Rapporti di parentela e affinità nelle procedure di chiamata dei professori universitari
La Prima Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo, con sentenza n. 2004 del 26 settembre 2018, è tornata a pronunziarsi sugli impedimenti/preclusioni posti dall’art. 18 della L. 30 dicembre 2010, n. 240 (c.d. Legge Gelmini) laddove vieta la partecipazione alle procedure di chiamata dei professori universitari di prima e di seconda fascia per “coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell’ateneo”.
Secondo il Collegio giudicante, la “ratio” della citata disposizione normativa è quella di “…evitare l’ingresso nelle strutture universitarie, al cui governo concorrono sia i professori che i ricercatori, di soggetti legati da vincoli parentali così stretti con coloro che già vi appartengono da far presumere che la loro “cooptazione” (chiamata/contratto) sia stata influenzata in maniera determinante dalle relazioni che legano il “parente” con gli altri componenti della struttura di appartenenza. La norma, infatti, ha “rafforzato” in termini formali assoluti e preclusivi il sospetto di non imparzialità della decisione, a dissipare il quale era valso, sino all’introduzione della norma medesima, il mero dovere del “parente” di “astenersi” dalla decisione in questione” (cfr. Cons. Giust. Amm., 21-11-2016, n. 417).
Nello specifico tuttavia, il Tribunale del capoluogo siciliano, chiamato a pronunziarsi sul provvedimento di esclusione dalla procedura selettiva di chiamata motivato per la ritenuta sussistenza di una situazione di incompatibilità fra il ricorrente ed un suo affine di secondo grado, anch’egli già dipendente dello stesso Ateneo quale professore di II fascia, ha ritenuto inapplicabile il citato divieto; e ciò in quanto il ricorrente e l’affine, “…nella procedura in parola rivestono posizioni antagoniste e concorrenti, con evidente insussistenza di quei fenomeni che la previsione normativa mira a scongiurare, già individuati nelle notorie ipotesi di nepotismo che condizionino l’accesso alla carriera universitaria…”.
“Corollario della disposizione normativa” è, infatti, ad avviso del Collegio Giudicante “quello di evitare che il parente o l’affine quale “professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata” possa esercitare un ruolo decisorio nelle diverse fasi della procedura, condizionando l’imparzialità degli organi preposti alle diverse fasi” della procedura (cfr. T.A.R: Lombardia, Milano, Sez. III, 23 febbraio 2017, n. 701)..”, ipotesi questa non riscontrabile nel caso in esame “..in cui entrambi gli interessati concorrono in competizione tra loro, senza poter far parte in alcun modo della Commissione di valutazione o altro organo preposto all’istruttoria, per l’attribuzione di un posto di Professore di I fascia…”.