Errata digitazione del numero seriale di marcatura temporale dell’offerta economica

Published On: 12 Aprile 2019Categories: Appalti Pubblici e Concessioni

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – Napoli, con la decisione del 2 aprile 2019, n. 1841 che qui si segnala, ha affermato che nell’ambito delle gare telematiche, qualora la lex specialis richieda – a pena espressa di esclusione – di riportare sulla piattaforma il codice identificativo (c.d. numero seriale) generato dalla marcatura temporale del file recante l’offerta economica, è legittima l’espulsione della concorrente che abbia, per un mero errore di digitazione, registrato un numero seriale difforme (anche per una sola cifra) e dunque non coincidente con quello (del file) dell’offerta economica caricata a sistema.

A tale conclusione, il Tribunale é pervenuto rammentando dapprima che “..le fasi di gara seguono una successione temporale che offre garanzia di corretta partecipazione, inviolabilità e segretezza delle offerte e i sistemi provvedono alla verifica della validità dei certificati e della data e ora di marcatura, l’affidabilità degli algoritmi di firma digitale e marca temporale garantiscono la sicurezza della fase di invio/ricezione delle offerte in busta chiusa” (TAR Campania, sez. II, sent. 22/6/18 n. 4211)…”.

Quindi, rilevando come proprio con riferimento al significato della marcatura temporale del file contenente l’offerta, il Consiglio di Stato (sez. III, sent. n. 4050 del 2016) abbia già evidenziato che “..nel caso delle gare telematiche, la conservazione dell’offerta è affidata allo stesso concorrente, che la custodisce all’interno della memoria del proprio personal computer nella fase che intercorre tra il termine di presentazione e la procedura di upload. La identità del numero seriale della marcatura temporale inserita all’atto della presentazione dell’offerta e quella apposta sull’offerta nella fase di upload costituisce un adempimento essenziale al fine di garantire che l’offerta non sia stata modificata o sostituita in data successiva al termine ultimo perentorio di presentazione delle offerte…”.

Sulla  scorta di tali considerazioni, il Tribunale ha quindi ritenuto che l’adempimento in parola, siccome per l’appunto volto a garantire  – in omaggio alla par condicio – che non sia modificata l’offerta economica predisposta da ciascun concorrente, siglata e marcata temporalmente entro il termine previsto dalla lex specialis, si riveli indispensabile ai fini della corretta identificazione dell’offerta economica e che pertanto neanche si possa predicare la nullità della causa di esclusione al riguardo prevista dal bando (cfr. in termini ed in fattispecie analoga, TAR Abruzzo, sez. I, sent. 29/5/18 n. 178).

Per la medesima ragione, ancora, il Tribunale ha ritenuto che legittimamente la Commissione non avesse in specie operato alcun soccorso istruttorio in favore della concorrente, ai sensi dell’art.83, comma 9, d.lgs. n. 50/2016, vertendosi in ipotesi di irregolarità concernente le modalità di formulazione dell’offerta economica (cfr. sul punto, TAR Genova, sez. II, 28/02/2017, n. 145).

Infine, il Tribunale ha altresì ritenuto irrilevante la circostanza che nella fattispecie il numero seriale “sbagliato” differisse per una sola cifra da quello corretto, trovando non concepibile, in detto ambito, la possibilità di un sindacato sulla riconoscibilità o meno dell’errore ovvero sulla gravità/levità dello stesso.

E ciò, anche sulla scorta di quanto ritenuto dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, per la quale “…nelle gare pubbliche la radicalità del vizio dell’offerta non consente l’esercizio del soccorso istruttorio che va contemperato con il principio della parità tra i concorrenti, anche alla luce dell’altrettanto generale principio dell’autoresponsabilità dei concorrenti, per il quale ciascuno di essi sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella formulazione dell’offerta e nella presentazione in coerenza con esigenze di certezza e celerità dell’azione amministrativa, soprattutto in settori come quello delle gare pubbliche, ove non si riconosce significatività alcuna a comportamenti del concorrente che possano essere incolpevoli o altrimenti imputabili alla stazione appaltante – magari rilevanti ad altri fini – restando l’accertamento della legittima partecipazione alla gara di un concorrente circoscritto all’oggettiva verifica della sussistenza dei necessari requisiti formali e sostanziali richiesti dalla normativa e dalla lex specialis, nonchè della loro corretta allegazione e rappresentazione (Consiglio di Stato sez. V 07 novembre 2016 n. 4645)..” (Consiglio di Stato sez. V 10 gennaio 2017 n. 39).

Ciò che, ad avviso del Tribunale, vale a fortiori per le gare gestite in forma telematica – informatica, rispetto alle quali la partecipazione “…comporta la necessità di adempiere, con scrupolo e diligenza, alle prescrizioni di bando e alle norme tecniche rilevanti, come da manuale applicativo e da normativa sul punto vigente, nell’utilizzazione delle forme digitali, le cui regole (di necessaria osservanza, mettendosi altrimenti a repentaglio lo stesso funzionamento della procedura) ex se integrano per relationem la disciplina di gara e sono poste a garanzia di tutti i partecipanti, con la conseguenza che l’inesatto o erroneo utilizzo, a contrario, rimane a rischio del partecipante…” (cfr. TAR Bari, 17.12.2018 n. 1609).

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Errata digitazione del numero seriale di marcatura temporale dell’offerta economica

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Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – Napoli, con la decisione del 2 aprile 2019, n. 1841 che qui si segnala, ha affermato che nell’ambito delle gare telematiche, qualora la lex specialis richieda – a pena espressa di esclusione – di riportare sulla piattaforma il codice identificativo (c.d. numero seriale) generato dalla marcatura temporale del file recante l’offerta economica, è legittima l’espulsione della concorrente che abbia, per un mero errore di digitazione, registrato un numero seriale difforme (anche per una sola cifra) e dunque non coincidente con quello (del file) dell’offerta economica caricata a sistema.

A tale conclusione, il Tribunale é pervenuto rammentando dapprima che “..le fasi di gara seguono una successione temporale che offre garanzia di corretta partecipazione, inviolabilità e segretezza delle offerte e i sistemi provvedono alla verifica della validità dei certificati e della data e ora di marcatura, l’affidabilità degli algoritmi di firma digitale e marca temporale garantiscono la sicurezza della fase di invio/ricezione delle offerte in busta chiusa” (TAR Campania, sez. II, sent. 22/6/18 n. 4211)…”.

Quindi, rilevando come proprio con riferimento al significato della marcatura temporale del file contenente l’offerta, il Consiglio di Stato (sez. III, sent. n. 4050 del 2016) abbia già evidenziato che “..nel caso delle gare telematiche, la conservazione dell’offerta è affidata allo stesso concorrente, che la custodisce all’interno della memoria del proprio personal computer nella fase che intercorre tra il termine di presentazione e la procedura di upload. La identità del numero seriale della marcatura temporale inserita all’atto della presentazione dell’offerta e quella apposta sull’offerta nella fase di upload costituisce un adempimento essenziale al fine di garantire che l’offerta non sia stata modificata o sostituita in data successiva al termine ultimo perentorio di presentazione delle offerte…”.

Sulla  scorta di tali considerazioni, il Tribunale ha quindi ritenuto che l’adempimento in parola, siccome per l’appunto volto a garantire  – in omaggio alla par condicio – che non sia modificata l’offerta economica predisposta da ciascun concorrente, siglata e marcata temporalmente entro il termine previsto dalla lex specialis, si riveli indispensabile ai fini della corretta identificazione dell’offerta economica e che pertanto neanche si possa predicare la nullità della causa di esclusione al riguardo prevista dal bando (cfr. in termini ed in fattispecie analoga, TAR Abruzzo, sez. I, sent. 29/5/18 n. 178).

Per la medesima ragione, ancora, il Tribunale ha ritenuto che legittimamente la Commissione non avesse in specie operato alcun soccorso istruttorio in favore della concorrente, ai sensi dell’art.83, comma 9, d.lgs. n. 50/2016, vertendosi in ipotesi di irregolarità concernente le modalità di formulazione dell’offerta economica (cfr. sul punto, TAR Genova, sez. II, 28/02/2017, n. 145).

Infine, il Tribunale ha altresì ritenuto irrilevante la circostanza che nella fattispecie il numero seriale “sbagliato” differisse per una sola cifra da quello corretto, trovando non concepibile, in detto ambito, la possibilità di un sindacato sulla riconoscibilità o meno dell’errore ovvero sulla gravità/levità dello stesso.

E ciò, anche sulla scorta di quanto ritenuto dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, per la quale “…nelle gare pubbliche la radicalità del vizio dell’offerta non consente l’esercizio del soccorso istruttorio che va contemperato con il principio della parità tra i concorrenti, anche alla luce dell’altrettanto generale principio dell’autoresponsabilità dei concorrenti, per il quale ciascuno di essi sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella formulazione dell’offerta e nella presentazione in coerenza con esigenze di certezza e celerità dell’azione amministrativa, soprattutto in settori come quello delle gare pubbliche, ove non si riconosce significatività alcuna a comportamenti del concorrente che possano essere incolpevoli o altrimenti imputabili alla stazione appaltante – magari rilevanti ad altri fini – restando l’accertamento della legittima partecipazione alla gara di un concorrente circoscritto all’oggettiva verifica della sussistenza dei necessari requisiti formali e sostanziali richiesti dalla normativa e dalla lex specialis, nonchè della loro corretta allegazione e rappresentazione (Consiglio di Stato sez. V 07 novembre 2016 n. 4645)..” (Consiglio di Stato sez. V 10 gennaio 2017 n. 39).

Ciò che, ad avviso del Tribunale, vale a fortiori per le gare gestite in forma telematica – informatica, rispetto alle quali la partecipazione “…comporta la necessità di adempiere, con scrupolo e diligenza, alle prescrizioni di bando e alle norme tecniche rilevanti, come da manuale applicativo e da normativa sul punto vigente, nell’utilizzazione delle forme digitali, le cui regole (di necessaria osservanza, mettendosi altrimenti a repentaglio lo stesso funzionamento della procedura) ex se integrano per relationem la disciplina di gara e sono poste a garanzia di tutti i partecipanti, con la conseguenza che l’inesatto o erroneo utilizzo, a contrario, rimane a rischio del partecipante…” (cfr. TAR Bari, 17.12.2018 n. 1609).

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