Gravi illeciti professionali quali motivi di revoca dell'aggiudicazione
Il Tribunale Amministrativo di Brescia, con la sentenza del 5 ottobre 2018 numero 599 – dopo aver fornito un quadro esaustivo dei “…discordanti approdi giurisprudenziali…” aventi ad oggetto la portata applicativa dell’articolo 80, comma 5, lettera c) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – ha chiarito quali sono gli oneri incombenti sulla stazione appaltante in sede di valutazione dei “…gravi illeciti professionali…” che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d’appalto o concessione.
La pronuncia in commento interviene, accogliendolo, sul ricorso proposto per l’annullamento della determina con cui il dirigente di un Istituto Scolastico aveva revocato in autotutela l’aggiudicazione provvisoria (del servizio bar interno all’istituzione scolastica), già disposta in favore della ricorrente (prima classificata), aggiudicando provvisoriamente alla seconda graduata.
In dettaglio, era invero avvenuto che, successivamente alla prima aggiudicazione (provvisoria), l’Istituto Scolastico resistente riceveva da altra Amministrazione, una comunicazione dalla quale si evinceva che l’aggiudicataria, poi ricorrente, sarebbe risultata inadempiente rispetto ad alcune obbligazioni contrattuali relative all’esecuzione di un servizio precedentemente svolto (in specie relativa alla tempestività del pagamento del canone concessorio). La stazione appaltante, dunque, dopo aver chiesto chiarimenti alla ricorrente, ne rigettava le osservazioni e procedeva alla revoca dell’aggiudicazione (affidando il servizio alla seconda classificata).
Ciò premesso, il Giudici amministrativi bresciani, con la sentenza qui segnalata, in via preliminare, rammentano che “…l’art. 80, comma 5, lett. c), del D.Lgs. 50/2016 sanziona con l’esclusione dalla gara l’operatore che, a seguito della dimostrazione dalla Stazione Appaltante fornita con mezzi adeguati, si sia reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra i gravi illeciti professionali, rientrano le significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne abbiano causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero abbiano dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni. Sul punto ANAC, (linee guida n. 6) ha individuato quali carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto possano considerarsi significative ai fini dell’applicazione della disposizione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c)…”.
Nella fattispecie, il presunto inadempimento contestato alla ricorrente riguardava il ritardo nel pagamento di canoni: inadempimento, questo, che non determinò la risoluzione del contratto, né diede luogo all’adozione di alcun provvedimento sanzionatorio. Inoltre, il resistente Istituto Scolastico, nel recepire il contenuto della nota della Provincia, non esplicitò le ragioni di fatto e di diritto a fondamento del giudizio di inaffidabilità; limitandosi, anzi, a richiedere alla ricorrente di dimostrare la propria affidabilità ed integrità (con evidente inversione dell’onere della prova).
Il Tar bresciano, passando in rassegna le diverse interpretazioni fornite dalla Giurisprudenza circa la portata applicativa dell’art. 80, comma 5, lettera c) del D.Lgs. 50/2016, ha quindi evidenziato come sia possibile individuare due distinti orientamenti.
Il primo, nell’esaminare il disposto della norma, attribuisce una portata “…meramente esemplificativa…” alle ipotesi di grave illecito professionale contemplate nel secondo periodo della stessa, con conseguente piena autonomia della fattispecie contemplata nel periodo precedente, che, nell’assumere una portata generale, si affranca dai requisiti specifici richiamati nei predicati casi esemplificativi. Su questo fronte si è posto anche il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (sentenza 30 aprile 2018 n. 252), che ha omogeneamente affermato che “…la norma in questione, la cui elencazione è meramente esemplificativa, consente l’esclusione, invero, al di là delle tipizzazioni che pur ne costituiscono il nucleo (al cospetto delle quali opera un meccanismo di tipo presuntivo), anche in tutti i casi in cui «la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità»…”.
Opposto convincimento è stato invece espresso dal T.A.R. Lazio, con la sentenza del 2 maggio 2018 n. 4793, il quale ha ritenuto l’elencazione contenuta nell’art. 80 “…comma 5 lettera c) … tassativa e non integrabile al di fuori delle fattispecie in essa elencate come sviluppate dalle Linee Guida dell’ANAC…”, ed ha rigettato, di conseguenza, qualsiasi possibile interpretazione estensiva del citato articolo.
I giudici Bresciani dal canto loro hanno aderito al primo degli orientamenti suindicati, riaffermando “…il carattere meramente esemplificativo (e non esaustivo; ovvero, tassativamente perimetrato) della casistica…” elenca nell’art. 80, comma 5, lett. c), del D.Lgs. 50/2016.
Richiamando sul punto la sentenza 1299/2018 del Consiglio di Stato, il Collegio giudicante ha statuito che “…il pregresso inadempimento, anche se non abbia prodotto gli effetti risolutivi, risarcitori o sanzionatori tipizzati dal legislatore, può rilevare comunque a fini escludenti qualora assurga al rango di “grave illecito professionale”, tale da rendere dubbia l’integrità e l’affidabilità dell’operatore economico, e deve pertanto ritenersi rimessa alla discrezionalità della Stazione appaltante la valutazione della portata di “pregressi inadempimenti che non abbiano (o non abbiano ancora) prodotto” simili effetti specifici, fermo restando che in tale eventualità i correlativi oneri di prova e motivazione incombenti sull’Amministrazione sono ben più rigorosi e impegnativi rispetto a quelli operanti in presenza delle particolari ipotesi esemplificate dal testo di legge…”.
Sulla scorta di tali coordinate, pertanto, il Tar Brescia ha accolto il ricorso, rilevando come – nello specifico – l’esercizio del potere sostanziatosi nell’adozione della gravata determinazione di esclusione fosse inficiato sia da carenza motivazionale sia da un’inadeguata istruttoria, avendo in particolare la Stazione appaltante “…gravemente eluso l’obbligo di ostensione dell’apparato motivazionale che, come prescritto dalla citata giurisprudenza, impone all’Amministrazione di dare contezza, pur nel perimetro dell’ampia discrezionalità che connota l’esercizio del potere de quo: del carattere di <<gravità>> dell’inadempimento … e, con esso, della sua diretta incidenza sulla integrità ed affidabilità dell’operatore economico…”.