Principio di equivalenza delle specifiche tecniche

Published On: 28 Dicembre 2018Categories: Appalti Pubblici e Concessioni

La Terza Sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza del 13 dicembre 2018 numero 7039, ha chiarito che il principio di equivalenza riaffermato dall’articolo 68 del D.Lgs. 50/2016 – “…in attuazione del principio comunitario della massima concorrenza…” – è finalizzato a che la scelta  ponderata e fruttuosa del miglior contraente, operata dalla Commissione, non debba comportare “…ostacoli non giustificati da reali esigenze tecniche…”.

I Giudici del Supremo Consesso Amministrativo, citando un precedente della medesima Sezione (sentenza n. 1316/2017), hanno ribadito che “…il precetto di equivalenza delle specifiche tecniche è un presidio del canone comunitario dell’effettiva concorrenza (come tale vincolante per l’Amministrazione e per il giudice) ed impone che i concorrenti possano sempre dimostrare che la loro proposta ottemperi in maniera equivalente allo standard prestazionale richiesto…”.

Pertanto, “…se è vero che il concorrente che voglia avvalersi del principio di equivalenza, ha l’onere di dimostrare, appunto, l’equivalenza tra i prodotti, non potendo pretendere che di tale accertamento si faccia carico la Commissione di gara..”, una volta che l’Amministrazione abbia proceduto in tal senso, la successiva scelta tecnico discrezionale può essere inficiata “..soltanto qualora se ne dimostri l’erroneità..”.

Ciò, tanto più in quanto “…l’art. 68 vigente, non prevede più che «l’operatore economico che propone soluzioni equivalenti ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche equivalenti lo segnal(i) con separata dichiarazione che allega all’offerta» (art. 68, comma 6, d.lgs. 163/2006), mentre ha mantenuto la possibilità di dimostrare nell’offerta «con qualsiasi mezzo appropriato … che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche» (art. 68, commi 7 e 8, del d.lgs. 50/2016)…”.

Ultimi Articoli inseriti

Princìpi e limiti applicabili all’affidamento diretto procedimentalizzato

20 Dicembre 2024|Commenti disabilitati su Princìpi e limiti applicabili all’affidamento diretto procedimentalizzato

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Milano, con la recente decisione n. 3592 del 10.12.2024, ha avuto modo di fornire interessanti indicazioni sui princìpi – e sui limiti – operanti per gli affidamenti diretti [...]

Richiesta di rateizzazione delle cartelle pagamento: atto interruttivo della prescrizione?

19 Dicembre 2024|Commenti disabilitati su Richiesta di rateizzazione delle cartelle pagamento: atto interruttivo della prescrizione?

La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 27504 del 23 ottobre 2024 ha nuovamente chiarito che la richiesta di rateizzazione presuppone la conoscenza da parte del contribuente delle cartelle di pagamento relative alle somme che [...]

Rigetto del titolo edilizio già tacitamente assentito

16 Dicembre 2024|Commenti disabilitati su Rigetto del titolo edilizio già tacitamente assentito

Il T.A.R. Catania, Sezione II, con la sentenza n. 4058 del 10 dicembre 2024, ha richiamato un recente ma ormai consolidato orientamento giurisprudenziale (inaugurato dal Consiglio di Stato con la pronuncia n. 10383 del 30 [...]

About the Author: Giovanni Lavenia

Condividi

Principio di equivalenza delle specifiche tecniche

Published On: 28 Dicembre 2018

La Terza Sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza del 13 dicembre 2018 numero 7039, ha chiarito che il principio di equivalenza riaffermato dall’articolo 68 del D.Lgs. 50/2016 – “…in attuazione del principio comunitario della massima concorrenza…” – è finalizzato a che la scelta  ponderata e fruttuosa del miglior contraente, operata dalla Commissione, non debba comportare “…ostacoli non giustificati da reali esigenze tecniche…”.

I Giudici del Supremo Consesso Amministrativo, citando un precedente della medesima Sezione (sentenza n. 1316/2017), hanno ribadito che “…il precetto di equivalenza delle specifiche tecniche è un presidio del canone comunitario dell’effettiva concorrenza (come tale vincolante per l’Amministrazione e per il giudice) ed impone che i concorrenti possano sempre dimostrare che la loro proposta ottemperi in maniera equivalente allo standard prestazionale richiesto…”.

Pertanto, “…se è vero che il concorrente che voglia avvalersi del principio di equivalenza, ha l’onere di dimostrare, appunto, l’equivalenza tra i prodotti, non potendo pretendere che di tale accertamento si faccia carico la Commissione di gara..”, una volta che l’Amministrazione abbia proceduto in tal senso, la successiva scelta tecnico discrezionale può essere inficiata “..soltanto qualora se ne dimostri l’erroneità..”.

Ciò, tanto più in quanto “…l’art. 68 vigente, non prevede più che «l’operatore economico che propone soluzioni equivalenti ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche equivalenti lo segnal(i) con separata dichiarazione che allega all’offerta» (art. 68, comma 6, d.lgs. 163/2006), mentre ha mantenuto la possibilità di dimostrare nell’offerta «con qualsiasi mezzo appropriato … che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche» (art. 68, commi 7 e 8, del d.lgs. 50/2016)…”.

About the Author: Giovanni Lavenia