Modifiche sostanziali alla lex specialis di gara: regime di pubblicità e obbligo di riapertura dei termini
Con la sentenza numero 940 del 3 ottobre 2018, la I Sezione del TAR del Veneto ha ribadito – sulla scorta della consolidata giurisprudenza in materia – che le modifiche sostanziali della lex specialis di gara sono consentite, ma devono godere dello stesso regime di pubblicità cui è sottoposto il bando di gara, e che in ogni caso, in conseguenza delle stesse, è obbligatoria la riapertura dei termini per la proposizione delle offerte.
Nel caso di specie una società, che aveva rinunciato a partecipare ad una procedura a evidenza pubblica in quanto mancava di uno dei requisiti previsti dal bando, ha impugnato il provvedimento di aggiudicazione, denunciando la illegittimità dell’intera procedura – e dunque ai fini della sua riedizione – per avere l’amministrazione operato una modifica sostanziale della lex specialis – in particolare l’eliminazione del requisito di cui la ricorrente era priva – rendendola nota tramite pubblicazione sull’albo pretorio della stazione appaltante e non già, come per il bando, tramite pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il TAR del Veneto – dopo aver ammesso la legittimazione all’impugnazione da parte della ricorrente (ancorchè la stesse non avesse partecipato alla gara: cfr., ex multis, C.d.S., A.P. 7 aprile 2011, n. 4; id., Sez. IV, 5 aprile 2006, n. 1789; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 4 settembre 2018, n. 9145; C.d.S., Sez. V, 25 gennaio 2016, n. 227; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 13 marzo 2017, n. 1445) – ha per un verso riaffermato il costante insegnamento giurisprudenziale per cui “…non è consentito introdurre surrettiziamente, attraverso i chiarimenti, modifiche della lex specialis di gara (cfr. T.A.R. Marche, Sez. I, 26 ottobre 2012, n. 684)…”, rammentando come “…i chiarimenti forniti dalla stazione appaltante, aventi ad oggetto il contenuto del bando e degli atti allegati, sono ammissibili purché non modifichino la disciplina dettata per lo svolgimento della gara, cristallizzata nella lex specialis, avendo i medesimi una mera funzione di illustrazione delle regole già formate e predisposte dalla disciplina di gara, senza alcuna incidenza in termini di modificazione o integrazione delle condizioni di gara (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. V, 17 gennaio 2018, n. 279, con la giurisprudenza ivi elencata)…”.
E per altro e correlato verso, ha ritenuto che l’operato della stazione appaltante denunziato in ricorso, avesse integrato “… una palese violazione del divieto di modificare o integrare la lex specialis di gara, se non attraverso atti che abbiano goduto delle stesse garanzie di pubblicità dovute per il bando di gara…” (cfr., ex plurimis, C.d.S., Sez. V, 23 novembre 2016, n. 4916; T.A.R. Veneto, Sez. III, 26 luglio 2016, n. 898; T.A.R. Abruzzo, Pescara, Sez. I, 11 giugno 2015, n. 248; T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. III, 8 marzo 2006, n. 528), e parimenti della pacifica “…regola che impone, nelle ipotesi (come quella ora in esame) di modifiche sostanziali della lex specialis, la riapertura dei termini per la presentazione delle offerte…” (cfr. T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. III, 1° agosto 2017, n. 1351; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, n. 1445/2017, cit.; T.A.R. Abruzzo, Pescara, Sez. I, n. 248/2015, cit.).
Da ciò l’accoglimento del ricorso, con annullamento dell’intera procedura, ai fini della successiva ed integrale riedizione della gara.