Appalti di servizi sanitari standardizzati e criteri di aggiudicazione

Published On: 18 Febbraio 2019Categories: Appalti Pubblici e Concessioni

Il TAR Brescia, con la sentenza n.154 del 14 febbraio 2019, si è pronunciato in materia di appalti di servizi sanitari standardizzati, affermando che essi possono essere aggiudicati secondo il criterio del prezzo più basso.
In particolare, i giudici bresciani sostengono che nel caso di procedure negoziate d’urgenza aventi ad oggetto prestazioni a carattere standardizzato “..la scelta del criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del Dlgs. 50/2016 è coerente con l’urgenza alla base della gara e con il carattere standardizzato delle prestazioni richieste…” e che ciò può avvenire anche nel caso in cui la gara sia finalizzata ad individuare  “..un fornitore di prestazioni medico-infermieristiche, con alcune attività accessorie…” in quanto “..le prestazioni medico-infermieristiche devono essere conformi a protocolli omogenei allo scopo di tutelare la salute dei pazienti..” e quindi “..non vi sono i presupposti per chiedere ai concorrenti l’elaborazione di un’offerta tecnica..”.
Ed infatti, secondo il Collegio “..il fatto che si tratti di un appalto di servizi sanitari non modifica la realtà sostanziale, e dunque non impone l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 142 comma 5-septies del Dlgs. 50/2016 in mancanza di una qualsiasi utilità per la stazione appaltante. Non è ragionevole aggravare la procedura di gara cercando di individuare il miglior rapporto qualità/prezzo se, per la specificità delle prestazioni richieste, il numeratore è fisso per tutti i concorrenti.
Inoltre, “..il fatto che vi sia un’alta intensità di manodopera non fa ricadere automaticamente l’appalto tra quelli che richiedono particolari protezioni ai sensi dell’art. 50 del Dlgs. 50/2016. Nel caso in esame, la competizione avviene in effetti sul costo del lavoro, ma, viste le professionalità coinvolte, non nella parte più bassa della curva delle retribuzioni. Non vi è quindi alcuna ragione per adottare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa come forma tutela preventiva dei lavoratori..”.

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Appalti di servizi sanitari standardizzati e criteri di aggiudicazione

Published On: 18 Febbraio 2019

Il TAR Brescia, con la sentenza n.154 del 14 febbraio 2019, si è pronunciato in materia di appalti di servizi sanitari standardizzati, affermando che essi possono essere aggiudicati secondo il criterio del prezzo più basso.
In particolare, i giudici bresciani sostengono che nel caso di procedure negoziate d’urgenza aventi ad oggetto prestazioni a carattere standardizzato “..la scelta del criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del Dlgs. 50/2016 è coerente con l’urgenza alla base della gara e con il carattere standardizzato delle prestazioni richieste…” e che ciò può avvenire anche nel caso in cui la gara sia finalizzata ad individuare  “..un fornitore di prestazioni medico-infermieristiche, con alcune attività accessorie…” in quanto “..le prestazioni medico-infermieristiche devono essere conformi a protocolli omogenei allo scopo di tutelare la salute dei pazienti..” e quindi “..non vi sono i presupposti per chiedere ai concorrenti l’elaborazione di un’offerta tecnica..”.
Ed infatti, secondo il Collegio “..il fatto che si tratti di un appalto di servizi sanitari non modifica la realtà sostanziale, e dunque non impone l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 142 comma 5-septies del Dlgs. 50/2016 in mancanza di una qualsiasi utilità per la stazione appaltante. Non è ragionevole aggravare la procedura di gara cercando di individuare il miglior rapporto qualità/prezzo se, per la specificità delle prestazioni richieste, il numeratore è fisso per tutti i concorrenti.
Inoltre, “..il fatto che vi sia un’alta intensità di manodopera non fa ricadere automaticamente l’appalto tra quelli che richiedono particolari protezioni ai sensi dell’art. 50 del Dlgs. 50/2016. Nel caso in esame, la competizione avviene in effetti sul costo del lavoro, ma, viste le professionalità coinvolte, non nella parte più bassa della curva delle retribuzioni. Non vi è quindi alcuna ragione per adottare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa come forma tutela preventiva dei lavoratori..”.

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