Ritardo nei pagamenti del committente pubblico per fatto del terzo-finanziatore
In materia di appalti (pubblici) con finanziamento non basta eccepire che la prestazione non possa eseguirsi per fatto del terzo ma occorre dimostrare l’assenza di colpa con l’uso della diligenza spiegata per rimuovere l’ostacolo frapposto da altri all’esatto adempimento.
A ribadirlo è la prima sezione civile della Corte di Cassazione, che con la sentenza del 24 agosto 2018 n. 21180 che qui si segnala, ha rigettato il ricorso proposto da un Comune, affermando che, secondo i principi generali posti dall’articolo 1218 del Codice civile, “il debitore è responsabile per il solo fatto dell’inadempimento, salva la prova dell’impossibilità della prestazione o, almeno, la dimostrazione che la medesima non possa essergli imputata“.
In punto di diritto, la Suprema Corte ha ribadito il principio secondo cui in tema di responsabilità da ritardo del committente (nella specie: il Comune) nei pagamenti degli acconti e del saldo quale corrispettivo delle opere eseguite nell’ambito di rapporto di appalto pubblico, in favore dell’appaltatore, causato dal ritardo nell’erogazione del finanziamento da parte di altro ente pubblico (nella specie: la Regione), non può essere esclusa la responsabilità del debitore per il ritardato pagamento in quanto i fatti, in apparenza ascrivibili al soggetto terzo-finanziatore, restano imputabili al committente-debitore in mancanza di una convenzione ulteriore, con la quale l’ente finanziatore garantisca al committente la tempestiva erogazione del finanziamento.
Dunque, non basta eccepire che la prestazione non possa eseguirsi per fatto del terzo ma occorre dimostrare l’assenza di colpa con l’uso della diligenza spiegata per rimuovere l’ostacolo frapposto da altri all’esatto adempimento.