Esclusione per mancata dichiarazione di decreto penale di condanna opposto

Published On: 30 Aprile 2019Categories: Appalti Pubblici e Concessioni

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria di Reggio Calabria, con la decisione del 29.04.2019 n.300, ha ritenuto illegittimo il provvedimento di esclusione dalla gara disposto a carico della concorrente poi ricorrente, anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 80, comma 5, lett. f-bis del codice dei contratti pubblici, e pertanto anche per falsa dichiarazione, che aveva omesso di dichiarare in sede di ammissione l’adozione a d’un decreto penale di condanna, tempestivamente opposto ai sensi dell’art. 461 c.p.p., che tuttavia la Stazione appaltante aveva equiparato ad una “sentenza di condanna non definitiva“.

Il TAR Reggio Calabria, in particolare, con la decisione in rassegna, pur rammentando come sia ormai pacifico che:

  • l’elencazione dei gravi illeciti professionali contenuta nella lettera c) del comma 5 dell’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 è “solo esemplificativa“, con la conseguenza che “…l’omessa dichiarazione di tutte le condanne penali riportate, impedendo di fatto alla Stazione appaltante di valutarne la gravità, può essere ricondotta nell’alveo dei gravi illeciti professionali giustificando l’esclusione (da ultimo in termini Cons. Stato sez. V, 24.01.2019 n. 591)…”;
  •  e che, conseguentemente, “…il concorrente non può operare alcun filtro nell’individuazione dei precedenti penali valutando esso stesso la loro rilevanza ai fini dell’ammissione alla procedura di gara, in quanto tale potere spetta esclusivamente alla stazione appaltante (in termini, Cons. Stato Sez. III 05.09.2017, n. 4192)…”,

ha poi precisato che le superiori considerazioni presuppongono l’esistenza di una condanna penale che, nel caso di decreto penale di condanna opposto, non sussiste.

Ciò che peraltro la stessa Sezione aveva già ritenuto con la sentenza n. 697 del 26.11.2018, nella quale si era invero affermato che “…il decreto penale di condanna opposto non è certamente equiparabile alla sentenza di condanna anche non definitiva, dovendosi in proposito considerare che, per espressa disposizione del codice di procedura penale (art. 464 comma 3), la proposizione dell’opposizione determina, in ogni caso, la revoca del decreto e la conseguente definizione del rapporto processuale con una successiva e distinta sentenza. In sostanza, solo laddove non opposto, il decreto penale assume un valore vincolante quanto all’accertamento dei fatti materiali costituenti reato ed alla loro imputabilità al condannato…”, con la conseguenza che “..solamente quando e se il decreto diviene esecutivo, è suscettibile di essere utilizzato in sede amministrativa per tutte le valutazioni conseguenti….”.

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Esclusione per mancata dichiarazione di decreto penale di condanna opposto

Published On: 30 Aprile 2019

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria di Reggio Calabria, con la decisione del 29.04.2019 n.300, ha ritenuto illegittimo il provvedimento di esclusione dalla gara disposto a carico della concorrente poi ricorrente, anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 80, comma 5, lett. f-bis del codice dei contratti pubblici, e pertanto anche per falsa dichiarazione, che aveva omesso di dichiarare in sede di ammissione l’adozione a d’un decreto penale di condanna, tempestivamente opposto ai sensi dell’art. 461 c.p.p., che tuttavia la Stazione appaltante aveva equiparato ad una “sentenza di condanna non definitiva“.

Il TAR Reggio Calabria, in particolare, con la decisione in rassegna, pur rammentando come sia ormai pacifico che:

  • l’elencazione dei gravi illeciti professionali contenuta nella lettera c) del comma 5 dell’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 è “solo esemplificativa“, con la conseguenza che “…l’omessa dichiarazione di tutte le condanne penali riportate, impedendo di fatto alla Stazione appaltante di valutarne la gravità, può essere ricondotta nell’alveo dei gravi illeciti professionali giustificando l’esclusione (da ultimo in termini Cons. Stato sez. V, 24.01.2019 n. 591)…”;
  •  e che, conseguentemente, “…il concorrente non può operare alcun filtro nell’individuazione dei precedenti penali valutando esso stesso la loro rilevanza ai fini dell’ammissione alla procedura di gara, in quanto tale potere spetta esclusivamente alla stazione appaltante (in termini, Cons. Stato Sez. III 05.09.2017, n. 4192)…”,

ha poi precisato che le superiori considerazioni presuppongono l’esistenza di una condanna penale che, nel caso di decreto penale di condanna opposto, non sussiste.

Ciò che peraltro la stessa Sezione aveva già ritenuto con la sentenza n. 697 del 26.11.2018, nella quale si era invero affermato che “…il decreto penale di condanna opposto non è certamente equiparabile alla sentenza di condanna anche non definitiva, dovendosi in proposito considerare che, per espressa disposizione del codice di procedura penale (art. 464 comma 3), la proposizione dell’opposizione determina, in ogni caso, la revoca del decreto e la conseguente definizione del rapporto processuale con una successiva e distinta sentenza. In sostanza, solo laddove non opposto, il decreto penale assume un valore vincolante quanto all’accertamento dei fatti materiali costituenti reato ed alla loro imputabilità al condannato…”, con la conseguenza che “..solamente quando e se il decreto diviene esecutivo, è suscettibile di essere utilizzato in sede amministrativa per tutte le valutazioni conseguenti….”.

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