Omessa allegazione del curriculum nell'offerta tecnica
L’ANAC con delibera del 27 gennaio 2019 n. 23, resa in sede di precontenzioso, ha ritenuto legittima l’esclusione dalla gara disposta dalla Stazione appaltante in danno dell’istante per omessa allegazione, nell’offerta tecnica, del curriculum di una delle quattro unità di personale dipendente dedicate al servizio e per aver previsto di adibire al servizio una unità di personale non dipendente.
L’ANAC, in particolare, dopo aver richiamato sia l’art. 95, comma 6, del decreto legislativo 50/2016, sia la propria delibera n. 1005 del 21 settembre 2016, recante le “Linee Guida n. 2” di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, sul criterio di aggiudicazione della “Offerta economicamente più vantaggiosa” , pur precisando – quanto al secondo profilo – che il richiamato art. 95, comma 6 lettera e) “…fa riferimento unicamente al “personale effettivamente utilizzato nell’appalto” e non richiede che si tratti di personale “dipendente” (v. parere n. 684 del 28 giugno 2017)..”, ha ritenuto legittimo l’operato della stazione appaltante e legittima, altresì, la lex specialis di gara laddove prevedeva, a pena di esclusione, che l’offerta tecnica fosse corredata anche del curriculum del “personale impiegato nel servizio“, sulla base del pacifico principio per cui “il soccorso istruttorio non consente di procedere ad integrazioni dell’offerta tecnica“.
E ciò, in linea con quanto affermato dalla giurisprudenza amministrativa consolidatasi sul punto e per la quale “..è possibile attivare il soccorso istruttorio solo ai fini del completamento delle dichiarazioni e/o dei documenti già presentati e solo in relazione ai requisiti soggettivi di partecipazione dell’impresa, mentre tale rimedio non può, invece, essere utilizzato per supplire a carenze dell’offerta economica e/o tecnica (Tar Lombardia, Sez. I, 5 novembre 2018, n. 2500; Tar Lazio, 10 dicembre 2018, n. 11906)..”.