Attestazione telematica del silenzio assenso: siamo ad una svolta?
L’articolo 62 del decreto semplificazioni 2021 (decreto legge 77 del 2021 convertito dalla legge 108 del 2021) ha introdotto all’articolo 20 della legge 241/1990 un nuovo comma.
Si tratta del comma 2 bis, il quale prevede che “nei casi in cui il silenzio dell’amministrazione equivale a provvedimento di accoglimento …l’amministrazione è tenuta, su richiesta del privato, a rilasciare, in via telematica, un’attestazione circa il decorso dei termini del procedimento e pertanto dell’intervenuto accoglimento della domanda ai sensi del presente articolo. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, l’attestazione è sostituita da una dichiarazione del privato ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445”.
Alcune semplici osservazioni:
– la norma risolve un problema non indifferente: quello della mancata materializzazione del provvedimento di accoglimento conseguito dal privato a seguito dell’inerzia della pubblica amministrazione;
– la previsione ricalca quella speciale, già introdotta dall’articolo 10 del decreto legge 76/2020 in materia di edilizia, sull’obbligo di rilascio della attestazione sul decorso dei termini per il rilascio del permesso di costruire;
– essa tuttavia, a differenza della specifica norma in materia edilizia, ha carattere generale e dunque si applica in tutti i casi in cui all’inerzia procedimentale consegua per espressa previsione di legge un provvedimento tacito di accoglimento;
– il tenore della norma fa riferimento ad un vero e proprio obbligo da parte dell’amministrazione di attestare, su richiesta del privato ed entro un termine ridotto, l’esistenza di un provvedimento amministrativo tacito;
– il carattere dirompente è confermato dalla previsione di una via di uscita per il caso di inadempimento da parte dell’amministrazione all’obbligo di certificazione: infatti il privato può autocertificare l’avvenuta formazione del silenzio assenso;
– la ratio della previsione, sta evidentemente nell’esigenza di garantire la certezza delle relazioni giuridiche tutelando il privato nel caso di difficoltà di “impiegare” il proprio titolo abilitativo nei rapporti coi terzi (si pensi ad esempio ai rapporti con ulteriori amministrazioni o enti finanziatori);
– in tal modo, ed è questo il punto essenziale della riforma, si alleggerisce il privato – in caso di difficoltà di spendere il titolo – dall’onere di promuovere un giudizio finalizzato all’accertamento della formazione del silenzio assenso (con l’ulteriore grave complicazione di dovere attendere anche anni, prima che il Giudice si pronunci);
– anche il rischio che l’amministrazione, attivandosi su richiesta del privato, piuttosto che attestare il silenzio assenso intervenga ad annullarlo, sembra scongiurato dalla previsione che “restano fermi gli effetti comunque intervenuti del silenzio assenso”.
La norma sembra in effetti avere carattere dirompente, consentendo all’istituto del silenzio assenso di uscire da quelle strettoie in cui spesso cadeva a causa di quelle situazioni di incertezza tipiche del nostro ordinamento.