Disponibilità di una sede operativa vicina al luogo di esecuzione dell'appalto
Il Tribunale Amministrativo di Aosta, con la sentenza del 17 settembre 2018 numero 44, ha chiarito che la clausola del bando di una procedura ad evidenza pubblica che richiede alle imprese partecipanti – quali requisiti di partecipazione alla gara o criteri tecnici per il riconoscimento di un maggior punteggio – il possesso di una sede operativa o la disponibilità di strutture o uffici operativi entro una certa distanza rispetto al servizio da espletare, è contraria ai principi di eguaglianza, parità di trattamento, non discriminazione, libera concorrenza e favor partecipationis, oltre che ai valori comunitari di libertà di stabilimento e di libertà di prestazione di servizi.
Nel caso di specie, il bando di gara – relativo all’affidamento di servizi di copertura assicurativa di un Comune – prevedeva l’attribuzione di un punteggio aggiuntivo (+ 6 punti), per il concorrente che avesse garantito la “…presenza di un ufficio operativo nel raggio di 80 km dalla sede dell’assicurato…”.
Per i Giudici amministrativi, tuttavia, “…attribuire un punteggio (peraltro rilevante) al solo concorrente che possiede già al momento dell’offerta un ufficio operativo nel raggio di 80 Km dalla sede dell’assicurato, significa di fatto discriminare sotto il profilo territoriale quegli operatori economici che … abitualmente operano in paesi stranieri o comunque al di fuori del territorio indicato nelle regole di gara, avvantaggiando in modo eccessivo e, a ben vedere, ingiustificato, quegli operatori che già si trovano ad operare in detto territorio …. l’interesse sotteso al requisito previsto dal disciplinare di gara può essere soddisfatto anche da quelle imprese concorrenti che, pur non operando di norma nell’ambito territoriale di riferimento, possono dotarsi, in caso di aggiudicazione, di uffici operativi attraverso una molteplicità di strumenti negoziali di durata pari al contratto stipulato con la stazione appaltante, senza in tal modo doversi assumere un onere economico del tutto ingiustificato.
Richiamando gli insegnamenti della Corte Costituzionale, il Collegio giudicante ha ribadito che la discriminazione di talune imprese sulla base di un elemento di localizzazione territoriale contrasta con il principio di eguaglianza, nonché con i principi di cui all’articolo 120, commi 2 e 3 della Costituzione, in virtù dei quali, la regione “…non può adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose fra le regioni…” e “…non può limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la loro professione, impiego o lavoro…”.
Il Tar Valdostano ha dunque concluso statuendo che“…la previsione oggetto di contestazione deve essere interpretata nel senso che il maggior punteggio va riconosciuto a chi al momento della partecipazione alla gara si offra di dotarsi, in caso di aggiudicazione, di un ufficio operativo conforme alla previsione del disciplinare, dovendo poi, il concorrente vincitore che abbia fatto valere tale requisito, effettivamente garantire l’esistenza dell’ufficio per tutta la durata del rapporto contrattuale…”.