Primi passi verso l’approvazione del correttivo al Codice dei Contratti Pubblici
Il Consiglio dei Ministri, in occasione della riunione del 21 ottobre 2024, ha approvato lo schema del c.d. correttivo al Codice dei Contratti Pubblici di cui al decreto legislativo 36/2023, esitato dal MIT dopo un’articolata consultazione con stakeholder, operatori privati e soggetti pubblici.
Il provvedimento è stato adottato in attuazione dell’art. 1, comma 4, settimo periodo, della legge delega n. 78 del 2022, il quale appunto prevedeva la possibilità – entro due anni dalla data di entrata in vigore del nuovo Codice – di apportarvi “le correzioni e integrazioni che l’applicazione pratica renda necessarie od opportune”, mediante decreto legislativo, previa sottoposizione all’esame della Conferenza Unificata e del Consiglio di Stato, oltreché delle commissioni parlamentari (passaggi procedimentali ancora non effettuati, quanto allo schema di correttivo in rassegna).
Lo schema esitato dal Consiglio dei Ministri, allo stato e stando al Comunicato Stampa e ai testi circolati, prevede l’introduzione di numerose modifiche sparse e chirurgiche del Codice e dei suoi Allegati, fra cui si segnalano le seguenti.
Equo compenso
Vengono introdotti due meccanismi per garantire i princìpi dell’equo compenso al settore dei contratti pubblici. Per i contratti dei servizi di ingegneria e di architettura affidati direttamente, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b), si prevede che i corrispettivi determinati secondo le modalità dell’Allegato I.13 possano “essere ridotti in percentuale non superiore al 20 per cento”, così garantendosi un minimo dell’80% del corrispettivo previsto (v. art. 41, nuovo comma 15 quater); per le procedure di gara, da affidarsi col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, si tutela l’equo compenso con l’introduzione di meccanismi di calmierazione del peso dei ribassi che possono essere formulati sul 35% del corrispettivo, con un risultato sostanziale assimilabile a quello degli affidamenti diretti (v. art. 41, nuovo comma 15 bis).
Tutele lavoristiche
Viene confermata l’applicazione di un unico contratto collettivo nel bando di gara (cfr. art. 11 comma 2 del Codice), con nuove “linee guida” per consentire alle stazioni appaltanti di individuare correttamente il contratto applicabile e per verificare l’equipollenza/equivalenza delle tutele in caso di ricorso ad un diverso contratto, attraverso il nuovo Allegato I.01 al Codice, dedicato appunto ai “Contratti Collettivi”.
Revisione prezzi
Attraverso alcune modifiche all’art. 60 del Codice e l’introduzione di un nuovo Allegato II.2-bis “Modalità applicative delle clausole di revisione dei prezzi”, si chiarisce il rapporto tra revisione prezzi di cui, appunto, all’art. 60 del Codice e principio dell’equilibrio contrattuale, e si fissano regole volte ad assicurare l’attuazione delle clausole di revisione dei prezzi sia nel settore lavori che nel settore servizi e forniture, in maniera omogenea e con tempi certi, anche in considerazione dell’eventuale ricorso al subappalto.
Incentivi ai dirigenti RUP
L’incentivo tecnico di cui all’art. 45 del Codice viene esteso anche al personale con qualifica dirigenziale, superandosi la precedente limitazione (prevista dall’ultimo periodo del comma 4, di cui si prevede appunto la soppressione).
Consorzi “non necessari”
Viene modificata la disciplina dei consorzi non necessari di cui all’art. 67 del Codice, al fine di evitare distorsioni nelle gare e “omogeneizzare” la disciplina applicabile ai diversi tipi di consorzi, con finalità proconcorrenziali.
Piccole e medie imprese (PMI)
Sono introdotte misure per facilitare la partecipazione delle PMI, attraverso la modifica dell’art. 61 (con l’aggiunta di un comma 2 bis, per il quale “Per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 14, ad eccezione dei casi di cui all’articolo 48, comma 2, tenuto conto dell’oggetto e delle caratteristiche delle prestazioni o del mercato di riferimento, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e a quelle di concessione o possono riservarne l’esecuzione a piccole e medie imprese”), e la previsione di una soglia minima di subappalto, pari al 20% delle prestazioni subappaltabili (v. art. 119, comma 2, ove si prevede l’inserimento, dopo il quarto periodo, dei seguenti: “I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al venti per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall’articolo 1, comma 1, lettera o) dell’allegato I.1. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni subappaltabili alle piccole e medie imprese per ragioni legate all’oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento”).
Finanza di progetto
Si prevede l’integrale sostituzione dell’art. 193 del Codice, dedicato alla “procedura di affidamento” in concessione di lavori o servizi mediante finanza di progetto, mantenendosi peraltro la prelazione per il promotore, nel contesto di una procedura di gara articolata in due fasi per garantire trasparenza e competitività.
Garanzie fideiussorie
Attraverso alcune modifiche all’art. 53 e 106 del Codice, vengono introdotte alcune semplificazioni volte ad agevolare l’accesso al credito da parte degli operatori economici.
Fase di esecuzione
Vengono variamente rafforzate le premialità e le penali per accelerare l’esecuzione delle opere; viene modificato l’art. 120, in tema di sopravvenienze e varianti, con alcune precisazioni in ordine alle “circostanze imprevedibili” ai sensi del comma 1, lettera c) (nuovo comma 15 bis) e alle evenienze che non costituiscono varianti ai sensi del medesimo comma 1, lettera c) (nuovo comma 15-ter); viene introdotto un nuovo istituto, denominato “accordo di collaborazione” (art. 82 bis del Codice e nuovo Allegato II-6-bis).
Collegio Consultivo Tecnico (CCT )
Viene prevista l’integrale sostituzione dell’allegato V.2, relativo alle “Modalità di costituzione del Collegio Consultivo Tecnico” di cui all’art. 215 comma 1 del Codice, con nuove limitazioni ai costi e facoltà di ricorrere a lodi contrattuali.
Progettazione digitale
Tramite la modifica del primo periodo del comma 1 dell’art. 43, dedicato ai “Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni”, si innalza – da 1 mln a 2 mln di euro – la soglia per la progettazione in modalità digitale, obbligatoria dal 1 gennaio 2025.
Qualificazione delle stazioni appaltanti
Attraverso una serie di modifiche all’art. 62 del Codice e dell’Allegato II.4, “si apre” il sistema di qualificazione, con incentivi alla qualificazione dei soggetti oggi non qualificati, nonché alla specializzazione dei soggetti aggregatori. Si parte anche con la qualificazione per l’esecuzione, attraverso meccanismi incentivanti che puntano sulla formazione.