Limiti temporali alla rilevanza dei gravi illeciti professionali

Published On: 4 Dicembre 2018Categories: Appalti Pubblici e Concessioni, Tutele

Il Tribunale Amministrativo di Lecce, con la sentenza del 12 novembre 2018 numero 1664, ha riaffermato che nell’ambito di una procedura ad evidenza pubblica, l’esclusione del concorrente – operata dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 80 comma 5 lettera c) del D. Lgs. 50/2016 – per precedenti gravi illeciti professionali, implica una valutazione che attiene al rapporto fiduciario con l’appaltatore ed è pertanto connotata da forte discrezionalità.
I Giudici Pugliesi, con la sentenza in epigrafe, dopo aver evidenziato il carattere solamente esemplificativo ma non tassativo dell’elencazione degli illeciti che possono essere posti a fondamento della scelta amministrativa di esclusione del concorrente, hanno precisato che “…la relativa determinazione è rimessa pertanto alla valutazione discrezionale della p.a.. Un solo illecito particolarmente grave può dunque essere sufficiente a compromettere l’instaurazione del rapporto fiduciario, al pari di come una pluralità di inadempimenti ritenuti trascurabili dalla stazione appaltante può non inficiare detta relazione soggettiva. Ciò che rileva, ai fini della valutazione consentita al G.A., è solo che ogni considerazione espressa in tal senso dalla p.a. sia sorretta da motivazione compiuta, logica e basata su fatti non errati“.

Il Collegio giudicante si è quindi pronunciato sulla limitazione temporale di rilevanza degli inadempimenti contrattuali, prevista dal comma 10 del medesimo art. 80, a norma del quale: “…se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari alla durata della pena principale e a tre anni decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove non sia intervenuta sentenza di condanna…”.

Tale disposizione, ha rilevato il Collegio, contempla due differenti fattispecie nelle quali all’impresa è interdetta la partecipazione a gare pubbliche.

La prima è “…quella … nel(la) quale l’operatore economico sia stato condannato in sede penale, con conseguente applicazione della pena accessoria del divieto di contrattare con la p.a.. Qui il limite temporale di durata della pena accessoria è determinato sulla base della condanna resa dal Giudice Penale ed è posto in relazione alla pena principale da esso irrogata…”.

La seconda “… è quella relativa alle ipotesi contemplate dall’art. 80 commi 4 e 5 D. Lgs. 50/2016, nelle quali difetti una sentenza di condanna penale. In tali casi, la rilevanza dell’inadempimento ai fini dell’esclusione ex art. 80 comma 5 lettera c) è limitata a un tempo di tre anni, con decorrenza a far data dall’accertamento definitivo della fattispecie: <<[…] tale durata […] è pari […] a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove non sia intervenuta sentenza di condanna.>> (art. 80 comma 10 D. Lgs. 50/2016, come modificato dal D. Lgs. 56/2017)…”.

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Limiti temporali alla rilevanza dei gravi illeciti professionali

Published On: 4 Dicembre 2018

Il Tribunale Amministrativo di Lecce, con la sentenza del 12 novembre 2018 numero 1664, ha riaffermato che nell’ambito di una procedura ad evidenza pubblica, l’esclusione del concorrente – operata dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 80 comma 5 lettera c) del D. Lgs. 50/2016 – per precedenti gravi illeciti professionali, implica una valutazione che attiene al rapporto fiduciario con l’appaltatore ed è pertanto connotata da forte discrezionalità.
I Giudici Pugliesi, con la sentenza in epigrafe, dopo aver evidenziato il carattere solamente esemplificativo ma non tassativo dell’elencazione degli illeciti che possono essere posti a fondamento della scelta amministrativa di esclusione del concorrente, hanno precisato che “…la relativa determinazione è rimessa pertanto alla valutazione discrezionale della p.a.. Un solo illecito particolarmente grave può dunque essere sufficiente a compromettere l’instaurazione del rapporto fiduciario, al pari di come una pluralità di inadempimenti ritenuti trascurabili dalla stazione appaltante può non inficiare detta relazione soggettiva. Ciò che rileva, ai fini della valutazione consentita al G.A., è solo che ogni considerazione espressa in tal senso dalla p.a. sia sorretta da motivazione compiuta, logica e basata su fatti non errati“.

Il Collegio giudicante si è quindi pronunciato sulla limitazione temporale di rilevanza degli inadempimenti contrattuali, prevista dal comma 10 del medesimo art. 80, a norma del quale: “…se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari alla durata della pena principale e a tre anni decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove non sia intervenuta sentenza di condanna…”.

Tale disposizione, ha rilevato il Collegio, contempla due differenti fattispecie nelle quali all’impresa è interdetta la partecipazione a gare pubbliche.

La prima è “…quella … nel(la) quale l’operatore economico sia stato condannato in sede penale, con conseguente applicazione della pena accessoria del divieto di contrattare con la p.a.. Qui il limite temporale di durata della pena accessoria è determinato sulla base della condanna resa dal Giudice Penale ed è posto in relazione alla pena principale da esso irrogata…”.

La seconda “… è quella relativa alle ipotesi contemplate dall’art. 80 commi 4 e 5 D. Lgs. 50/2016, nelle quali difetti una sentenza di condanna penale. In tali casi, la rilevanza dell’inadempimento ai fini dell’esclusione ex art. 80 comma 5 lettera c) è limitata a un tempo di tre anni, con decorrenza a far data dall’accertamento definitivo della fattispecie: <<[…] tale durata […] è pari […] a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove non sia intervenuta sentenza di condanna.>> (art. 80 comma 10 D. Lgs. 50/2016, come modificato dal D. Lgs. 56/2017)…”.

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