Parere del Consiglio di Stato sulle Linee Guida ANAC in materia di gravi illeciti professionali
La Commissione Speciale del Consiglio di Stato, col parere del 23 ottobre 2018 numero 2616, pubblicato il 13 novembre, si è espresso in sede consultiva, a seguito della richiesta di parere del 28 settembre 2018, sull’ulteriore bozza delle “Linee guida numero 6” predisposta dall’Anac, recanti la «Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice», originariamente approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1293 del 16 novembre 2016 e già una prima volta aggiornate, alla luce del decreto legislativo correttivo e integrativo del codice dei contratti pubblici n. 56 del 19 aprile 2017, con successiva deliberazione del Consiglio n. 1008 dell’11 ottobre 2017 (cfr. precedenti pareri della Commissione Speciale n. 02286/16 del 3 novembre 2016 e n. 01503/17 del 25 settembre 2017).
La Commissione Speciale, in particolare, si è analiticamente espressa sui “temi critici” già enucleati dall’ANAC con la richiesta di parere – frutto di un apposito approfondimento istruttorio, svolto dall’ANAC anche in ordine alle criticità emerse dal notevole contenzioso sviluppatosi sull’applicazione della norma e sull’articolata nozione di “gravi illeciti professionali” – ed in particolare sulle seguenti questioni: 1) tassatività delle fattispecie ostative e criticità della clausola di chiusura contenuta nelle Linee guida con il riferimento a “tutti i provvedimenti astrattamente idonei a porre in dubbio l’integrità o l’affidabilità del concorrente”; 2) definitività degli accertamenti; 3) revisione dei reati per il quali il paragrafo 2.2 delle Linee guida prevede la rilevanza della condanna non definitiva; 4) riferibilità dei comportamenti non solo alle persone giuridiche, ma anche alle persone fisiche che ricoprono gli organi societari o i ruoli aziendali; 5) possibile irrilevanza dei comportamenti scorretti “minori” e dei meri ritardi nell’esecuzione del contratto (irrilevanza delle penali non superiori all’1% dell’importo del contratto disposte unilateralmente dall’amministrazione); 6) trattamento, riguardo all’appaltatore, dei gravi illeciti professionali dei subappaltatori; 7) decorrenza e durata del periodo di così detta “interdizione”; 8) rilevanza ostativa agli illeciti antitrust; 9) rilevanza delle “pratiche commerciali scorrette”; 10) possibili effetti di esclusione “a cascata” derivanti dall’annotazione nel casellario delle imprese dell’esclusione dalla gara per gravi illeciti ancora contestati e sub judice.