Nozione di servizio analogo e proroga del termine per il soccorso istruttorio

Published On: 8 Ottobre 2018Categories: Appalti Pubblici e Concessioni, Varie

L’Autorità Nazionale Anticorruzione con la delibera 751 del 5 settembre 2018 – adottata ai sensi del primo comma dell’articolo 211 del Codice dei Contratti Pubblici, in sede di “precontenzioso” – ha ribadito la portata e il contenuto del concetto di “servizio analogo” (a quello oggetto della gara di appalto), soffermandosi anche sulla natura del termine massimo fissato dalla legge per il soccorso istruttorio e sulla possibilità o meno di una sua eventuale proroga.
Il parere di precontenzioso qui segnalato originava dall’istanza di una cooperativa esclusa da una gara per l’affidamento di un servizio di assistenza scolastica per alunni con gravi disabilità, la quale si doleva d’essere stata illegittimamente esclusa, fra l’altro, per avere la stazione appaltante mancato di considerare i servizi di assistenza in generale ai disabili come analoghi a quelli di assistenza scolastica per alunni con gravi disabilità, e per avere la stessa Stazione appaltante poi negato al concorrente istante una proroga del termine per il soccorso istruttorio.
Con riferimento al primo profilo, l’ANAC – in aderenza a quanto già affermato dalla V Sezione del Consiglio di Stato con la pronuncia 2098 del 2015 – ha rammentato che “…se il bando richiede come requisito di partecipazione un fatturato specifico relativo a precedenti servizi svolti ed inerenti l’oggetto dell’appalto, è necessario che le precedenti esperienze del concorrente riguardino servizi propri dello specifico settore cui attiene l’oggetto dell’appalto, secondo un criterio di analogia ed inerenza che non richiede l’esatta coincidenza dei servizi con quelli nominalmente richiamati negli atti della specifica procedura concorsuale…”, ritenendo che nel caso di specie, l’attività di assistenza generale ai disabili svolta dalla concorrente non potesse in effetti considerarsi analoga a quella specifica di assistenza scolastica ad alunni disabili con le specifiche disabilità individuate dal bando.
Rispetto al secondo profilo, l’ANAC ha anzitutto rammentato che il termine massimo di 10 giorni previsto dal nono comma dell’articolo 83 del Codice dei Contratti, “..esprime la chiara volontà del legislatore di evitare esclusioni dalla procedura  per mere carenze documentali, di imporre un’istruttoria veloce, ma preordinata  ad acquisire la completezza delle dichiarazioni e di autorizzare la sanzione  espulsiva quale conseguenza della sola inosservanza, da parte dell’impresa  concorrente, all’obbligo di integrazione documentale entro il termine  accordato, a tal fine, dalla stazione appaltante…”.
Quindi, ribadendo già precisato nella propria Determinazione n. 1 dell’8 gennaio 2015 a proposito della disciplina  previgente, l’ANAC ha affermato che tale termine è da ritenersi perentorio, in quanto “…ogni dilazione ulteriore rispetto a quella consentita contrasterebbe con la necessità di un celere svolgimento della procedura di affidamento, che sarebbe irrimediabilmente soggetta all’inerzia dei concorrenti…” “…una diversa conclusione determinerebbe la violazione della par condicio dei concorrenti,andando a premiare il comportamento di chi negligentemente abbia omesso di allegare la documentazione richiesta, anche a seguito di soccorso istruttorio, a scapito di quegli operatori che, invece, hanno presentato una documentazione completa e regolare o che si sono immediatamente conformati alle richieste della stazione appaltante (Cons. Stato, Sez. IV, 5 maggio 2016 n. 1803)…”.
Infine, l’ANAC ha ritenuto che nessun appunto potesse muoversi alla Stazione appaltante, per aver negato all’istante una proroga del termine assegnato in gara ai fini del soccorso istruttorio, benchè inferiore a quello (massimo) di 10 giorni previsti dal citato comma 9.
E ciò in quanto, per un primo profilo, “..la possibilità di concedere una proroga è riconosciuta nei casi di obiettiva impossibilità o difficoltà dovute a cause “esterne”, indipendenti dalla volontà del concorrente..” e nel caso di specie l’istante non aveva fornito “…dimostrazione dell’impedimento obiettivo sottostante alla richiesta di proroga, né ha dato atto del tempestivo impegno per adeguarsi alla richiesta, avendo inviato l’istanza di proroga a ridosso della scadenza prefissata (in questo senso va letta la pronuncia richiamata da parte istante, Cons. Stato, Sez. V, 4 maggio 2917, n. 2036)…” .
E per un secondo profilo, in quanto lo stesso art. 83 prevede la concedibilità di un termine massimo fino a dieci giorni e che la misura temporale in concreto fissata dalla Stazione appaltante, tenuto conto della tipologia dei documenti mancanti (che richiedevano il semplice reperimento di alcuni dati su contratti svolti), non presentava incongruità rispetto al dettato normativo (cfr. TAR Lazio, Sez. I-ter, 30 marzo 2018, n. 3572).
L’esclusione della concorrente disposta dall’amministrazione è stata quindi ritenuta legittima.

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Nozione di servizio analogo e proroga del termine per il soccorso istruttorio

Published On: 8 Ottobre 2018

L’Autorità Nazionale Anticorruzione con la delibera 751 del 5 settembre 2018 – adottata ai sensi del primo comma dell’articolo 211 del Codice dei Contratti Pubblici, in sede di “precontenzioso” – ha ribadito la portata e il contenuto del concetto di “servizio analogo” (a quello oggetto della gara di appalto), soffermandosi anche sulla natura del termine massimo fissato dalla legge per il soccorso istruttorio e sulla possibilità o meno di una sua eventuale proroga.
Il parere di precontenzioso qui segnalato originava dall’istanza di una cooperativa esclusa da una gara per l’affidamento di un servizio di assistenza scolastica per alunni con gravi disabilità, la quale si doleva d’essere stata illegittimamente esclusa, fra l’altro, per avere la stazione appaltante mancato di considerare i servizi di assistenza in generale ai disabili come analoghi a quelli di assistenza scolastica per alunni con gravi disabilità, e per avere la stessa Stazione appaltante poi negato al concorrente istante una proroga del termine per il soccorso istruttorio.
Con riferimento al primo profilo, l’ANAC – in aderenza a quanto già affermato dalla V Sezione del Consiglio di Stato con la pronuncia 2098 del 2015 – ha rammentato che “…se il bando richiede come requisito di partecipazione un fatturato specifico relativo a precedenti servizi svolti ed inerenti l’oggetto dell’appalto, è necessario che le precedenti esperienze del concorrente riguardino servizi propri dello specifico settore cui attiene l’oggetto dell’appalto, secondo un criterio di analogia ed inerenza che non richiede l’esatta coincidenza dei servizi con quelli nominalmente richiamati negli atti della specifica procedura concorsuale…”, ritenendo che nel caso di specie, l’attività di assistenza generale ai disabili svolta dalla concorrente non potesse in effetti considerarsi analoga a quella specifica di assistenza scolastica ad alunni disabili con le specifiche disabilità individuate dal bando.
Rispetto al secondo profilo, l’ANAC ha anzitutto rammentato che il termine massimo di 10 giorni previsto dal nono comma dell’articolo 83 del Codice dei Contratti, “..esprime la chiara volontà del legislatore di evitare esclusioni dalla procedura  per mere carenze documentali, di imporre un’istruttoria veloce, ma preordinata  ad acquisire la completezza delle dichiarazioni e di autorizzare la sanzione  espulsiva quale conseguenza della sola inosservanza, da parte dell’impresa  concorrente, all’obbligo di integrazione documentale entro il termine  accordato, a tal fine, dalla stazione appaltante…”.
Quindi, ribadendo già precisato nella propria Determinazione n. 1 dell’8 gennaio 2015 a proposito della disciplina  previgente, l’ANAC ha affermato che tale termine è da ritenersi perentorio, in quanto “…ogni dilazione ulteriore rispetto a quella consentita contrasterebbe con la necessità di un celere svolgimento della procedura di affidamento, che sarebbe irrimediabilmente soggetta all’inerzia dei concorrenti…” “…una diversa conclusione determinerebbe la violazione della par condicio dei concorrenti,andando a premiare il comportamento di chi negligentemente abbia omesso di allegare la documentazione richiesta, anche a seguito di soccorso istruttorio, a scapito di quegli operatori che, invece, hanno presentato una documentazione completa e regolare o che si sono immediatamente conformati alle richieste della stazione appaltante (Cons. Stato, Sez. IV, 5 maggio 2016 n. 1803)…”.
Infine, l’ANAC ha ritenuto che nessun appunto potesse muoversi alla Stazione appaltante, per aver negato all’istante una proroga del termine assegnato in gara ai fini del soccorso istruttorio, benchè inferiore a quello (massimo) di 10 giorni previsti dal citato comma 9.
E ciò in quanto, per un primo profilo, “..la possibilità di concedere una proroga è riconosciuta nei casi di obiettiva impossibilità o difficoltà dovute a cause “esterne”, indipendenti dalla volontà del concorrente..” e nel caso di specie l’istante non aveva fornito “…dimostrazione dell’impedimento obiettivo sottostante alla richiesta di proroga, né ha dato atto del tempestivo impegno per adeguarsi alla richiesta, avendo inviato l’istanza di proroga a ridosso della scadenza prefissata (in questo senso va letta la pronuncia richiamata da parte istante, Cons. Stato, Sez. V, 4 maggio 2917, n. 2036)…” .
E per un secondo profilo, in quanto lo stesso art. 83 prevede la concedibilità di un termine massimo fino a dieci giorni e che la misura temporale in concreto fissata dalla Stazione appaltante, tenuto conto della tipologia dei documenti mancanti (che richiedevano il semplice reperimento di alcuni dati su contratti svolti), non presentava incongruità rispetto al dettato normativo (cfr. TAR Lazio, Sez. I-ter, 30 marzo 2018, n. 3572).
L’esclusione della concorrente disposta dall’amministrazione è stata quindi ritenuta legittima.

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