ANAC: adottato il nuovo Regolamento sui pareri di precontenzioso
L’Autorità Nazionale Anticorruzione, con delibera del 9 gennaio 2019 n. 10, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 22 del 26 gennaio 2019, ha adottato – a seguito del parere reso dalla Commissione Speciale del Consiglio di Stato il 28 novembre 2018 col n.2781 – un nuovo “Regolamento in materia di pareri di precontenzioso di cui all’articolo 211 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50“.
Merita qui menzione l’innovativa disciplina prevista dall’art. 7, in ordine alle cause di inammissibilità delle istanze di parere di precontenzioso, a norma del quale “..non sono ammissibili le istanze: a) in assenza di una questione controversa insorta tra le parti interessate; b) non presentate dai soggetti indicati all’art. 3 del presente regolamento; c) dirette a far valere l’illegittimità di un atto della procedura di gara autonomamente impugnabile, rispetto al quale siano già decorsi i termini di impugnazione in sede giurisdizionale; d) in caso di esistenza di un ricorso giurisdizionale avente medesimo contenuto, che le parti hanno l’obbligo di comunicare all’Autorità; e) di contenuto generico o contenenti un mero rinvio ad allegata documentazione e/o corrispondenza intercorsa tra le parti; f) volte ad un controllo generalizzato dei procedimenti di gara delle amministrazioni aggiudicatrici; g) manifestamente mancanti dell’interesse concreto al conseguimento del parere…”.
Il nuovo Regolamento, che si compone di 15 articoli, entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione e dunque il prossimo 10 febbraio 2019, andando a sostituire quello già adottato, all’indomani dell’entrata in vigore del Codice dei contratti pubblici, in data 5 ottobre 2016.
Vai all’estratto della GURI : ANAC_GURI_Nuovo Regolamento Precontenzioso