Medici specializzandi iscritti ai corsi anteriori all’anno accademico 1982/1983: le Sezioni Unite mettono la parola fine

Le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza del 23 giugno 2022 numero 20278, hanno ritenuto che il diritto al risarcimento del danno da inadempimento delle direttive comunitarie in materia di formazione dei medici specializzandi, spetta anche agli iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 1982-1983.

Si chiude così una vicenda processuale durata quasi quindici anni che può essere così riassunta:

– alcuni specializzandi iscritti a corsi di specializzazione anteriori al 1982, avevano chiesto al Tribunale di Roma il riconoscimento del diritto a ricevere un’adeguata remunerazione per l’attività svolta durante il periodo di formazione medica specialistica;

– essi deducevano a tal fine, la violazione delle direttive comunitarie 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE (confermate dalla direttiva 93/16/CEE) in materia di formazione dei medici specialisti;

– in particolare, rilevavano che mentre la direttiva 82/76/CEE stabiliva quale termine ultimo di attuazione ai fini del riconoscimento di una adeguata remunerazione quello del 31 dicembre 1982, lo Stato italiano aveva provveduto solo col decreto legislativo 257 del 1991 a introdurre per la prima volta una borsa di studio annuale di lire 21.500.000;

– tale borsa tuttavia, spettava soltanto ai medici iscritti alle scuole di specializzazione dall’anno accademico 1991/1992;

– il Tribunale di Roma respingeva la domanda, ritenendo prescritti i diritti vantati, con sentenza parzialmente confermata dalla Corte d’appello di Roma;

– durante il successivo giudizio di legittimità – su rinvio pregiudiziale disposto dalla Cassazione in altri giudizi – era intervenuta la Corte di giustizia dell’Unione europea la quale, con sentenza del 24 gennaio 2018, affermava il diritto a una remunerazione adeguata per i medici specializzandi anche per il periodo anteriore al 1991 (in particolare per la formazione iniziata nel corso dell’anno 1982 e proseguita fino all’anno 1990);

– pervenuta anche la presente vicenda dalla Sezione Lavoro alle Sezioni Unite della Cassazione, queste avevano disposto un ulteriore rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia investendola della questione della adeguata remunerazione anche per il periodo anteriore al 1990;

– la Corte di Giustizia, con sentenza del 3 marzo 2022, ha affermato il principio secondo cui le direttive in materia devono essere interpretate nel senso che qualsiasi formazione come medico specialista, anche se iniziata prima della entrata in vigore (il 29 gennaio 1982) della direttiva del 1982 e proseguita dopo che sia scaduto (l’1 gennaio 1983) il termine di adeguamento, deve essere oggetto di una remunerazione adeguata.

Le Sezioni Unite, all’esito del rinvio pregiudiziale, con l’ultima pronuncia qui in rassegna resa il 23 giugno 2022, hanno infine risolto la questione ad esse sottoposta dalla Sezione Lavoro, enunciando il seguente principio di diritto: «Il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/Cee, riassuntiva delle direttive n. 75/362/Cee e n. 75/363/Cee, spetta anche in favore di soggetti iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 1982-1983, ma solo a partire dal 1° gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa, sempre che si tratti di una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri, oppure a due o più, come menzionate agli artt. 5 e 7 della dir. 75/362/CEE».

Sembra così concludersi un lungo percorso che ha visto i giudici italiani, inizialmente quasi del tutto contrari a riconoscere ai medici specializzandi il diritto ad una adeguata remunerazione, aprirsi a tale diritto attraverso la condanna dello stato italiano al risarcimento del danno subìto dai medici in formazione a causa dell’inadempimento alle direttive eurounitarie in materia.

Va rammentato che la strada del risarcimento – cui si è in sostanza pervenuti sulla scorta di impulsi provenienti dall’alto, ovvero dalla Corte di Giustizia – riguarda coloro che hanno frequentato gli anni accademici che vanno dal 1982 al 1993.

Dal 1993 infatti, lo stato ha riconosciuto ai medici in formazione una borsa di studio, salvo poi omettere di rivalutarne periodicamente l’importo (ciò da cui è scaturito un ulteriore contenzioso, sulla adeguatezza dell’importo percepito a titolo di borsa di studio).

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Medici specializzandi iscritti ai corsi anteriori all’anno accademico 1982/1983: le Sezioni Unite mettono la parola fine

Published On: 29 Giugno 2022

Le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza del 23 giugno 2022 numero 20278, hanno ritenuto che il diritto al risarcimento del danno da inadempimento delle direttive comunitarie in materia di formazione dei medici specializzandi, spetta anche agli iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 1982-1983.

Si chiude così una vicenda processuale durata quasi quindici anni che può essere così riassunta:

– alcuni specializzandi iscritti a corsi di specializzazione anteriori al 1982, avevano chiesto al Tribunale di Roma il riconoscimento del diritto a ricevere un’adeguata remunerazione per l’attività svolta durante il periodo di formazione medica specialistica;

– essi deducevano a tal fine, la violazione delle direttive comunitarie 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE (confermate dalla direttiva 93/16/CEE) in materia di formazione dei medici specialisti;

– in particolare, rilevavano che mentre la direttiva 82/76/CEE stabiliva quale termine ultimo di attuazione ai fini del riconoscimento di una adeguata remunerazione quello del 31 dicembre 1982, lo Stato italiano aveva provveduto solo col decreto legislativo 257 del 1991 a introdurre per la prima volta una borsa di studio annuale di lire 21.500.000;

– tale borsa tuttavia, spettava soltanto ai medici iscritti alle scuole di specializzazione dall’anno accademico 1991/1992;

– il Tribunale di Roma respingeva la domanda, ritenendo prescritti i diritti vantati, con sentenza parzialmente confermata dalla Corte d’appello di Roma;

– durante il successivo giudizio di legittimità – su rinvio pregiudiziale disposto dalla Cassazione in altri giudizi – era intervenuta la Corte di giustizia dell’Unione europea la quale, con sentenza del 24 gennaio 2018, affermava il diritto a una remunerazione adeguata per i medici specializzandi anche per il periodo anteriore al 1991 (in particolare per la formazione iniziata nel corso dell’anno 1982 e proseguita fino all’anno 1990);

– pervenuta anche la presente vicenda dalla Sezione Lavoro alle Sezioni Unite della Cassazione, queste avevano disposto un ulteriore rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia investendola della questione della adeguata remunerazione anche per il periodo anteriore al 1990;

– la Corte di Giustizia, con sentenza del 3 marzo 2022, ha affermato il principio secondo cui le direttive in materia devono essere interpretate nel senso che qualsiasi formazione come medico specialista, anche se iniziata prima della entrata in vigore (il 29 gennaio 1982) della direttiva del 1982 e proseguita dopo che sia scaduto (l’1 gennaio 1983) il termine di adeguamento, deve essere oggetto di una remunerazione adeguata.

Le Sezioni Unite, all’esito del rinvio pregiudiziale, con l’ultima pronuncia qui in rassegna resa il 23 giugno 2022, hanno infine risolto la questione ad esse sottoposta dalla Sezione Lavoro, enunciando il seguente principio di diritto: «Il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/Cee, riassuntiva delle direttive n. 75/362/Cee e n. 75/363/Cee, spetta anche in favore di soggetti iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 1982-1983, ma solo a partire dal 1° gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa, sempre che si tratti di una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri, oppure a due o più, come menzionate agli artt. 5 e 7 della dir. 75/362/CEE».

Sembra così concludersi un lungo percorso che ha visto i giudici italiani, inizialmente quasi del tutto contrari a riconoscere ai medici specializzandi il diritto ad una adeguata remunerazione, aprirsi a tale diritto attraverso la condanna dello stato italiano al risarcimento del danno subìto dai medici in formazione a causa dell’inadempimento alle direttive eurounitarie in materia.

Va rammentato che la strada del risarcimento – cui si è in sostanza pervenuti sulla scorta di impulsi provenienti dall’alto, ovvero dalla Corte di Giustizia – riguarda coloro che hanno frequentato gli anni accademici che vanno dal 1982 al 1993.

Dal 1993 infatti, lo stato ha riconosciuto ai medici in formazione una borsa di studio, salvo poi omettere di rivalutarne periodicamente l’importo (ciò da cui è scaturito un ulteriore contenzioso, sulla adeguatezza dell’importo percepito a titolo di borsa di studio).

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