L'agibilità dei locali commerciali deve sussistere per tutta la durata dell'attività
Con la sentenza numero 6661 del 26 novembre 2018, il Consiglio di Stato ha riaffermato il principio per cui, il legittimo esercizio dell’attività commerciale, è ancorato alla iniziale e perdurante regolarità sotto il profilo urbanistico-edilizio dei locali in cui essa viene posta in essere, tra cui rientra l’agibilità dei locali stessi.
Osserva invero il Collegio che secondo la consolidata giurisprudenza “…nel rilascio delle autorizzazioni devono tenersi presente i presupposti aspetti di conformità urbanistico-edilizia dei locali in cui l’attività commerciale si va a svolgere (Cons. Stato, sez. IV, 14 ottobre 2011, n. 5537)..”, tra cui rientra certamente l’agibilità dei locali, quale misura volta ad attestare “..non solo la salubrità degli ambienti ma anche la conformità dell’opera realizzata rispetto al progetto approvato (Cons. Stato, Sez. V, n. 3212/18)…”.
Da ciò, deriva che il legittimo esercizio dell’attività commerciale deve ritenersi ancorato “…non solo in sede di rilascio dei titoli abilitativi, ma anche per la intera sua durata di svolgimento, alla iniziale e perdurante regolarità sotto il profilo urbanistico-edilizio dei locali in cui essa viene posta in essere…”, con conseguente “..potere-dovere dell’autorità amministrativa di inibire l’attività commerciale esercitata in locali rispetto ai quali siano stati adottati provvedimenti repressivi che accertano l’abusività delle opere realizzate ed applicano sanzioni che precludono in modo assoluto la prosecuzione di un’attività commerciale (cfr. Cons. Stato, VI, 23 ottobre 2015, n. 4880)..”.
Sicché, una volta constatata – come nel caso in questione – la carenza del presupposto di cui in argomento, l’Amministrazione non può far altro che impedire lo svolgimento dell’attività mediante l’adozione di un provvedimento di natura doverosa e vincolata, che, perciò, resiste anche alla censura di omessa preavviso.