Irregolarità fiscale emersa dal sistema AVCPass

Published On: 8 Novembre 2018Categories: Appalti Pubblici e Concessioni

Ai fini della verifica della regolarità contributiva dell’aggiudicataria, ciò che rileva è l’attestazione dell’agenzia delle entrate la quale è destinata a prevalere sulle eventuali irregolarità emerse in sede di interrogazione del sistema AVCPASS.
In tal senso si è espresso da ultimo la Terza Sezione bis del TAR Lazio di Roma la quale, con la decisione dell’8 novembre 2018 n.10800 qui segnalata, ha per l’appunto ritenuto che “…il Sistema AVCPASS è fisiologicamente destinato ad essere utilizzato solo nella fase di produzione delle dichiarazioni e non riguarda le successive verifiche svolte dalla Stazione appaltante, che non è vincolata alle risultanze del sistema AVCPASS…” e che “..in ossequio ad un principio sostanzialistico in tema di possesso dei requisiti di partecipazione alle gare d’appalto, recentemente valorizzato, non può certo darsi prevalenza alle modalità meramente formali di verifica dei requisiti di partecipazione prescritti dalla lex specialis (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 28 luglio 2016, n. 3421)…”.
Di talchè, ad avviso del TAR capitolino, quand’anche l’interrogazione del sistema AVCPass abbia evidenziato una irregolarità della posizione della aggiudicataria, per la presenza di eventuali cartelle esattoriali ancora impugnabili, la negatività della posizione non comporta l’esclusione del concorrente laddove questi – come nella fattispecie in concreto esaminata – abbia poi dimostrato tramite le apposite certificazioni rilasciate dall’Agenzia delle Entrate di versare in condizione di regolarità contributiva.
E ciò, rammentandosi altresì che la “cartella di pagamento”  “…“costituisce solo uno strumento in cui viene enunciata una pregressa richiesta di natura sostanziale, cioè non possiede […] alcuna autonomia che consenta di impugnarla prescindendo dagli atti in cui l’obbligazione è stata enunciata” (ex multis, Cass., SS.UU., 8 febbraio 2008, n. 3001), laddove è l’avviso di accertamento l’atto mediante il quale l’ente impositore notifica formalmente la pretesa tributaria al contribuente, a seguito di un’attività di controllo sostanziale…” e che costituisce il titolo esecutivo della pretesa tributaria (con l’identificazione dei dati di fatto e di diritto per i quali è richiesto un versamento fiscale, nonché la sua misura e l’imponibile).
In coerenza, il TAR capitolino ha annullato la revoca dell’aggiudicazione disposta nei confronti della ricorrente, motivata sulla sua irregolarità contributiva, alla luce della “discrasia” emersa in fase di gara tra quanto provato da parte ricorrente, nel senso della regolarità delle certificazioni, e quanto risultante dal sistema AVCPass.

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Irregolarità fiscale emersa dal sistema AVCPass

Published On: 8 Novembre 2018

Ai fini della verifica della regolarità contributiva dell’aggiudicataria, ciò che rileva è l’attestazione dell’agenzia delle entrate la quale è destinata a prevalere sulle eventuali irregolarità emerse in sede di interrogazione del sistema AVCPASS.
In tal senso si è espresso da ultimo la Terza Sezione bis del TAR Lazio di Roma la quale, con la decisione dell’8 novembre 2018 n.10800 qui segnalata, ha per l’appunto ritenuto che “…il Sistema AVCPASS è fisiologicamente destinato ad essere utilizzato solo nella fase di produzione delle dichiarazioni e non riguarda le successive verifiche svolte dalla Stazione appaltante, che non è vincolata alle risultanze del sistema AVCPASS…” e che “..in ossequio ad un principio sostanzialistico in tema di possesso dei requisiti di partecipazione alle gare d’appalto, recentemente valorizzato, non può certo darsi prevalenza alle modalità meramente formali di verifica dei requisiti di partecipazione prescritti dalla lex specialis (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 28 luglio 2016, n. 3421)…”.
Di talchè, ad avviso del TAR capitolino, quand’anche l’interrogazione del sistema AVCPass abbia evidenziato una irregolarità della posizione della aggiudicataria, per la presenza di eventuali cartelle esattoriali ancora impugnabili, la negatività della posizione non comporta l’esclusione del concorrente laddove questi – come nella fattispecie in concreto esaminata – abbia poi dimostrato tramite le apposite certificazioni rilasciate dall’Agenzia delle Entrate di versare in condizione di regolarità contributiva.
E ciò, rammentandosi altresì che la “cartella di pagamento”  “…“costituisce solo uno strumento in cui viene enunciata una pregressa richiesta di natura sostanziale, cioè non possiede […] alcuna autonomia che consenta di impugnarla prescindendo dagli atti in cui l’obbligazione è stata enunciata” (ex multis, Cass., SS.UU., 8 febbraio 2008, n. 3001), laddove è l’avviso di accertamento l’atto mediante il quale l’ente impositore notifica formalmente la pretesa tributaria al contribuente, a seguito di un’attività di controllo sostanziale…” e che costituisce il titolo esecutivo della pretesa tributaria (con l’identificazione dei dati di fatto e di diritto per i quali è richiesto un versamento fiscale, nonché la sua misura e l’imponibile).
In coerenza, il TAR capitolino ha annullato la revoca dell’aggiudicazione disposta nei confronti della ricorrente, motivata sulla sua irregolarità contributiva, alla luce della “discrasia” emersa in fase di gara tra quanto provato da parte ricorrente, nel senso della regolarità delle certificazioni, e quanto risultante dal sistema AVCPass.

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