Demolizione e fedele ricostruzione nei pressi di una autostrada
Il Tar Palermo, con sentenza del 17 maggio 2019 numero 1366, ha affermato il principio secondo cui lo jus aedificandi del lotto, divenuto libero a seguito di demolizione o di crolli, segue le norme urbanistiche vigenti alla data di realizzazione del manufatto, nel rispetto del regime vincolistico vigente alla data di ricostruzione.
La vicenda riguardava un immobile, legittimamente realizzato prima che nelle vicinanze venisse costruita un’autostrada a distanza inferiore a quella legale minima. Tale immobile – successivamente alla realizzazione della autostrada – era stato demolito e ricostruito fedelmente, senza cioè variazione di sagoma nè di volumetria, ma tale attività era avvenuta senza autorizzazione. A ciò seguiva la richiesta di sanatoria ed il diniego da parte dell’ente.
Il ricorrente – ritenendo irrilevante l’attività di ristrutturazione dell’immobile in quanto fedele allo stato originario – invocava l’applicazione del regime vincolistico vigente alla data della originaria realizzazione, con la conseguenza che in tale ipotesi, sarebbe stato l’ente autostradale ad aver violato la distanza legale minima dal manufatto preesistente.
Il Tar al contrario, ha ritenuto l’attività di ristrutturazione pienamente rilevante, applicando il regime vincolistico vigente a quella epoca (come detto successiva alla realizzazione della autostrada) e perciò ritenendo legittimo il diniego ed a tale fine richiamando il seguente principio: “In tema di condono edilizio il vincolo di inedificabilità in zona di rispetto stradale è considerato un vincolo di inedificabilità assoluta e, di conseguenza, allorché l’abuso edilizio sia stato compiuto dopo la sua imposizione, non si applica l’art. 32 comma 2 lett. c), l. 28 febbraio 1985 n. 47 ma, in base al comma 3, il successivo art. 33 con conseguente insanabilità dell’abuso, a nulla rilevando la non pericolosità della porzione di manufatto per la sicurezza del traffico (T. A. R. Lazio – Latina – Sez. I – 17 novembre 2011, n. 923)” ed ancora quello secondo cui “Il vincolo d’inedificabilità sulle zone di rispetto stradale, imposto dall’art. 33 l. 28 febbraio 1985 n. 47 ha carattere assoluto e pertanto – a differenza del vincolo di cui all’art. 32, d’inedificabilità relativa, che può essere rimosso a discrezione dell’autorità preposta alla cura dell’interesse tutelato – contiene un divieto di edificazione a carattere assoluto, che comporta la non sanabilità dell’opera realizzata dopo la sua imposizione, trattandosi di vincolo per sua natura incompatibile con ogni manufatto” (Consiglio Stato – Sez. IV – 5 luglio 2000, n. 3731)”.