Insediamenti produttivi in verde agricolo

Il TAR Sicilia di Catania, con la decisione del 10.06.2019 n.1401, ha fornito interessanti chiarimenti sulla disciplina in materia di realizzazione di insediamenti produttivi in verde agricolo, posta dall’art. 22 della legge regionale siciliana 22 dicembre 1978, n. 71, come modificato dall’art.6 co.1 L.R. 17/1994 (a norma del quale “nelle zone destinate a verde agricolo dai piani regolatori generali sono ammessi impianti o manufatti edilizi destinati alla lavorazione o trasformazione di prodotti agricoli o zootecnici locali ovvero allo sfruttamento a carattere artigianale di risorse naturali locali nella zona tassativamente individuate nello strumento urbanistico” e “..le concessioni edilizie rilasciate ai sensi del comma 1 devono rispettare le seguenti condizioni: (….) f) distanza dagli insediamenti abitativi ed opere pubbliche previsti dagli strumenti urbanistici non inferiore a metri duecento, ad esclusione di quanto previsto dalla lettera c)” – distacchi dai cigli stradali non inferiori a quelli fissati dall’articolo 26 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495).
Il Collegio, chiamato a pronunziarsi sulla legittimità o meno di un diniego concessione edilizia per la realizzazione, in zona agricola, d’un edificio da destinare alla lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli su terreno di proprietà, ha al riguardo in primo luogo rammentato che la richiamata disposizione di legge “…è preordinata alla tutela di una molteplicità di interessi pubblici quali, da un lato, l’igiene e la salute pubblica, l’ambiente ed il paesaggio e, dall’altro, lo sviluppo dell’economia, tra loro contemperati mediante l’espresso riconoscimento della possibilità di realizzare insediamenti produttivi in zone destinate a verde agricolo purché a distanza di almeno 200 metri dai limitrofi insediamenti abitativi. Considerato, infatti, che ogni attività produttiva, implicante la lavorazione e trasformazione di materie prime di qualsivoglia genere, determina scorie ed immissioni di fumo, odori, gas, ecc… solitamente intollerabili perché potenzialmente dannose per la salute degli abitanti dei terreni limitrofi, il legislatore regionale ha imposto il rispetto della predetta distanza quale limite non derogabile all’attività edificatoria propedeutica allo sviluppo di insediamenti di tipo industriale e commerciale in ragione proprio dell’assoluta rilevanza costituzionale dell’interesse di cui all’art.32 Cost. cui è inscindibilmente connesso, nella fattispecie, quello dei vicini al mantenimento delle preesistenti condizioni di salubrità dell’ambiente circostante…”.
Quanto all’inderogabilità del predetto limite, il Collegio ha quindi richiamato a supporto una recente decisione del Giudice d’Appello siciliano (C.G.A.R.S. n.377/2018), resa in relazione all’art.35 L.R. 30/1997 (secondo cui “Al fine di favorire il rapido avvio delle iniziative produttive previste dai patti territoriali e dai contratti d’area approvati dal Cipe sono ammessi insediamenti produttivi in verde agricolo, limitatamente ai singoli interventi previsti dai patti territoriali e dai contratti d’area già approvati dal Cipe alla data di entrata in vigore della presente legge, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 22 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 così come sostituito dall’articolo 6 della legge regionale 31 maggio 1994, n. 17, fermo restando il rispetto delle condizioni previste dal comma 2 dello stesso articolo 6”) e nella quale si è ritenuto che “..una esegesi adeguatrice di tale disposizione, che ne eviti il contrasto con gli artt. 9, 32 e 117 della Costituzione (anche sotto il profilo del difetto di titolo competenziale del legislatore regionale in materia di tutela della salute, dell’ambiente e del paesaggio), non può che far propendere per una interpretazione restrittiva della possibilità di derogare all’art. 22 della legge n. 71/78: nel senso che la deroga vale per il limite previsto dal primo comma (le tipologie di manufatti edilizi realizzabili in verde agricolo), ma non anche per quelli previsti dal secondo comma (le condizioni poste ai sottostanti titoli abilitativi a tutela di interessi territoriali concorrenti e differenziati, e potenzialmente antagonisti)» e «Poiché l’interprete ha l’obbligo di percorrere l’esegesi suscettibile di una applicazione possibile, oltre che di ricercare il significato della norma compatibile con la Costituzione, ne deriva che il limite posto dal comma 2, lettera f) dell’art. 22 l.r. 71/1978 non può ritenersi derogabile ai sensi del citato art. 35 l.r. 30/1997…”.
Così ricostruita la ratio della disposizione, il Collegio ha ritenuto non condivisibile la tesi prospettata da parte ricorrente, secondo la quale la distanza minima stabilita dall’art.22 co.2 lett. f) L.R. 71/1978 andrebbe calcolata con riferimento al “centro urbano”, nozione questa – osserva il Collegio – “..non richiamata dalla disposizione e, comunque, non perfettamente coincidente con quella differente e più ampia, proprio perché più generica, di “insediamento abitativo” espressamente adoperata dal legislatore regionale…”.
Orbene, ad avviso del Collegio “…la tutela della salute, in quanto bene di assoluta preminenza costituzionale, è riconosciuto a tutti gli individui, singolarmente considerati…” e “..di conseguenza, la distanza imposta dall’art.22 lett. f) L.R. 71/1978 non può dipendere soltanto dalla presenza o meno di un agglomerato urbano, propriamente considerato tale, sito nelle vicinanze, dovendo, invece, essere garantita anche rispetto alle singole abitazioni presenti nei paraggi. D’altra parte a favore della prospettata interpretazione della normativa in esame depone anche un’argomentazione squisitamente urbanistica. Considerato, infatti, che gli insediamenti produttivi autorizzati dall’art.22 L.R. 71/1978 sono quelli da realizzare in terreni siti nell’ambito di una zona destinata a verde agricolo dal P.R.G. in auge ed, ossia, in fondi contraddistinti, di per sé, da un basso indice di edificabilità, è verosimile ed altamente probabile che nell’ambito della fascia di rispetto dei 200 metri in questione siano presenti singole abitazioni e non veri e propri agglomerati urbani. Per questa ragione, il legislatore regionale ha preferito richiamare la più ampia e generica nozione di “insediamenti abitativi” e non quella più specifica di “centro urbano”.
Di conseguenza, conclude il Collegio “…il calcolo delle distanze deve essere eseguito in relazione alle singole abitazioni presenti nei dintorni, in ragione dell’esigenza di assicurare le condizioni di salubrità minime dal legislatore astrattamente garantite con la previsione della fascia di rispetto in questione….”.
Da ciò, è dunque derivato il rigetto del ricorso, sul rilievo che non era stata fornita in giudizio adeguata confutazione dell’impugnato provvedimento nella parte in cui rilevava la non conformità dell’opera prospettata alle prescrizioni urbanistiche con riguardo alla distanza da mantenere dagli insediamenti abitativi siti nelle vicinanze.

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Insediamenti produttivi in verde agricolo

Published On: 11 Giugno 2019

Il TAR Sicilia di Catania, con la decisione del 10.06.2019 n.1401, ha fornito interessanti chiarimenti sulla disciplina in materia di realizzazione di insediamenti produttivi in verde agricolo, posta dall’art. 22 della legge regionale siciliana 22 dicembre 1978, n. 71, come modificato dall’art.6 co.1 L.R. 17/1994 (a norma del quale “nelle zone destinate a verde agricolo dai piani regolatori generali sono ammessi impianti o manufatti edilizi destinati alla lavorazione o trasformazione di prodotti agricoli o zootecnici locali ovvero allo sfruttamento a carattere artigianale di risorse naturali locali nella zona tassativamente individuate nello strumento urbanistico” e “..le concessioni edilizie rilasciate ai sensi del comma 1 devono rispettare le seguenti condizioni: (….) f) distanza dagli insediamenti abitativi ed opere pubbliche previsti dagli strumenti urbanistici non inferiore a metri duecento, ad esclusione di quanto previsto dalla lettera c)” – distacchi dai cigli stradali non inferiori a quelli fissati dall’articolo 26 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495).
Il Collegio, chiamato a pronunziarsi sulla legittimità o meno di un diniego concessione edilizia per la realizzazione, in zona agricola, d’un edificio da destinare alla lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli su terreno di proprietà, ha al riguardo in primo luogo rammentato che la richiamata disposizione di legge “…è preordinata alla tutela di una molteplicità di interessi pubblici quali, da un lato, l’igiene e la salute pubblica, l’ambiente ed il paesaggio e, dall’altro, lo sviluppo dell’economia, tra loro contemperati mediante l’espresso riconoscimento della possibilità di realizzare insediamenti produttivi in zone destinate a verde agricolo purché a distanza di almeno 200 metri dai limitrofi insediamenti abitativi. Considerato, infatti, che ogni attività produttiva, implicante la lavorazione e trasformazione di materie prime di qualsivoglia genere, determina scorie ed immissioni di fumo, odori, gas, ecc… solitamente intollerabili perché potenzialmente dannose per la salute degli abitanti dei terreni limitrofi, il legislatore regionale ha imposto il rispetto della predetta distanza quale limite non derogabile all’attività edificatoria propedeutica allo sviluppo di insediamenti di tipo industriale e commerciale in ragione proprio dell’assoluta rilevanza costituzionale dell’interesse di cui all’art.32 Cost. cui è inscindibilmente connesso, nella fattispecie, quello dei vicini al mantenimento delle preesistenti condizioni di salubrità dell’ambiente circostante…”.
Quanto all’inderogabilità del predetto limite, il Collegio ha quindi richiamato a supporto una recente decisione del Giudice d’Appello siciliano (C.G.A.R.S. n.377/2018), resa in relazione all’art.35 L.R. 30/1997 (secondo cui “Al fine di favorire il rapido avvio delle iniziative produttive previste dai patti territoriali e dai contratti d’area approvati dal Cipe sono ammessi insediamenti produttivi in verde agricolo, limitatamente ai singoli interventi previsti dai patti territoriali e dai contratti d’area già approvati dal Cipe alla data di entrata in vigore della presente legge, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 22 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 così come sostituito dall’articolo 6 della legge regionale 31 maggio 1994, n. 17, fermo restando il rispetto delle condizioni previste dal comma 2 dello stesso articolo 6”) e nella quale si è ritenuto che “..una esegesi adeguatrice di tale disposizione, che ne eviti il contrasto con gli artt. 9, 32 e 117 della Costituzione (anche sotto il profilo del difetto di titolo competenziale del legislatore regionale in materia di tutela della salute, dell’ambiente e del paesaggio), non può che far propendere per una interpretazione restrittiva della possibilità di derogare all’art. 22 della legge n. 71/78: nel senso che la deroga vale per il limite previsto dal primo comma (le tipologie di manufatti edilizi realizzabili in verde agricolo), ma non anche per quelli previsti dal secondo comma (le condizioni poste ai sottostanti titoli abilitativi a tutela di interessi territoriali concorrenti e differenziati, e potenzialmente antagonisti)» e «Poiché l’interprete ha l’obbligo di percorrere l’esegesi suscettibile di una applicazione possibile, oltre che di ricercare il significato della norma compatibile con la Costituzione, ne deriva che il limite posto dal comma 2, lettera f) dell’art. 22 l.r. 71/1978 non può ritenersi derogabile ai sensi del citato art. 35 l.r. 30/1997…”.
Così ricostruita la ratio della disposizione, il Collegio ha ritenuto non condivisibile la tesi prospettata da parte ricorrente, secondo la quale la distanza minima stabilita dall’art.22 co.2 lett. f) L.R. 71/1978 andrebbe calcolata con riferimento al “centro urbano”, nozione questa – osserva il Collegio – “..non richiamata dalla disposizione e, comunque, non perfettamente coincidente con quella differente e più ampia, proprio perché più generica, di “insediamento abitativo” espressamente adoperata dal legislatore regionale…”.
Orbene, ad avviso del Collegio “…la tutela della salute, in quanto bene di assoluta preminenza costituzionale, è riconosciuto a tutti gli individui, singolarmente considerati…” e “..di conseguenza, la distanza imposta dall’art.22 lett. f) L.R. 71/1978 non può dipendere soltanto dalla presenza o meno di un agglomerato urbano, propriamente considerato tale, sito nelle vicinanze, dovendo, invece, essere garantita anche rispetto alle singole abitazioni presenti nei paraggi. D’altra parte a favore della prospettata interpretazione della normativa in esame depone anche un’argomentazione squisitamente urbanistica. Considerato, infatti, che gli insediamenti produttivi autorizzati dall’art.22 L.R. 71/1978 sono quelli da realizzare in terreni siti nell’ambito di una zona destinata a verde agricolo dal P.R.G. in auge ed, ossia, in fondi contraddistinti, di per sé, da un basso indice di edificabilità, è verosimile ed altamente probabile che nell’ambito della fascia di rispetto dei 200 metri in questione siano presenti singole abitazioni e non veri e propri agglomerati urbani. Per questa ragione, il legislatore regionale ha preferito richiamare la più ampia e generica nozione di “insediamenti abitativi” e non quella più specifica di “centro urbano”.
Di conseguenza, conclude il Collegio “…il calcolo delle distanze deve essere eseguito in relazione alle singole abitazioni presenti nei dintorni, in ragione dell’esigenza di assicurare le condizioni di salubrità minime dal legislatore astrattamente garantite con la previsione della fascia di rispetto in questione….”.
Da ciò, è dunque derivato il rigetto del ricorso, sul rilievo che non era stata fornita in giudizio adeguata confutazione dell’impugnato provvedimento nella parte in cui rilevava la non conformità dell’opera prospettata alle prescrizioni urbanistiche con riguardo alla distanza da mantenere dagli insediamenti abitativi siti nelle vicinanze.

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