Conteggio revisionale: da quando decorre?

Published On: 7 Dicembre 2018Categories: Appalti Pubblici e Concessioni

Il conteggio per determinare il compenso revisionale, ai sensi dell’articolo 33, comma 3, della legge 41/1986, va fatto prendendo come punto di riferimento la data dell’aggiudicazione e non quella dell’offerta.
Lo ha statuito il TAR Molise con la sentenza del 13 novembre 2018 numero 657, con cui – analizzati in senso critico i risalenti pareri e sentenze del Consiglio di Stato e le circolari ministeriali su cui si basava la diversa e non condivisa tesi che assume come punto di riferimento per determinare l’ammontare della revisione prezzi la data dell’offerta – ha rilevato come tale prospettazione sia inattendibile sul piano ermeneutico.
Infatti, l’articolo 33, comma 3, della legge 41/1986 – nel testo vigente fino alla sua abrogazione operata dall’articolo 3 del decreto legge 11 luglio 1992, convertito nella legge 359/1992 – stando alla più recente interpretazione data dal Consiglio di Stato – cfr. la sentenza dell’1 ottobre 2002 numero 5122 – fa espressa menzione all’aggiudicazione quale evento dal cui verificarsi decorrono i periodi di tempo rilevanti ai fini della revisione prezzi.
L’aggiudicazione invero, è indicata quale momento dal quale va computato il primo anno di durata del rapporto contrattuale al fine di escluderlo dalla revisione dei prezzi, nonché quale fatto che segna il termine iniziale a cui riferirsi per l’individuazione delle variazioni dei prezzi da prendere a base per la revisione.
In nessuna parte della norma è menzionato il momento dell’offerta (ovvero il tempo o la fase procedimentale in cui l’offerta assume evidenza) e, poiché nell’ambito delle procedure pubbliche di scelta del contraente, l’aggiudicazione e l’offerta sono atti tra loro diversi – perché il primo presuppone necessariamente l’altro e proviene dall’Amministrazione, mentre il secondo è proprio del concorrente che non è ancora divenuto contraente – la norma, nella lettura datane dal Consiglio di Stato, non può essere interpretata, se non alla stregua del suo dato testuale.
La circostanza che l’offerta sia ignorata dall’articolo 33, comma 3, della legge 41/1986 evidenzia l’inattendibilità di ogni ipotesi interpretativa che assuma l’offerta (anziché l’aggiudicazione) come termine di riferimento.

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Conteggio revisionale: da quando decorre?

Published On: 7 Dicembre 2018

Il conteggio per determinare il compenso revisionale, ai sensi dell’articolo 33, comma 3, della legge 41/1986, va fatto prendendo come punto di riferimento la data dell’aggiudicazione e non quella dell’offerta.
Lo ha statuito il TAR Molise con la sentenza del 13 novembre 2018 numero 657, con cui – analizzati in senso critico i risalenti pareri e sentenze del Consiglio di Stato e le circolari ministeriali su cui si basava la diversa e non condivisa tesi che assume come punto di riferimento per determinare l’ammontare della revisione prezzi la data dell’offerta – ha rilevato come tale prospettazione sia inattendibile sul piano ermeneutico.
Infatti, l’articolo 33, comma 3, della legge 41/1986 – nel testo vigente fino alla sua abrogazione operata dall’articolo 3 del decreto legge 11 luglio 1992, convertito nella legge 359/1992 – stando alla più recente interpretazione data dal Consiglio di Stato – cfr. la sentenza dell’1 ottobre 2002 numero 5122 – fa espressa menzione all’aggiudicazione quale evento dal cui verificarsi decorrono i periodi di tempo rilevanti ai fini della revisione prezzi.
L’aggiudicazione invero, è indicata quale momento dal quale va computato il primo anno di durata del rapporto contrattuale al fine di escluderlo dalla revisione dei prezzi, nonché quale fatto che segna il termine iniziale a cui riferirsi per l’individuazione delle variazioni dei prezzi da prendere a base per la revisione.
In nessuna parte della norma è menzionato il momento dell’offerta (ovvero il tempo o la fase procedimentale in cui l’offerta assume evidenza) e, poiché nell’ambito delle procedure pubbliche di scelta del contraente, l’aggiudicazione e l’offerta sono atti tra loro diversi – perché il primo presuppone necessariamente l’altro e proviene dall’Amministrazione, mentre il secondo è proprio del concorrente che non è ancora divenuto contraente – la norma, nella lettura datane dal Consiglio di Stato, non può essere interpretata, se non alla stregua del suo dato testuale.
La circostanza che l’offerta sia ignorata dall’articolo 33, comma 3, della legge 41/1986 evidenzia l’inattendibilità di ogni ipotesi interpretativa che assuma l’offerta (anziché l’aggiudicazione) come termine di riferimento.

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