Decorrenza del termine per impugnare le esclusioni e le ammissioni

Published On: 16 Giugno 2018Categories: Appalti Pubblici e Concessioni, Tutele

Il TAR Catanzaro, con la decisione del 15 giugno 2018 n. 1243, ha sancito l’irrilevanza ai fini della decorrenza del termine ex art. 120 comma 2 bis CPA, per impugnare il provvedimento relativo alle ammissioni ed esclusioni dalle pubbliche gare, della mera pubblicazione di tale provvedimento sul bollettino ufficiale della Stazione appaltante.
“..A mente dell’art. 120, comma 2-bis c.p.a…” – rammenta il TAR Catanzaro – “..il termine di impugnazione dei provvedimenti relativi all’esclusione e all’ammissione alla gara decorrono dalla pubblicazione del provvedimento sul profilo (il sito informatico su cui sono pubblicati gli atti e le informazioni in tema di contratti pubblici, a mente dell’art. 33, comma 1, lett. nnn) d.lgs. n. 50 del 2016) della stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del codice dei contratti pubblici..”.
La disposizione – continua il Collegio, richiamando la giurisprudenza già formatasi in materia –  è “..norma che deroga alla disciplina generale sull’impugnazione degli atti amministrativi e che prevede un meccanismo oneroso per i potenziali ricorrenti, per cui deve ritenersi di stretta interpretazione (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 20 marzo 2018, n. 1765)..”.
Con la conseguenza che “..gli effetti derivanti dalla pubblicazione del provvedimento relativo all’esclusione o all’ammissione sul profilo della stazione appaltante non si producano in ipotesi diverse, quali la partecipazione di un rappresentante del concorrente alla seduta della commissione di gara (cfr. la già citata Cons. Stato, Sez. III, 20 marzo 2018, n. 1765; ma anche T.A.R. Piemonte, Sez. II, 26 febbraio 2018, n. 262, TAR Lazio – Latina, 5 ottobre 2017, n. 493) o, come nel caso di specie, la pubblicazione del provvedimento sul bollettino ufficiale dell’amministrazione…”.

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Decorrenza del termine per impugnare le esclusioni e le ammissioni

Published On: 16 Giugno 2018

Il TAR Catanzaro, con la decisione del 15 giugno 2018 n. 1243, ha sancito l’irrilevanza ai fini della decorrenza del termine ex art. 120 comma 2 bis CPA, per impugnare il provvedimento relativo alle ammissioni ed esclusioni dalle pubbliche gare, della mera pubblicazione di tale provvedimento sul bollettino ufficiale della Stazione appaltante.
“..A mente dell’art. 120, comma 2-bis c.p.a…” – rammenta il TAR Catanzaro – “..il termine di impugnazione dei provvedimenti relativi all’esclusione e all’ammissione alla gara decorrono dalla pubblicazione del provvedimento sul profilo (il sito informatico su cui sono pubblicati gli atti e le informazioni in tema di contratti pubblici, a mente dell’art. 33, comma 1, lett. nnn) d.lgs. n. 50 del 2016) della stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del codice dei contratti pubblici..”.
La disposizione – continua il Collegio, richiamando la giurisprudenza già formatasi in materia –  è “..norma che deroga alla disciplina generale sull’impugnazione degli atti amministrativi e che prevede un meccanismo oneroso per i potenziali ricorrenti, per cui deve ritenersi di stretta interpretazione (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 20 marzo 2018, n. 1765)..”.
Con la conseguenza che “..gli effetti derivanti dalla pubblicazione del provvedimento relativo all’esclusione o all’ammissione sul profilo della stazione appaltante non si producano in ipotesi diverse, quali la partecipazione di un rappresentante del concorrente alla seduta della commissione di gara (cfr. la già citata Cons. Stato, Sez. III, 20 marzo 2018, n. 1765; ma anche T.A.R. Piemonte, Sez. II, 26 febbraio 2018, n. 262, TAR Lazio – Latina, 5 ottobre 2017, n. 493) o, come nel caso di specie, la pubblicazione del provvedimento sul bollettino ufficiale dell’amministrazione…”.

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