Annullamento in autotutela e motivazione sull'interesse pubblico in materia ambientale

Published On: 15 Aprile 2019Categories: Ambiente, Paesaggio, Energia e Rifiuti, Tutele

Il Tar Palermo, con la sentenza 810 del 20 marzo 2019, ha espresso importanti principi in materia di autotutela amministrativa, ed in particolare sull’obbligo di motivazione in ordine all’interesse pubblico che grava sulla P.A. ogniqualvolta quest’ultima proceda ad annullare d’ufficio un provvedimento illegittimo, ai sensi dell’articolo 21-nonies della legge 241 del 1990.
I Giudici palermitani – dopo aver ricordato come l’annullamento in autotutela presuppone necessariamente che l’atto da annullare sia illegittimo e che vi sia un interesse pubblico alla sua rimozione – hanno precisato che l’obbligo di motivazione in ordine alla sussistenza di un pubblico interesse alla rimozione dell’atto illegittimo, varia a seconda del vizio che inficia l’atto amministrativo e della rilevanza dei “beni” su cui esso incide, risultando pertanto particolarmente affievolito ogniqualvolta “..il vizio che inficia l’atto amministrativo è significativamente grave, in quanto implica la violazione di regole e principi posti a presidio di beni di particolare rilevanza..”.
In tali casi infatti “..il potere di autotutela, pur non assumendo natura meramente vincolata, si caratterizza per una più intensa considerazione dell’interesse pubblico al ritiro rispetto a quello al mantenimento in vita del provvedimento di primo grado con la conseguenza che il giudizio di prevalenza del primo sul secondo richiede una motivazione meno pregnante (Cons Stato, Sez. V, 11/6/2018, n. 3588)…”
Pertanto,  “…l’onere motivazionale gravante sull’amministrazione risulterà attenuato in ragione della rilevanza e autoevidenza degli interessi pubblici tutelati (al punto che, nelle ipotesi di maggior rilievo, esso potrà essere soddisfatto attraverso il richiamo alle pertinenti circostanze in fatto e il rinvio alle disposizioni di tutela che risultano in concreto violate, che normalmente possano integrare, ove necessario, le ragioni di interesse pubblico che depongano nel senso dell’esercizio del ius poenitendi (Cons. Stato, A.P. 17/10/2017, n. 8)”.
Alla luce di tali considerazioni, il Tar ha ritenuto che, in materia ambientale, l’obbligo motivazionale in materia di interesse pubblico è particolarmente affievolito, in quanto “..l’interesse ambientale e alla tutela del territorio ha nell’Ordinamento un valore particolarmente pregnante, come emerge dal complesso della normativa sopra richiamata..” sicché deve ritenersi che, sotto il profilo del rapporto tra interesse pubblico al ritiro e interesse alla conservazione dell’atto di primo grado, l’onere motivazionale possa essere adeguatamente assolto dalla p.a. “..attraverso il riferimento a tutte le circostanze di fatto da cui ha originato la decisione di procedere in autotutela e al richiamo ai costi per la collettività che dalla compromissione di detto interesse…”.

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Published On: 15 Aprile 2019

Il Tar Palermo, con la sentenza 810 del 20 marzo 2019, ha espresso importanti principi in materia di autotutela amministrativa, ed in particolare sull’obbligo di motivazione in ordine all’interesse pubblico che grava sulla P.A. ogniqualvolta quest’ultima proceda ad annullare d’ufficio un provvedimento illegittimo, ai sensi dell’articolo 21-nonies della legge 241 del 1990.
I Giudici palermitani – dopo aver ricordato come l’annullamento in autotutela presuppone necessariamente che l’atto da annullare sia illegittimo e che vi sia un interesse pubblico alla sua rimozione – hanno precisato che l’obbligo di motivazione in ordine alla sussistenza di un pubblico interesse alla rimozione dell’atto illegittimo, varia a seconda del vizio che inficia l’atto amministrativo e della rilevanza dei “beni” su cui esso incide, risultando pertanto particolarmente affievolito ogniqualvolta “..il vizio che inficia l’atto amministrativo è significativamente grave, in quanto implica la violazione di regole e principi posti a presidio di beni di particolare rilevanza..”.
In tali casi infatti “..il potere di autotutela, pur non assumendo natura meramente vincolata, si caratterizza per una più intensa considerazione dell’interesse pubblico al ritiro rispetto a quello al mantenimento in vita del provvedimento di primo grado con la conseguenza che il giudizio di prevalenza del primo sul secondo richiede una motivazione meno pregnante (Cons Stato, Sez. V, 11/6/2018, n. 3588)…”
Pertanto,  “…l’onere motivazionale gravante sull’amministrazione risulterà attenuato in ragione della rilevanza e autoevidenza degli interessi pubblici tutelati (al punto che, nelle ipotesi di maggior rilievo, esso potrà essere soddisfatto attraverso il richiamo alle pertinenti circostanze in fatto e il rinvio alle disposizioni di tutela che risultano in concreto violate, che normalmente possano integrare, ove necessario, le ragioni di interesse pubblico che depongano nel senso dell’esercizio del ius poenitendi (Cons. Stato, A.P. 17/10/2017, n. 8)”.
Alla luce di tali considerazioni, il Tar ha ritenuto che, in materia ambientale, l’obbligo motivazionale in materia di interesse pubblico è particolarmente affievolito, in quanto “..l’interesse ambientale e alla tutela del territorio ha nell’Ordinamento un valore particolarmente pregnante, come emerge dal complesso della normativa sopra richiamata..” sicché deve ritenersi che, sotto il profilo del rapporto tra interesse pubblico al ritiro e interesse alla conservazione dell’atto di primo grado, l’onere motivazionale possa essere adeguatamente assolto dalla p.a. “..attraverso il riferimento a tutte le circostanze di fatto da cui ha originato la decisione di procedere in autotutela e al richiamo ai costi per la collettività che dalla compromissione di detto interesse…”.

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