Inquinamento acustico da traffico veicolare

Published On: 9 Luglio 2018Categories: Diritti fondamentali della persona, Tutele, Varie

Il TAR di Pescara, con la sentenza numero 188 del 4 giugno 2018 qui in rassegna, ha riconosciuto la legittimazione ad agire di un gruppo di cittadini ormai esasperati dal rumore legato all’eccessivo traffico veicolare.
Spazientiti da questa situazione, i ricorrenti avevano dapprima prospettato al Comune di appartenenza il loro disagio, fornendo prova dell’inquinamento acustico oltre la soglia ed asserendo di subirne anche un danno economico.
La loro diffida, tuttavia, non riceveva alcun riscontro concreto (rinviando il Comune la soluzione del problema, sine die).
Il TAR di Pescara, a tal punto adito dai cittadini al fine di superare la protratta inerzia comunale, ha infine accolto il loro ricorso ex art. 117 CPA, riconoscendo anzi tutto la loro legittimazione a ricorrere, sulla scorta di quella giurisprudenza secondo cui, nel processo amministrativo la legittimazione al ricorso in materia ambientale va riconosciuta alle persone fisiche anche in base al criterio della “prossimità dei luoghi interessati” ovvero della sussistenza di uno “stabile collegamento” ambientale, come per la materia edilizia (cfr. ex plurimis, Consiglio di Stato, Sez. III, 15.02.2012 n.784).
Quindi, il Giudice Amministrativo ha affermato l’obbligo del Comune intimato, anche in sede di programmazione, di adeguare i progetti di modifica o potenziamento delle strade alle esigenze di tutela dall’inquinamento acustico delle popolazioni interessate, nonchè di adottare un provvedimento espresso sulle istanze dei cittadini, prendendo atto del problema segnalato e con l’adozione di possibili misure di riduzione e contenimento dell’impatto acustico derivante dal traffico veicolare (e ciò, anche per evitare il danno derivante agli stessi cittadini, dal deprezzamento degli immobili vicini alla strada eccessivamente trafficata e rumorosa).

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Published On: 9 Luglio 2018

Il TAR di Pescara, con la sentenza numero 188 del 4 giugno 2018 qui in rassegna, ha riconosciuto la legittimazione ad agire di un gruppo di cittadini ormai esasperati dal rumore legato all’eccessivo traffico veicolare.
Spazientiti da questa situazione, i ricorrenti avevano dapprima prospettato al Comune di appartenenza il loro disagio, fornendo prova dell’inquinamento acustico oltre la soglia ed asserendo di subirne anche un danno economico.
La loro diffida, tuttavia, non riceveva alcun riscontro concreto (rinviando il Comune la soluzione del problema, sine die).
Il TAR di Pescara, a tal punto adito dai cittadini al fine di superare la protratta inerzia comunale, ha infine accolto il loro ricorso ex art. 117 CPA, riconoscendo anzi tutto la loro legittimazione a ricorrere, sulla scorta di quella giurisprudenza secondo cui, nel processo amministrativo la legittimazione al ricorso in materia ambientale va riconosciuta alle persone fisiche anche in base al criterio della “prossimità dei luoghi interessati” ovvero della sussistenza di uno “stabile collegamento” ambientale, come per la materia edilizia (cfr. ex plurimis, Consiglio di Stato, Sez. III, 15.02.2012 n.784).
Quindi, il Giudice Amministrativo ha affermato l’obbligo del Comune intimato, anche in sede di programmazione, di adeguare i progetti di modifica o potenziamento delle strade alle esigenze di tutela dall’inquinamento acustico delle popolazioni interessate, nonchè di adottare un provvedimento espresso sulle istanze dei cittadini, prendendo atto del problema segnalato e con l’adozione di possibili misure di riduzione e contenimento dell’impatto acustico derivante dal traffico veicolare (e ciò, anche per evitare il danno derivante agli stessi cittadini, dal deprezzamento degli immobili vicini alla strada eccessivamente trafficata e rumorosa).

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