Scostamento dell’offerta dalle tabelle ministeriali

Published On: 22 Maggio 2019Categories: Appalti Pubblici e Concessioni

Nelle gare pubbliche i valori del costo del lavoro risultanti dalle “tabelle ministeriali” costituiscono un semplice parametro di valutazione della congruità dell’offerta, con la conseguenza che l’eventuale scostamento delle voci di costo da quelle riassunte in tali “tabelle ministeriali” non legittima di per sé un giudizio di anomalia o di incongruità, occorrendo, perché possa dubitarsi della sua congruità, che la discordanza sia considerevole e palesemente ingiustificata.
Sulla scorta di tale principio assolutamente prevalente della giurisprudenza amministrativa (Cons. di Stato, sez. V, 27/02/2019 n. 1387, che sul punto richiama Cons. di Stato, sez. V, 26 novembre 2018, n. 6689; negli stessi termini Cons. di Stato Sez. sez. V, 18 febbraio 2019 n. 1099), il TAR Lazio di Roma, con la sentenza del 26 aprile 2019 numero 5253, ha chiarito che laddove lo scostamento sia di modesta entità e risulti, comunque, giustificato da una serie di analitiche motivazioni fornite dal concorrente ex articolo 97 comma 5 del decreto legislativo 50/2016 e, comunque, ritenute dalla Stazione appaltante congrue, tale motivazione, non presentando profili di palese erroneità, illogicità o errore di fatto, non può essere considerata illegittima (sussistendo per costante giurisprudenza un limite al sindacato giurisdizionale nella materia in esame, in quanto espressione di una valutazione tecnica riservata all’Amministrazione e censurabile solo ipotesi di manifesta e macroscopica erroneità od irragionevolezza).

Né, in siffatte evenienze, può ritenersi illegittimo il provvedimento di aggiudicazione che non rechi in proposito una ulteriore e più approfondita motivazione, considerato che la giurisprudenza amministrativa è univoca nel ritenere che:

– il giudizio favorevole di “non anomalia” dell’offerta in una gara d’appalto “… non richiede una motivazione puntuale ed analitica, essendo sufficiente anche una motivazione espressa per relationem alle giustificazioni rese dall’impresa offerente, poiché solo in caso di giudizio negativo sussiste, infatti, l’obbligo di una motivazione puntuale (ex multis, da ultimo Consiglio di Stato sez. III, 18 dicembre 2018, n. 7129, 14 novembre 2018, n. 6430 e sez. V, 17 maggio 2018, n. 2951)…”;

– tale giudizio, “… in quanto finalizzato alla verifica dell’attendibilità e serietà della stessa ovvero dell’accertamento dell’effettiva possibilità dell’impresa di eseguire correttamente l’appalto alle condizioni proposte, ha peraltro natura globale e sintetica e costituisce espressione di un tipico potere tecnico-discrezionale riservato alla Pubblica Amministrazione ed insindacabile in sede giurisdizionale, salvo che nelle ipotesi di manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza dell’operato della Commissione di gara (Cons. di Stato sez. III, 18 settembre 2018, n. 5444)…”;

– il giudice amministrativo può sindacare le valutazioni della Pubblica Amministrazione sotto il profilo della logicità, ragionevolezza ed adeguatezza dell’istruttoria, “… senza poter tuttavia procedere ad alcuna autonoma verifica della congruità dell’offerta e delle singole voci, ciò rappresentando un’inammissibile invasione della sfera propria della Pubblica amministrazione (ex multis, Cons. di Stato sez. III, 11 febbraio 2015, n.726)...”.

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Scostamento dell’offerta dalle tabelle ministeriali

Published On: 22 Maggio 2019

Nelle gare pubbliche i valori del costo del lavoro risultanti dalle “tabelle ministeriali” costituiscono un semplice parametro di valutazione della congruità dell’offerta, con la conseguenza che l’eventuale scostamento delle voci di costo da quelle riassunte in tali “tabelle ministeriali” non legittima di per sé un giudizio di anomalia o di incongruità, occorrendo, perché possa dubitarsi della sua congruità, che la discordanza sia considerevole e palesemente ingiustificata.
Sulla scorta di tale principio assolutamente prevalente della giurisprudenza amministrativa (Cons. di Stato, sez. V, 27/02/2019 n. 1387, che sul punto richiama Cons. di Stato, sez. V, 26 novembre 2018, n. 6689; negli stessi termini Cons. di Stato Sez. sez. V, 18 febbraio 2019 n. 1099), il TAR Lazio di Roma, con la sentenza del 26 aprile 2019 numero 5253, ha chiarito che laddove lo scostamento sia di modesta entità e risulti, comunque, giustificato da una serie di analitiche motivazioni fornite dal concorrente ex articolo 97 comma 5 del decreto legislativo 50/2016 e, comunque, ritenute dalla Stazione appaltante congrue, tale motivazione, non presentando profili di palese erroneità, illogicità o errore di fatto, non può essere considerata illegittima (sussistendo per costante giurisprudenza un limite al sindacato giurisdizionale nella materia in esame, in quanto espressione di una valutazione tecnica riservata all’Amministrazione e censurabile solo ipotesi di manifesta e macroscopica erroneità od irragionevolezza).

Né, in siffatte evenienze, può ritenersi illegittimo il provvedimento di aggiudicazione che non rechi in proposito una ulteriore e più approfondita motivazione, considerato che la giurisprudenza amministrativa è univoca nel ritenere che:

– il giudizio favorevole di “non anomalia” dell’offerta in una gara d’appalto “… non richiede una motivazione puntuale ed analitica, essendo sufficiente anche una motivazione espressa per relationem alle giustificazioni rese dall’impresa offerente, poiché solo in caso di giudizio negativo sussiste, infatti, l’obbligo di una motivazione puntuale (ex multis, da ultimo Consiglio di Stato sez. III, 18 dicembre 2018, n. 7129, 14 novembre 2018, n. 6430 e sez. V, 17 maggio 2018, n. 2951)…”;

– tale giudizio, “… in quanto finalizzato alla verifica dell’attendibilità e serietà della stessa ovvero dell’accertamento dell’effettiva possibilità dell’impresa di eseguire correttamente l’appalto alle condizioni proposte, ha peraltro natura globale e sintetica e costituisce espressione di un tipico potere tecnico-discrezionale riservato alla Pubblica Amministrazione ed insindacabile in sede giurisdizionale, salvo che nelle ipotesi di manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza dell’operato della Commissione di gara (Cons. di Stato sez. III, 18 settembre 2018, n. 5444)…”;

– il giudice amministrativo può sindacare le valutazioni della Pubblica Amministrazione sotto il profilo della logicità, ragionevolezza ed adeguatezza dell’istruttoria, “… senza poter tuttavia procedere ad alcuna autonoma verifica della congruità dell’offerta e delle singole voci, ciò rappresentando un’inammissibile invasione della sfera propria della Pubblica amministrazione (ex multis, Cons. di Stato sez. III, 11 febbraio 2015, n.726)...”.

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