Tettoia o pensilina: serve la concessione edilizia?
Con la sentenza de 16.05.2019 n.1155 il Tribunale Amministrativo di Catania ha respinto il ricorso afferente alla legittimità del provvedimento di rigetto dell’istanza di autorizzazione edilizia per la costruzione di una pensilina in struttura precaria a seguito di parere negativo della c.e.c., ai sensi del quale, per la realizzazione di una tettoia di copertura di un’area di carico e scarico merci a servizio di un capannone produttivo, si richiede la concessione edilizia, non essendo sufficiente un provvedimento di semplice autorizzazione.
Nonostante secondo la ricostruzione di parte ricorrente la pensilina avesse natura pertinenziale e dunque dovesse trovare applicazione l’art. 5 della l.r. n. 37/85 e s.m.i., (risultando comprovato per tabulas che la tettoia non costituiva volume, in quanto restava aperta da tre lati, e che essa costituiva pertinenza dell’edificio principale in quanto, senza esserne parte integrante o costitutiva, sarebbe stata posta al servizio di questa con vincolo di collegamento funzionale, oggettivamente apprezzabile, e per struttura, dimensioni modeste rispetto al bene principale e valore economico poteva senz’altro riguardarsi come accessorio rispetto al bene principale, di cui aveva la sola funzione di accrescere il valore e l’utilità, in quanto insuscettibile di produrre un proprio reddito), il Collegio ha confermato la giurisprudenza più recente secondo la quale, pur in applicazione dell’art. 5 della LR 37/85, l’esigenza del titolo edilizio principale, per opere del genere, deriva dalla circostanza che la loro realizzazione comporta la modifica delle sagome e dei prospetti dell’edificio principale (si veda, da ultimo, TAR Catania, I, 16 febbraio 2018, nr.381; IV, 15 dicembre 2017, nr.2913; ed, in particolare, la puntuale ricostruzione dell’istituto di cui alla sentenza nr. 1882/2015 del 9 luglio 2015).
Secondo il Tar Catania, solo nel caso in cui le tettoie o le pensiline non abbiano dimensioni tali da arrecare una visibile alterazione del prospetto e della sagoma dell’edificio sono da ritenersi installabili senza permesso di costruire; in caso contrario, la realizzazione di una tettoia, indipendentemente dalla sua eventuale natura pertinenziale, è configurabile come intervento di ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art. 3 comma 1, lett. d), d.P.R. n. 380 del 2001, nella misura in cui realizza l’inserimento di nuovi elementi ed impianti, ed è quindi subordinata ad regime del permesso di costruire, ai sensi dell’art. 10 comma 1, lett. c), dello stesso d.P.R. laddove comporti una modifica della sagoma o del prospetto del fabbricato cui accede (cfr. TAR Catania, I, 1882/2015; Cons. Stato Sez. VI, 04/03/2019, n. 1480; VI, 06/02/2019, n. 904; VI, 19/10/2018, n. 5983; TAR Calabria, Catanzaro, II, 10 giugno 2008, nr. 647; TAR Lazio, Latina, 4 luglio 2006, nr. 428; da ultimo, vedasi Consiglio di Stato , sez. VI , 06/02/2019 , n. 904, secondo cui “La realizzazione di nuovi manufatti, anche qualora possano essere qualificati come pertinenze sotto il profilo civilistico, richiede il titolo edilizio. La qualifica di pertinenza urbanistica è infatti applicabile soltanto a opere di modesta entità e accessorie rispetto ad un’opera principale, quali ad esempio i piccoli manufatti per il contenimento di impianti tecnologici, ma non anche a opere che, dal punto di vista delle dimensioni e della funzione, si caratterizzino per una propria autonomia rispetto all’opera cosiddetta principale e non siano coessenziali alla stessa, di tal che ne risulti possibile una diversa e autonoma utilizzazione economica. In sostanza, a differenza della nozione civilistica di pertinenza, ai fini edilizi un manufatto può essere considerato una pertinenza quando è non solo preordinato ad un’oggettiva esigenza dell’edificio principale e funzionalmente inserito al suo servizio, ma è anche sfornito di un autonomo valore di mercato e non incide sul “carico urbanistico” mediante la creazione di un “nuovo volume”).