Annullamento in autotutela della DIA consolidata

Published On: 1 Agosto 2018Categories: Edilizia, Urbanistica ed Espropriazioni

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia di Milano, con la sentenza del 30 luglio 2018 n. 1888, ha accolto il ricorso proposto avverso il provvedimento avente ad oggetto l’annullamento della denuncia di inizio attività presentata per un intervento di recupero abitativo di sottotetto, con cui era stata altresì ordinata la demolizione delle opere realizzate.
Ed infatti, nel caso di specie, il termine di trenta giorni dalla presentazione della denuncia di attività, stabilito per l’esercizio del potere inibitorio del Comune, risultava essere inequivocabilmente decorso.
Il Tar Lombardia ha evidenziato che l’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede che i poteri inibitori debbano essere esercitati entro il termine a ciò stabilito e che, decorso tale termine, “..l’amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall’articolo 21-nonies..” (così il comma 4 del suddetto articolo 19, come sostituito, da ultimo, dall’articolo 6, comma 1, lett. a), della legge 7 agosto 2015, n. 124). Il che equivale ad affermare, secondo quanto da tempo chiarito dalla giurisprudenza, che una volta che sia scaduto il periodo di trenta giorni stabilito dalla legge, il “consolidarsi” della denuncia di inizio attività determina – di regola – l’impossibilità per il Comune di intervenire, se non nell’esercizio dei poteri di autotutela (Cons. Stato, Sez. VI, 22 settembre 2014 n. 4780).
Più esattamente, anche dopo la scadenza del termine di trenta giorni, i poteri esercitati dall’amministrazione sono pur sempre di tipo inibitorio, ma tali poteri sono azionabili solo subordinatamente al riscontro dei presupposti per l’intervento in autotutela (Cons. Stato, Sez. VI, 9 febbraio 2009, n. 717).
Nel caso oggetto del giudizio, l’Amministrazione era intervenuta dopo il decorso del termine di trenta giorni,  senza che tuttavia dal provvedimento potesse evincersi la sussistenza delle condizioni per l’autotutela.
L’esercizio del potere di autotutela – rammenta infatti il Collegio decidente, nella sentenza in rassegna – è disciplinato dall’articolo 21-nonies della legge n. 241 del 1990. Alla stregua di tale previsione normativa, che ha peraltro codificato il consolidato orientamento già precedentemente espresso dalla giurisprudenza, l’annullamento del provvedimento amministrativo richiede, oltre all’illegittimità dell’atto, anche la sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale alla sua rimozione. Tale interesse deve, poi, trovare adeguata evidenziazione, mediante un’idonea motivazione, che dia conto della ponderazione degli interessi in gioco, inclusi quelli dei destinatari dell’atto e dei controinteressati, anche alla luce del tempo trascorso dall’adozione del provvedimento (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 27 aprile 2015, n. 2123, ove si evidenzia che la potestà di autotutela deve “(…) considerare la legittimità del provvedimento che ne è oggetto in base al principio “tempus regit actum” e – una volta accertata l’effettiva sussistenza di vizi, rapportabili all’emanazione dell’atto – è poi chiamata a valutare discrezionalmente la sussistenza degli ulteriori presupposti per intervenire, previo bilanciamento degli interessi sia pubblici che privati”).
Tale regola non trova eccezioni nel caso in cui l’autotutela sia esercitata nei confronti di un titolo edilizio.
L’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha, infatti, autorevolmente smentito che possa configurarsi un interesse pubblico in re ipsa al rispetto della normativa urbanistica, tale da legittimare la rimozione del titolo edilizio senza ulteriore motivazione, e ciò anche nel caso in cui tale titolo sia stato rilasciato in sanatoria. Si è, in particolare, rimarcato come “..le generali categorie in tema di annullamento ex officio di atti amministrativi illegittimi trovino applicazione (in assenza di indici normativi in senso contrario) anche nel caso di ritiro di titoli edilizi in sanatoria illegittimamente rilasciati, non potendosi postulare in via generale e indifferenziata un interesse pubblico in re ipsa alla rimozione di tali atti.
Conseguentemente, grava in via di principio sull’amministrazione (…) l’onere di motivare puntualmente in ordine alla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale alla rimozione dell’atto, tenendo altresì conto dell’interesse del destinatario al mantenimento dei relativi effetti” (Ad. Plen., 17 ottobre 2017, n. 8).
Nel caso in esame, la determinazione di annullamento impugnata risultava essere stata assunta in ragione dei “vizi contenuti nel progetto presentato” e in considerazione del “tempo ragionevole di intervento dell’Amministrazione Comunale”.
Tuttavia, la mera prospettata illegittimità del titolo costituisce condizione necessaria, ma non sufficiente, a disporne l’annullamento, mentre la circostanza che l’Amministrazione sia intervenuta dopo pochi giorni dal consolidarsi della denuncia di inizio attività può valere ad attenuare, ma non certo a elidere del tutto, l’onere di indicare le ragioni di interesse pubblico concreto e attuale alla rimozione del titolo stesso.

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Annullamento in autotutela della DIA consolidata

Published On: 1 Agosto 2018

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia di Milano, con la sentenza del 30 luglio 2018 n. 1888, ha accolto il ricorso proposto avverso il provvedimento avente ad oggetto l’annullamento della denuncia di inizio attività presentata per un intervento di recupero abitativo di sottotetto, con cui era stata altresì ordinata la demolizione delle opere realizzate.
Ed infatti, nel caso di specie, il termine di trenta giorni dalla presentazione della denuncia di attività, stabilito per l’esercizio del potere inibitorio del Comune, risultava essere inequivocabilmente decorso.
Il Tar Lombardia ha evidenziato che l’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede che i poteri inibitori debbano essere esercitati entro il termine a ciò stabilito e che, decorso tale termine, “..l’amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall’articolo 21-nonies..” (così il comma 4 del suddetto articolo 19, come sostituito, da ultimo, dall’articolo 6, comma 1, lett. a), della legge 7 agosto 2015, n. 124). Il che equivale ad affermare, secondo quanto da tempo chiarito dalla giurisprudenza, che una volta che sia scaduto il periodo di trenta giorni stabilito dalla legge, il “consolidarsi” della denuncia di inizio attività determina – di regola – l’impossibilità per il Comune di intervenire, se non nell’esercizio dei poteri di autotutela (Cons. Stato, Sez. VI, 22 settembre 2014 n. 4780).
Più esattamente, anche dopo la scadenza del termine di trenta giorni, i poteri esercitati dall’amministrazione sono pur sempre di tipo inibitorio, ma tali poteri sono azionabili solo subordinatamente al riscontro dei presupposti per l’intervento in autotutela (Cons. Stato, Sez. VI, 9 febbraio 2009, n. 717).
Nel caso oggetto del giudizio, l’Amministrazione era intervenuta dopo il decorso del termine di trenta giorni,  senza che tuttavia dal provvedimento potesse evincersi la sussistenza delle condizioni per l’autotutela.
L’esercizio del potere di autotutela – rammenta infatti il Collegio decidente, nella sentenza in rassegna – è disciplinato dall’articolo 21-nonies della legge n. 241 del 1990. Alla stregua di tale previsione normativa, che ha peraltro codificato il consolidato orientamento già precedentemente espresso dalla giurisprudenza, l’annullamento del provvedimento amministrativo richiede, oltre all’illegittimità dell’atto, anche la sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale alla sua rimozione. Tale interesse deve, poi, trovare adeguata evidenziazione, mediante un’idonea motivazione, che dia conto della ponderazione degli interessi in gioco, inclusi quelli dei destinatari dell’atto e dei controinteressati, anche alla luce del tempo trascorso dall’adozione del provvedimento (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 27 aprile 2015, n. 2123, ove si evidenzia che la potestà di autotutela deve “(…) considerare la legittimità del provvedimento che ne è oggetto in base al principio “tempus regit actum” e – una volta accertata l’effettiva sussistenza di vizi, rapportabili all’emanazione dell’atto – è poi chiamata a valutare discrezionalmente la sussistenza degli ulteriori presupposti per intervenire, previo bilanciamento degli interessi sia pubblici che privati”).
Tale regola non trova eccezioni nel caso in cui l’autotutela sia esercitata nei confronti di un titolo edilizio.
L’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha, infatti, autorevolmente smentito che possa configurarsi un interesse pubblico in re ipsa al rispetto della normativa urbanistica, tale da legittimare la rimozione del titolo edilizio senza ulteriore motivazione, e ciò anche nel caso in cui tale titolo sia stato rilasciato in sanatoria. Si è, in particolare, rimarcato come “..le generali categorie in tema di annullamento ex officio di atti amministrativi illegittimi trovino applicazione (in assenza di indici normativi in senso contrario) anche nel caso di ritiro di titoli edilizi in sanatoria illegittimamente rilasciati, non potendosi postulare in via generale e indifferenziata un interesse pubblico in re ipsa alla rimozione di tali atti.
Conseguentemente, grava in via di principio sull’amministrazione (…) l’onere di motivare puntualmente in ordine alla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale alla rimozione dell’atto, tenendo altresì conto dell’interesse del destinatario al mantenimento dei relativi effetti” (Ad. Plen., 17 ottobre 2017, n. 8).
Nel caso in esame, la determinazione di annullamento impugnata risultava essere stata assunta in ragione dei “vizi contenuti nel progetto presentato” e in considerazione del “tempo ragionevole di intervento dell’Amministrazione Comunale”.
Tuttavia, la mera prospettata illegittimità del titolo costituisce condizione necessaria, ma non sufficiente, a disporne l’annullamento, mentre la circostanza che l’Amministrazione sia intervenuta dopo pochi giorni dal consolidarsi della denuncia di inizio attività può valere ad attenuare, ma non certo a elidere del tutto, l’onere di indicare le ragioni di interesse pubblico concreto e attuale alla rimozione del titolo stesso.

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