Modifiche in materia ambientale in sede di conversione del c.d. “Decreto aiuti quater”

Published On: 18 Gennaio 2023Categories: Ambiente, Paesaggio, Energia e Rifiuti

Il Parlamento Italiano in data 12 gennaio 2023, ha approvato definitivamente il disegno di legge numero C730 per la conversione in legge del Decreto Legge 18 novembre 2022, n. 176, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 270/2022, avente ad oggetto “Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica (DECRETO AIUTI QUATER)”, apportando importanti modifiche in materia ambientale che prevedono, tra l’altro, l’utilizzo da parte degli impianti industriali di combustibile solido secondario (CSS), che le relative modifiche tecnico-impiantistiche necessarie per l’adeguamento vengano qualificate ex lege a fini della V.I.A. dell’A.I.A. come “modifiche non sostanziali”, nonché la variazione della quota di biocarburanti liquidi sostenibili utilizzati in purezza che i soggetti obbligati devono immettere in consumo ovvero fino a 1 milione di quote di tonnellate da raggiungersi nel 2030 e negli anni successivi.

In particolare, viene introdotto dopo l’articolo 4 del citato Decreto Legge, l’articolo Art. 4-bis. – (Disposizioni per la promozione del passaggio di aziende a combustibili alternativi) – che prevede “…all’articolo 5-bis del decreto legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: “6-bis. Al fine di fronteggiare l’eccezionale instabilità del sistema nazionale del gas naturale derivante dalla guerra in Ucraina e di consentire il riempimento degli stoccaggi di gas per l’anno termico 2022-2023, nonché di massimizzare l’impiego di impianti alimentati con combustibili diversi dal gas naturale, esclusivamente fino al 31 marzo 2024, la sostituzione del gas naturale con combustibili alternativi, compreso il combustibile solido secondario, e le relative modifiche tecnico-impiantistiche ai fini del soddisfacimento del fabbisogno energetico degli impianti industriali sono da qualificarsi come modifiche non sostanziali. Si applicano i limiti di emissione nell’atmosfera previsti dalla normativa dell’Unione europea o, in mancanza, quelli previsti dalle norme nazionali o regionali per le sostanze indicate nella predetta normativa. I gestori degli impianti industriali comunicano a tal fine all’autorità competente al rilascio della valutazione di impatto ambientale, ove prevista, e dell’autorizzazione integrata ambientale le deroghe necessarie alle condizioni autorizzative e la tipologia di combustibile diverso dal gas naturale ai fini del soddisfacimento del relativo fabbisogno energetico. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione, il gestore dell’impianto avvia la sostituzione con il combustibile diverso dal gas naturale in assenza di un provvedimento di diniego motivato da parte dell’autorità competente rilasciato entro tale termine. L’autorità competente può assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le deroghe alle condizioni autorizzative valgono per un periodo di sei mesi dalla comunicazione di cui al presente comma. Alla scadenza del termine di sei mesi, qualora la situazione di eccezionalità permanga, i gestori comunicano all’autorità competente le nuove deroghe necessarie alle condizioni autorizzative ai sensi del presente comma. Sono fatte salve le disposizioni in materia di sicurezza antincendio…”.

Mentre dopo l’Articolo 6, è stato inserito, l’Art. 6-bis. – (Promozione dei biocarburanti utilizzati in purezza), a norma del quale all’articolo 39 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: “1-bis. In aggiunta alla quota percentuale di cui al comma 1, a decorrere dal 2023 la quota di biocarburanti liquidi sostenibili utilizzati in purezza immessa in consumo dai soggetti obbligati è gradualmente aumentata ed è equivalente ad almeno 300.000 tonnellate per il 2023, con incremento di 100.000 tonnellate all’anno fino ad 1 milione di tonnellate nel 2030 e negli anni successivi. In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1 e dal presente comma si applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2015, adottato ai sensi dell’articolo 30-sexies, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”; b) il comma 3-bis è sostituito dal seguente: “3-bis. Al fine di promuovere la produzione di biocarburanti liquidi sostenibili da utilizzare in purezza, aggiuntiva rispetto alle quote obbligatorie di cui al comma 1 del presente articolo, la riconversione totale o parziale delle raffinerie tradizionali esistenti è incentivata mediante l’erogazione di un contributo in conto capitale assegnato secondo modalità e criteri definiti con i decreti di cui al comma 3-ter e comunque nei limiti delle disponibilità finanziarie del fondo di cui al medesimo comma 3-ter”; c) al comma 3-ter, alinea, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: “Per le finalità di cui al comma 3-bis, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica il Fondo per la decarbonizzazione e per la riconversione verde delle raffinerie esistenti, con una dotazione pari a euro 205 milioni per l’anno 2022, a euro 45 milioni per l’anno 2023 e a euro 10 milioni per l’anno 2024. Con uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2023, sono definiti modalità e criteri per la partecipazione alla ripartizione delle risorse, in attuazione del comma 3-bis”; d) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: “di cui ai commi 1” è inserita la seguente: “, 1-bis” e le parole: “da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “il primo dei quali da emanare entro il 31 dicembre 2022…”.

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Modifiche in materia ambientale in sede di conversione del c.d. “Decreto aiuti quater”

Published On: 18 Gennaio 2023

Il Parlamento Italiano in data 12 gennaio 2023, ha approvato definitivamente il disegno di legge numero C730 per la conversione in legge del Decreto Legge 18 novembre 2022, n. 176, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 270/2022, avente ad oggetto “Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica (DECRETO AIUTI QUATER)”, apportando importanti modifiche in materia ambientale che prevedono, tra l’altro, l’utilizzo da parte degli impianti industriali di combustibile solido secondario (CSS), che le relative modifiche tecnico-impiantistiche necessarie per l’adeguamento vengano qualificate ex lege a fini della V.I.A. dell’A.I.A. come “modifiche non sostanziali”, nonché la variazione della quota di biocarburanti liquidi sostenibili utilizzati in purezza che i soggetti obbligati devono immettere in consumo ovvero fino a 1 milione di quote di tonnellate da raggiungersi nel 2030 e negli anni successivi.

In particolare, viene introdotto dopo l’articolo 4 del citato Decreto Legge, l’articolo Art. 4-bis. – (Disposizioni per la promozione del passaggio di aziende a combustibili alternativi) – che prevede “…all’articolo 5-bis del decreto legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: “6-bis. Al fine di fronteggiare l’eccezionale instabilità del sistema nazionale del gas naturale derivante dalla guerra in Ucraina e di consentire il riempimento degli stoccaggi di gas per l’anno termico 2022-2023, nonché di massimizzare l’impiego di impianti alimentati con combustibili diversi dal gas naturale, esclusivamente fino al 31 marzo 2024, la sostituzione del gas naturale con combustibili alternativi, compreso il combustibile solido secondario, e le relative modifiche tecnico-impiantistiche ai fini del soddisfacimento del fabbisogno energetico degli impianti industriali sono da qualificarsi come modifiche non sostanziali. Si applicano i limiti di emissione nell’atmosfera previsti dalla normativa dell’Unione europea o, in mancanza, quelli previsti dalle norme nazionali o regionali per le sostanze indicate nella predetta normativa. I gestori degli impianti industriali comunicano a tal fine all’autorità competente al rilascio della valutazione di impatto ambientale, ove prevista, e dell’autorizzazione integrata ambientale le deroghe necessarie alle condizioni autorizzative e la tipologia di combustibile diverso dal gas naturale ai fini del soddisfacimento del relativo fabbisogno energetico. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione, il gestore dell’impianto avvia la sostituzione con il combustibile diverso dal gas naturale in assenza di un provvedimento di diniego motivato da parte dell’autorità competente rilasciato entro tale termine. L’autorità competente può assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le deroghe alle condizioni autorizzative valgono per un periodo di sei mesi dalla comunicazione di cui al presente comma. Alla scadenza del termine di sei mesi, qualora la situazione di eccezionalità permanga, i gestori comunicano all’autorità competente le nuove deroghe necessarie alle condizioni autorizzative ai sensi del presente comma. Sono fatte salve le disposizioni in materia di sicurezza antincendio…”.

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