Ingresso di capitali privati nelle società in house

La Prima Sezione del Consiglio di Stato, col parere n.2583 dell’8 novembre 2018, si è pronunziata sulla possibilità per una società in house di ricevere affidamenti diretti dall’Amministrazione regionale, pur acquisendo partecipazioni private.
Dando riscontro ad una articolata richiesta di parere pervenuta dalla Regione Piemonte, la Prima Sezione consultiva dopo aver puntualmente ricostruito il quadro normativo, nazionale e comunitario, di riferimento rispetto all’istituto del c.d. in house providing, nonchè esaminato le specifiche clausole statutarie della società in house su cui verteva la richiesta di parere, è pervenuta alla conclusione che quando la persona giuridica è controllata da un ente regionale, in relazione a competenze regionali, anche residuali, l’art. 16, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, recante il “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”, consente oggi al legislatore regionale di prevedere l’ingresso di capitali privati in società in house, “alle condizioni consentite dall’ordinamento” (ovvero in presenza dei tre requisiti – controllo analogo, prevalenza dell’attività intramoenia nel rispetto della soglia dell’80 %, e partecipazione pubblica totalitaria – oggi prescritti anche dall’art. 5 del decreto legislativo 50/2016: cfr. in particolare punto 3 del parere segnalato) e “nei limiti delle proprie competenze legislative(cfr. in particolare punto 5.1 del parere segnalato).
La Sezione, ritenendo che nel caso oggetto della richiesta di parere risultassero rispettate tutte le condizioni stabilite dal richiamato articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 175/2016, ha tuttavia evidenziato come “…anche se la normativa comunitaria e nazionale non fissa una soglia per i soci privati di minoranza -, occorre considerare con particolare attenzione, date le sue implicazioni, la scelta di consentire al capitale privato di *** di giungere al 33,3%, valutando l’opportunità di non raggiungere la citata soglia (pur non essendo la stessa espressamente vietata)…”.

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About the Author: Valentina Magnano S. Lio

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Ingresso di capitali privati nelle società in house

Published On: 9 Novembre 2018

La Prima Sezione del Consiglio di Stato, col parere n.2583 dell’8 novembre 2018, si è pronunziata sulla possibilità per una società in house di ricevere affidamenti diretti dall’Amministrazione regionale, pur acquisendo partecipazioni private.
Dando riscontro ad una articolata richiesta di parere pervenuta dalla Regione Piemonte, la Prima Sezione consultiva dopo aver puntualmente ricostruito il quadro normativo, nazionale e comunitario, di riferimento rispetto all’istituto del c.d. in house providing, nonchè esaminato le specifiche clausole statutarie della società in house su cui verteva la richiesta di parere, è pervenuta alla conclusione che quando la persona giuridica è controllata da un ente regionale, in relazione a competenze regionali, anche residuali, l’art. 16, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, recante il “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”, consente oggi al legislatore regionale di prevedere l’ingresso di capitali privati in società in house, “alle condizioni consentite dall’ordinamento” (ovvero in presenza dei tre requisiti – controllo analogo, prevalenza dell’attività intramoenia nel rispetto della soglia dell’80 %, e partecipazione pubblica totalitaria – oggi prescritti anche dall’art. 5 del decreto legislativo 50/2016: cfr. in particolare punto 3 del parere segnalato) e “nei limiti delle proprie competenze legislative(cfr. in particolare punto 5.1 del parere segnalato).
La Sezione, ritenendo che nel caso oggetto della richiesta di parere risultassero rispettate tutte le condizioni stabilite dal richiamato articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 175/2016, ha tuttavia evidenziato come “…anche se la normativa comunitaria e nazionale non fissa una soglia per i soci privati di minoranza -, occorre considerare con particolare attenzione, date le sue implicazioni, la scelta di consentire al capitale privato di *** di giungere al 33,3%, valutando l’opportunità di non raggiungere la citata soglia (pur non essendo la stessa espressamente vietata)…”.

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