Impossibilità di partecipare alla prova concorsuale per causa di forza maggiore
La Terza Sezione del Tar Sicilia di Catania, con la recentissima sentenza n. 1445 del 19 aprile 2024, ha reso un’interessante pronuncia in materia concorsuale, su una singolare fattispecie concreta inerente all’impossibilità per il candidato, determinata da eventi imprevisti ed eccezionali (causa di forza maggiore), di presenziare e dunque di svolgere la “prova scritta” per l’accesso ad un corso di formazione.
La fattispecie concreta
I ricorrenti hanno partecipato al bando di concorso emesso dall’Amministrazione Universitaria resistente per l’ammissione a corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico “TFA 2022/2023”.
La procedura di ammissione ha previsto lo svolgimento di una prova di accesso composta da un test preselettivo, una prova scritta e una prova orale.
I candidati, poi ricorrenti, hanno superato con successo la prova preselettiva e sono stati ammessi a sostenere la prova scritta.
Tuttavia, nel giorno previsto per l’espletamento della prova, i candidati, poi ricorrenti, a causa di eventi imprevisti ed eccezionali, e precisamente i numerosi roghi occorsi lungo il tragitto autostradale, con sua conseguente chiusura, non sono riusciti a raggiungere la sede della prova entro l’orario di inizio.
Inevasi sono rimasti i tentativi esperiti dai ricorrenti con l’Amministrazione resistente per rimediare all’accaduto, che ha invero pubblicato la graduatoria della prova scritta, in cui i ricorrenti figurano come rinunciatari e dunque non tra i soggetti ammessi allo svolgimento della prova orale.
Il giudizio dinnanzi al Tar
I ricorrenti hanno pertanto impugnato, chiedendone l’annullamento, la graduatoria pubblicata dall’Amministrazione resistente dei soggetti ammessi alla prova orale, e altresì hanno richiesto il riconoscimento del loro diritto a svolgere nuovamente la prova scritta con la possibilità di svolgere la prova suppletiva già fissata dall’Amministrazione resistente a seguito di diverse ordinanze cautelari.
In particolare i ricorrenti hanno denunciato l’illegittimità dei provvedimenti impugnati muovendo due ordini di censure: a) violazione del principio della par condicio tra i candidati, in quanto pur ammessi alla prova scritta non vi hanno potuto prendere parte per motivi non imputabili al loro volere; b) violazione del principio del favor partecipationis dal momento che una volta fissata la data per lo svolgimento della prova suppletiva l’Amministrazione resistente non ha permesso ai ricorrenti di prenderne parte.
Il Tar ha accolto l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dai ricorrenti con l’atto introduttivo del giudizio e ha disposto l’ammissione con riserva alla prova suppletiva. I ricorrenti hanno documentato nel corso del giudizio il superamento della prova suppletiva e l’espletamento della successiva prova orale con il relativo punteggio finale.
Tuttavia, l’Amministrazione resistente ha proceduto alla pubblicazione della graduatoria finale, omettendo di inserire seppur con riserva i ricorrenti in attesa del giudizio di merito.
La graduatoria da ultimo menzionata è stata allora impugnata dai ricorrenti con motivi aggiunti, e il Collegio in accoglimento dell’istanza cautelare ha disposto l’inserimento dei ricorrenti nella graduatoria definitiva.
L’iter argomentativo del Collegio
Il Collegio decidente, nel definire il giudizio a seguito di udienza pubblica, con la sentenza in rassegna, ha preliminarmente rilevato che “…l’ammissione con riserva, anche quando il concorrente abbia superato le prove e risulti vincitore del concorso, è un provvedimento cautelare che non fa venir meno l’interesse alla definizione del ricorso nel merito, poiché tale ammissione è, appunto, subordinata alla verifica della fondatezza delle sue ragioni e, cioè, “con riserva” di accertarne la definitiva fondatezza nel merito, senza, però, pregiudicare nel frattempo la sua legittima aspirazione a sostenere le prove…”.
Da tale principio discende che, nel caso di specie, permanga per i ricorrenti – nonostante siano stati ammessi con riserva alle successive prove e siano stati immatricolati in sovrannumero ai fini dello svolgimento del corso – il relativo interesse ad ottenere una pronuncia definitiva sul profilo dell’illegittimità dell’azione amministrativa.
Nel merito, il Collegio decidente – nel rilevare la fondatezza del ricorso – ha in primo luogo chiarito che l’operato dell’Amministrazione resistente rispettava quanto previsto dalla lex specialis del concorso in cui è dato leggere che “…Coloro che, per qualsiasi motivo, risultassero assenti o ritardatari al test preselettivo e/o nelle successive prove, saranno considerati rinunciatari…”.
Si tratta di una disposizione che ha la propria ratio nel principio di contestualità delle prove che costituisce un corollario della par condicio tra i candidati, in base alla quale le prove devono essere svolte con le medesime condizioni e modalità. Allo stesso tempo, secondo il TAR, la lex specialis rispettava un altro principio cardine delle procedure concorsuali ossia la tempestività della procedura, che si contrappone a un’eventuale calendarizzazione delle prove per i candidati assenti nella giornata prestabilita.
Pur tuttavia, il Collegio ha poi ritenuto che “…tali coordinate interpretative e applicative … necessitano di essere calate nelle specificità della fattispecie concreta oggetto del presente scrutinio, verificandone la loro effettiva “tenuta” inconsiderazione di taluni elementi fattuali che non possono essere trascurati ai fini della trattazione dei motivi di gravame…”.
Innanzitutto, ad avviso del Collegio, la circostanza per cui l’Amministrazione resistente avesse già calendarizzato una prova suppletiva faceva sì che l’ammissione alla stessa dei ricorrenti non pregiudicasse ulteriormente i princìpi di contestualità, tempestività e imparzialità che devono accompagnare l’iter concorsuale.
Inoltre, secondo il Collegio, la prova fornita dai ricorrenti sulle ragioni della loro assenza alla prova scritta necessitava d’essere valutata in coerenza al principio di proporzionalità che “….costituisce invero un principio generale dell’ordinamento e, quale manifestazione eurounitaria del principio di ragionevolezza che pervade e informa l’agere amministrativo, implica che la Pubblica Amministrazione debba sempre assumere una condotta che sia “idonea” e “adeguata”, nonché suscettibile di comportare il minor sacrificio possibile per gli interessi compresenti e coinvolti nell’esercizio del proprio potere. Il rispetto del principio in parola, quindi, rileva come un elemento sintomatico della correttezza dell’esercizio del potere discrezionale dell’amministrazione in relazione all’effettivo bilanciamento di interessi e non deve essere considerato come un canone rigido e immodificabile, ma quale regola che implica la flessibilità dell’azione amministrativa alla luce della peculiarità del caso concreto e orienta anche il Giudice nello scrutinio dell’interpretazione e della conseguente attuazione di una norma da parte dell’amministrazione…”.
Da ciò, è pertanto disceso che “…il principio di contestuale svolgimento delle prove preselettive deve, quindi, risultare cedevole rispetto alla tutela del diritto dei consociati a competere nell’ambito di un pubblico concorso al quale quest’ultimi non abbiano potuto partecipare per causa di forza maggiore consistente in provvedimenti adottati per motivi diretti a tutelare la pubblica incolumità e salute…”.
Conclusioni
Sulla scorta delle superiori coordinate, il Collegio ha infine accolto il ricorso e annullato i provvedimenti impugnati, ritenendo che “…consentire agli odierni ricorrenti l’accesso alla prova scritta suppletiva, peraltro già programmata per altri candidati concorrenti, non costituisse violazione della par condicio fra tutti i candidati, ma, al contrario, risultasse finalizzato a ripristinare una condizione di eguaglianza e parità di trattamento nei confronti dei partecipanti alla procedura la cui sfera giuridica fosse stata incisa, per ragioni meramente casuali, da eventi da ascrivere al factum principis (ex multis, T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 23/03/2022, n. 3303)…”.