Esclusioni e risoluzioni rilevano quali gravi illeciti professionali solo se risultano dal Casellario ANAC
Con la sentenza numero 254 del 20 febbraio 2019, la III Sezione del TAR Puglia – Bari, ha ribadito che l’obbligo a carico del partecipante ad una procedura di affidamento, di dichiarare i c.d. illeciti professionali di cui all’articolo 80, comma 5 lettera c), e la conseguente esclusione della gara in caso di omessa dichiarazione, sussistono solo quando tali illeciti risultano iscritti nel casellario informatico dell’ANAC.
Nel caso di specie, una società partecipante ad una gara bandita per l’aggiudicazione di un appalto di servizi, aveva impugnato il provvedimento con cui la stazione appaltante aveva ammesso alcune società alla procedura, deducendo, fra le altre cose, la violazione degli obblighi di dichiarazione di illeciti professionali a carico di due partecipanti (in particolare una rescissione già oggetto di controversia ed una risoluzione contrattuale).
Il Collegio giudicante, premettendo che ai fini dell’operatività della causa di esclusione di cui alla lettera c) del quinto comma dell’articolo 80, è necessaria l’omessa dichiarazione di illeciti professionali idonei ad “…incidere sulla professionalità e moralità degli operatori economici in modo rilevante per l’ammissione alla procedura o per il corretto espletamento della stessa…”, ha rammentato quanto chiarito dalle Linee Guida numero 6 dell’ANAC, ovvero che le ipotesi di risoluzione contrattuale assumono rilievo ai fini escludenti unicamente se iscritte nel Casellario informatico questa tenuto.
Il TAR pugliese quindi, precisato che l’eventuale iscrizione nel Casellario ha rilevanza per un periodo comunque non superiore a 3 anni, ha osservato che nel caso al Suo esame si trattava di fatti risalenti nel tempo, e comunque mai soggetti ad iscrizione.
Rammentato infine il pacifico orientamento della giurisprudenza amministrativa, secondo cui “…eventuali esclusioni da precedenti procedure di gara ovvero risoluzioni di contratti aggiudicati, per quanto siano state accertate dal giudice amministrativo, assumono rilevanza esclusivamente se e fino a quando risultino iscritte nel Casellario, per gli effetti e con le modalità previste nell’art. 80, comma 12, del d. lgs. n. 50 del 2016, qualora l’ANAC ritenga che emerga il dolo o la colpa grave dell’impresa interessata, in considerazione dell’importanza o della gravità dei fatti contestati ed accertati” (Cons. Stato, V, n. 2063/18 e Cons. Stato, III, n. 4266/2018)…”, il Collegio ha concluso per il rigetto del ricorso.