Contributo di costruzione: quale natura?

Published On: 5 Settembre 2018Categories: Edilizia, Urbanistica ed Espropriazioni

L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con l’articolata sentenza in commento del 30 agosto 2018 numero 12, torna a pronunciarsi sulla vexata quaestio inerente la natura del provvedimento di determinazione del contributo di costruzione e sulla eventuale possibilità di esercizio, da parte dell’Amministrazione, del potere di annullamento in autotutela in caso di sua erronea determinazione.
Chiarisce in proposito l’Adunanza Plenaria che la determinazione del contributo di costruzione non costituisce estrinsecazione di un potere autoritativo della pubblica amministrazione, essendo, al contrario, espressione di una legittima facoltà dell’Amministrazione medesima, nell’ambito di un rapporto paritetico di natura creditizia col privato, conseguente al rilascio del titolo edilizio.
In quest’ottica il contributo di costruzione avrà natura di prestazione patrimoniale imposta, di carattere generale e non tributario.
La sua determinazione si correla infatti ad una precisa disciplina regolamentare ed in particolare alla applicazione di parametri aventi natura cogente, previsti da determinate tabelle, che precludono l’esercizio di qualsivoglia discrezionalità. Con l’ulteriore conseguenza per cui i provvedimenti di determinazione del contributo di costruzione non richiedono alcuna puntuale motivazione.
La natura paritetica dell’atto di determinazione consentirà pertanto alla pubblica amministrazione di apportarvi modifiche, sia in favore del privato che in senso contrario, purché ciò avvenga nei limiti della prescrizione decennale del relativo diritto di credito.
La non autoritatività degli atti di determinazione del contributo e l’assenza di discrezionalità, rendono pertanto concettualmente inconfigurabile l’esercizio dell’autotutela pubblicistica, quale potere di secondo grado che incide su un primigenio episodio di esercizio di un potere autoritativo.
Ciò nonostante ed a prescindere dal carattere paritetico del rapporto tra le parti non è tuttavia da escludere la possibilità che il contributo di costruzione sia rideterminato tutte le volte in cui la pubblica amministrazione si accorga che la sua iniziale quantificazione sia errata o per inesatta applicazione delle tabelle o anche per un semplice errore di calcolo.
Il Comune è infatti pur sempre titolare del potere-dovere di richiedere la corretta corresponsione del contributo di costruzione secondo i parametri fissati dalle Regioni, facendo una applicazione vincolata dei relativi coefficienti (che peraltro il privato deve conoscere e ben può verificare).
In quest’ottica ed in caso di rideterminazione del contributo, la tutela del legittimo affidamento del privato e il principio della buona fede – che in via generale devono essere osservati anche dalla pubblica amministrazione nell’attuazione del rapporto obbligatorio – possono trovare applicazione limitatamente alle eccezionale ipotesi in cui il conteggio degli importi dovuti dal privato costruttore non sia conoscibile e verificabile con il normale sforzo richiesto al debitore secondo buona fede.
Resta ferma in favore del privato costruttore la possibilità di censurare la correttezza degli importi innanzi al Giudice Amministrativo ex art 133 comma 1, lett. f), c.p.a nell’ordinario termine di prescrizione decennale decorrente dal rilascio del titolo edilizio, senza alcuna previa necessità di impugnazione degli atti di determinazione del contributo di costruzione.

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Contributo di costruzione: quale natura?

Published On: 5 Settembre 2018

L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con l’articolata sentenza in commento del 30 agosto 2018 numero 12, torna a pronunciarsi sulla vexata quaestio inerente la natura del provvedimento di determinazione del contributo di costruzione e sulla eventuale possibilità di esercizio, da parte dell’Amministrazione, del potere di annullamento in autotutela in caso di sua erronea determinazione.
Chiarisce in proposito l’Adunanza Plenaria che la determinazione del contributo di costruzione non costituisce estrinsecazione di un potere autoritativo della pubblica amministrazione, essendo, al contrario, espressione di una legittima facoltà dell’Amministrazione medesima, nell’ambito di un rapporto paritetico di natura creditizia col privato, conseguente al rilascio del titolo edilizio.
In quest’ottica il contributo di costruzione avrà natura di prestazione patrimoniale imposta, di carattere generale e non tributario.
La sua determinazione si correla infatti ad una precisa disciplina regolamentare ed in particolare alla applicazione di parametri aventi natura cogente, previsti da determinate tabelle, che precludono l’esercizio di qualsivoglia discrezionalità. Con l’ulteriore conseguenza per cui i provvedimenti di determinazione del contributo di costruzione non richiedono alcuna puntuale motivazione.
La natura paritetica dell’atto di determinazione consentirà pertanto alla pubblica amministrazione di apportarvi modifiche, sia in favore del privato che in senso contrario, purché ciò avvenga nei limiti della prescrizione decennale del relativo diritto di credito.
La non autoritatività degli atti di determinazione del contributo e l’assenza di discrezionalità, rendono pertanto concettualmente inconfigurabile l’esercizio dell’autotutela pubblicistica, quale potere di secondo grado che incide su un primigenio episodio di esercizio di un potere autoritativo.
Ciò nonostante ed a prescindere dal carattere paritetico del rapporto tra le parti non è tuttavia da escludere la possibilità che il contributo di costruzione sia rideterminato tutte le volte in cui la pubblica amministrazione si accorga che la sua iniziale quantificazione sia errata o per inesatta applicazione delle tabelle o anche per un semplice errore di calcolo.
Il Comune è infatti pur sempre titolare del potere-dovere di richiedere la corretta corresponsione del contributo di costruzione secondo i parametri fissati dalle Regioni, facendo una applicazione vincolata dei relativi coefficienti (che peraltro il privato deve conoscere e ben può verificare).
In quest’ottica ed in caso di rideterminazione del contributo, la tutela del legittimo affidamento del privato e il principio della buona fede – che in via generale devono essere osservati anche dalla pubblica amministrazione nell’attuazione del rapporto obbligatorio – possono trovare applicazione limitatamente alle eccezionale ipotesi in cui il conteggio degli importi dovuti dal privato costruttore non sia conoscibile e verificabile con il normale sforzo richiesto al debitore secondo buona fede.
Resta ferma in favore del privato costruttore la possibilità di censurare la correttezza degli importi innanzi al Giudice Amministrativo ex art 133 comma 1, lett. f), c.p.a nell’ordinario termine di prescrizione decennale decorrente dal rilascio del titolo edilizio, senza alcuna previa necessità di impugnazione degli atti di determinazione del contributo di costruzione.

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