversa funzione, ossia garantisce che l’edificio sia idoneo ad essere utilizzato per le destinazioni ammissibili…”.

Con riferimento al rilascio del certificato di agibilità nel caso concreto.

Di riflesso, il Consiglio di Stato, sulla circostanza per la quale il Comune aveva rilasciato il relativo certificato “…vista la completezza e la regolarità della documentazione richiesta…”, ha efficacemente puntualizzato che tale formula “…non esprime in sé alcuna valutazione di regolarità dell’opera rispetto al titolo edilizio, riferendosi, invece, alla documentazione allegata alla richiesta del certificato di agibilità…”.

In conclusione

Il Collegio, respinto l’appello, ha contribuito a riaffermare quell’orientamento giurisprudenziale proteso a valorizzare le necessarie e logiche distinzioni fra quelle diverse tipologie di provvedimenti autorizzatori (pur rilasciati dal medesimo Ente), attesa la loro intrinseca divergenza di contenuto, di presupposti e di funzioni (frutto di accertamenti eterogenei).

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