Nuova costruzione e rispetto delle distanze tra edifici

Published On: 21 Settembre 2018Categories: Edilizia, Urbanistica ed Espropriazioni

La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza del 18 settembre 2018 numero 20718 in commento, ha chiarito che ai fini dell’applicazione della normativa codicistica e regolamentare in materia di distanze tra edifici, per nuova costruzione deve intendersi non solo la realizzazione di un fabbricato ex novo, ma anche qualsiasi modifica nella volumetria di un fabbricato preesistente che comporti l’aumento della sagoma d’ingombro, così da incidere direttamente sugli spazi tra gli edifici preesistenti.
Tale definizione prescinde pertanto dalla realizzazione – o meno – di una maggior volumetria e/o dall’utilizzabilità della stessa a fini abitativi, cosicché ad esempio, alla luce della predetta qualificazione, la sopraelevazione costituirà, a tutti gli effetti, nuova costruzione (cfr. Cass. 18 maggio 2011 n. 10909; Cass. 11 giugno 1997 n. 5246; Cass. 15 giugno 1996 n. 5517), così come anche il solo rifacimento di un tetto quand’anche comporti l’aumento delle superfici esterne e dei volumi interni, pur se dei piani sottostanti (cfr. Cass. 6 dicembre 1995 n. 12582).
Nel caso di specie, il Supremo Consesso – nel confermare le conclusioni a cui era già giunta la Corte d’Appello, che aveva disposto l’arretramento del nuovo fabbricato costruito senza rispettare gli spazi minimi tra edifici sino alla distanza di dieci metri dalla costruzione dei vicini (originari attori) – ha ritenuto che l’intervento edilizio per cui era causa, rientrava nella definizione di nuova costruzione, sicché era inevitabilmente tenuto al rispetto delle distanze legali tra edifici.
Esso consisteva, in particolare, nella demolizione di un originario fabbricato fatiscente e nella successiva costruzione di un’opera nuova che occupava, oltre alla originaria particella su cui ricadeva l’immobile, anche un’altra particella limitrofa.
La Corte ha al riguardo osservato che vi era stato un evidente aumento delle volumetrie e delle superfici, coprendo l’estensione dell’unica unità immobiliare ben due particelle, con conseguente assoggettamento dell’opera agli obblighi di cui si è detto.

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About the Author: Chiara Consoli

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Nuova costruzione e rispetto delle distanze tra edifici

Published On: 21 Settembre 2018

La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza del 18 settembre 2018 numero 20718 in commento, ha chiarito che ai fini dell’applicazione della normativa codicistica e regolamentare in materia di distanze tra edifici, per nuova costruzione deve intendersi non solo la realizzazione di un fabbricato ex novo, ma anche qualsiasi modifica nella volumetria di un fabbricato preesistente che comporti l’aumento della sagoma d’ingombro, così da incidere direttamente sugli spazi tra gli edifici preesistenti.
Tale definizione prescinde pertanto dalla realizzazione – o meno – di una maggior volumetria e/o dall’utilizzabilità della stessa a fini abitativi, cosicché ad esempio, alla luce della predetta qualificazione, la sopraelevazione costituirà, a tutti gli effetti, nuova costruzione (cfr. Cass. 18 maggio 2011 n. 10909; Cass. 11 giugno 1997 n. 5246; Cass. 15 giugno 1996 n. 5517), così come anche il solo rifacimento di un tetto quand’anche comporti l’aumento delle superfici esterne e dei volumi interni, pur se dei piani sottostanti (cfr. Cass. 6 dicembre 1995 n. 12582).
Nel caso di specie, il Supremo Consesso – nel confermare le conclusioni a cui era già giunta la Corte d’Appello, che aveva disposto l’arretramento del nuovo fabbricato costruito senza rispettare gli spazi minimi tra edifici sino alla distanza di dieci metri dalla costruzione dei vicini (originari attori) – ha ritenuto che l’intervento edilizio per cui era causa, rientrava nella definizione di nuova costruzione, sicché era inevitabilmente tenuto al rispetto delle distanze legali tra edifici.
Esso consisteva, in particolare, nella demolizione di un originario fabbricato fatiscente e nella successiva costruzione di un’opera nuova che occupava, oltre alla originaria particella su cui ricadeva l’immobile, anche un’altra particella limitrofa.
La Corte ha al riguardo osservato che vi era stato un evidente aumento delle volumetrie e delle superfici, coprendo l’estensione dell’unica unità immobiliare ben due particelle, con conseguente assoggettamento dell’opera agli obblighi di cui si è detto.

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