Principio di equivalenza delle specifiche tecniche

Published On: 28 Dicembre 2018Categories: Appalti Pubblici e Concessioni

La Terza Sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza del 13 dicembre 2018 numero 7039, ha chiarito che il principio di equivalenza riaffermato dall’articolo 68 del D.Lgs. 50/2016 – “…in attuazione del principio comunitario della massima concorrenza…” – è finalizzato a che la scelta  ponderata e fruttuosa del miglior contraente, operata dalla Commissione, non debba comportare “…ostacoli non giustificati da reali esigenze tecniche…”.

I Giudici del Supremo Consesso Amministrativo, citando un precedente della medesima Sezione (sentenza n. 1316/2017), hanno ribadito che “…il precetto di equivalenza delle specifiche tecniche è un presidio del canone comunitario dell’effettiva concorrenza (come tale vincolante per l’Amministrazione e per il giudice) ed impone che i concorrenti possano sempre dimostrare che la loro proposta ottemperi in maniera equivalente allo standard prestazionale richiesto…”.

Pertanto, “…se è vero che il concorrente che voglia avvalersi del principio di equivalenza, ha l’onere di dimostrare, appunto, l’equivalenza tra i prodotti, non potendo pretendere che di tale accertamento si faccia carico la Commissione di gara..”, una volta che l’Amministrazione abbia proceduto in tal senso, la successiva scelta tecnico discrezionale può essere inficiata “..soltanto qualora se ne dimostri l’erroneità..”.

Ciò, tanto più in quanto “…l’art. 68 vigente, non prevede più che «l’operatore economico che propone soluzioni equivalenti ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche equivalenti lo segnal(i) con separata dichiarazione che allega all’offerta» (art. 68, comma 6, d.lgs. 163/2006), mentre ha mantenuto la possibilità di dimostrare nell’offerta «con qualsiasi mezzo appropriato … che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche» (art. 68, commi 7 e 8, del d.lgs. 50/2016)…”.

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Published On: 28 Dicembre 2018

La Terza Sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza del 13 dicembre 2018 numero 7039, ha chiarito che il principio di equivalenza riaffermato dall’articolo 68 del D.Lgs. 50/2016 – “…in attuazione del principio comunitario della massima concorrenza…” – è finalizzato a che la scelta  ponderata e fruttuosa del miglior contraente, operata dalla Commissione, non debba comportare “…ostacoli non giustificati da reali esigenze tecniche…”.

I Giudici del Supremo Consesso Amministrativo, citando un precedente della medesima Sezione (sentenza n. 1316/2017), hanno ribadito che “…il precetto di equivalenza delle specifiche tecniche è un presidio del canone comunitario dell’effettiva concorrenza (come tale vincolante per l’Amministrazione e per il giudice) ed impone che i concorrenti possano sempre dimostrare che la loro proposta ottemperi in maniera equivalente allo standard prestazionale richiesto…”.

Pertanto, “…se è vero che il concorrente che voglia avvalersi del principio di equivalenza, ha l’onere di dimostrare, appunto, l’equivalenza tra i prodotti, non potendo pretendere che di tale accertamento si faccia carico la Commissione di gara..”, una volta che l’Amministrazione abbia proceduto in tal senso, la successiva scelta tecnico discrezionale può essere inficiata “..soltanto qualora se ne dimostri l’erroneità..”.

Ciò, tanto più in quanto “…l’art. 68 vigente, non prevede più che «l’operatore economico che propone soluzioni equivalenti ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche equivalenti lo segnal(i) con separata dichiarazione che allega all’offerta» (art. 68, comma 6, d.lgs. 163/2006), mentre ha mantenuto la possibilità di dimostrare nell’offerta «con qualsiasi mezzo appropriato … che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche» (art. 68, commi 7 e 8, del d.lgs. 50/2016)…”.

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