Occupazione illegittima di terreni da parte della pubblica amministrazione

Il Tar Abruzzo, con sentenza del 9 marzo 2023 numero 124, ha esaminato una fattispecie di occupazione illegittima di un terreno da parte della pubblica amministrazione richiamando i princìpi civilistici in materia di obbligazioni alternative.

Il caso concreto

L’amministrazione comunale aveva occupato un terreno per la realizzazione di un parco attrezzato, di un campo sportivo, con annessi spogliatoi, e altre strutture.

I ricorrenti agivano come comproprietari del terreno, chiedendone la restituzione o in subordine la condanna dell’amministrazione ad avviare il procedimento ex articolo 42 bis del D.P.R. 327/2001.

Il Comune aveva eccepito la prescrizione del diritto dei ricorrenti e contestato la titolarità del diritto di proprietà per mancanza di prova.

La decisione del TAR

Il Tar ha accolto il ricorso:

– qualificandolo come azione di rilascio e non di revindica;

– facendo discendere da ciò, la possibilità di provare la titolarità dei suoli occupati anche per via presuntiva, sulla base delle risultanze catastali (mentre la revindica avrebbe richiesto una prova rigorosa di un titolo di acquisto originario della proprietà);

– valorizzando la circostanza che il Comune non avesse opposto un suo titolo di proprietà dei suoli occupati, né in via di azione né in via di eccezione, né avesse contestato l’occupazione;

– respingendo l’eccezione di prescrizione osservando a tal fine che il diritto di proprietà, in cui ha titolo la domanda di restituzione, non è soggetto a prescrizione (versando il Comune in una condizione di illecito permanente che è tenuta a rimuovere);

– ordinando al Comune di restituire il terreno ovvero di acquisirlo nei modi di legge mediante transazione, cessione volontaria o acquisizione sanante (a tale ultimo fine richiamando l’articolo 42 bis del D.P.R. 327/2001);

– infine richiamando l’articolo 1287 del codice civile che disciplina l’adempimento delle obbligazioni alternative, a norma del quale “Quando il debitore, condannato alternativamente a due prestazioni, non ne esegue alcuna nel termine assegnatogli dal giudice, la scelta spetta al creditore”;

– concludendo, pertanto, che se il Comune non sceglie tra restituzione e acquisizione dell’area,  questa deve essere restituita ai ricorrenti che hanno agito innanzi al TAR chiedendo la restituzione.

 

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Occupazione illegittima di terreni da parte della pubblica amministrazione

Published On: 21 Marzo 2023

Il Tar Abruzzo, con sentenza del 9 marzo 2023 numero 124, ha esaminato una fattispecie di occupazione illegittima di un terreno da parte della pubblica amministrazione richiamando i princìpi civilistici in materia di obbligazioni alternative.

Il caso concreto

L’amministrazione comunale aveva occupato un terreno per la realizzazione di un parco attrezzato, di un campo sportivo, con annessi spogliatoi, e altre strutture.

I ricorrenti agivano come comproprietari del terreno, chiedendone la restituzione o in subordine la condanna dell’amministrazione ad avviare il procedimento ex articolo 42 bis del D.P.R. 327/2001.

Il Comune aveva eccepito la prescrizione del diritto dei ricorrenti e contestato la titolarità del diritto di proprietà per mancanza di prova.

La decisione del TAR

Il Tar ha accolto il ricorso:

– qualificandolo come azione di rilascio e non di revindica;

– facendo discendere da ciò, la possibilità di provare la titolarità dei suoli occupati anche per via presuntiva, sulla base delle risultanze catastali (mentre la revindica avrebbe richiesto una prova rigorosa di un titolo di acquisto originario della proprietà);

– valorizzando la circostanza che il Comune non avesse opposto un suo titolo di proprietà dei suoli occupati, né in via di azione né in via di eccezione, né avesse contestato l’occupazione;

– respingendo l’eccezione di prescrizione osservando a tal fine che il diritto di proprietà, in cui ha titolo la domanda di restituzione, non è soggetto a prescrizione (versando il Comune in una condizione di illecito permanente che è tenuta a rimuovere);

– ordinando al Comune di restituire il terreno ovvero di acquisirlo nei modi di legge mediante transazione, cessione volontaria o acquisizione sanante (a tale ultimo fine richiamando l’articolo 42 bis del D.P.R. 327/2001);

– infine richiamando l’articolo 1287 del codice civile che disciplina l’adempimento delle obbligazioni alternative, a norma del quale “Quando il debitore, condannato alternativamente a due prestazioni, non ne esegue alcuna nel termine assegnatogli dal giudice, la scelta spetta al creditore”;

– concludendo, pertanto, che se il Comune non sceglie tra restituzione e acquisizione dell’area,  questa deve essere restituita ai ricorrenti che hanno agito innanzi al TAR chiedendo la restituzione.

 

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