Prove concorsuali: Illegittima la variazione dei criteri predeterminati di svolgimento

Published On: 12 Settembre 2018Categories: Concorsi pubblici, Pubblica Amministrazione, Tutele, Varie

La Sezione Prima Bis del TAR Lazio, con la decisione del 31 luglio 2018 numero 8569 qui in rassegna, ha affermato degli interessanti principi in tema di distribuzione dei quesiti tra le materie oggetto di prove preselettive nell’ambito delle procedure concorsuali per l’assunzione di personale.
Nel caso sottoposto all’attenzione del Tribunale capitolino, era accaduto che, prima della prova preselettiva (consistente nella risoluzione di quesiti a risposta multipla, ripartiti per gruppi di materie), la Commissione si era accorta che una delle domande somministrate, poteva ingeneprare incertezze nella scelta della risposta corretta e che l’unica domanda di riserva disponibile poteva addirittura infondere maggiori dubbi rispetto alla domanda da sostituire; sicchè, la Commissione sostituiva la domanda con una differente, appartenente a diversa materia.
Il candidato – poi ricorrente dinanzi al TAR – aveva risposto correttamente a 37 domande su 40, sbagliando la domanda “sostituita”  la quale – considerato che il punteggio minimo per superare la prova era pari a 38/40 – era risultata in concreto determinante, precludendogli l’ammissione alle prove successive.
L’adito Tribunale Amministrativo – dopo aver inizialmente negato la tutela cautelare richiesta dal ricorrente e dando seguito al diverso avviso manifestato, in sede di appello cautelare, dal Consiglio di Stato – nel decidere nel merito , ha infine ritenuto fondato il ricorso, sul rilievo che la sostituzione della domanda con altra afferente ad una diversa materia, rappresenta una  “…illegittima .. variazione dei criteri predeterminati di svolgimento delle prove concorsuali costituenti la lex specialis di concorso, con violazione della par condicio e alterazione nei confronti del ricorrente del risultato della sua prova preselettiva…”.
I Giudici amministrativi dunque, hanno accolto il ricorso, annullando il  provvedimento di mancata ammissione del candidato alle prove successive comminato dall’Amministrazione.

Ultimi Articoli inseriti

Impugnazione dell’iscrizione ipotecaria: calcolo del contributo unificato tributario

21 Novembre 2024|Commenti disabilitati su Impugnazione dell’iscrizione ipotecaria: calcolo del contributo unificato tributario

Con la recente ordinanza n. 26439 del 10 ottobre 2024 la Sezione Tributaria della Suprema Corte ha chiarito le modalità di calcolo del contributo unificato tributario (CUT) in caso di impugnazione di una iscrizione ipotecaria [...]

Patente a crediti edilizia: operatività e coordinamento con il Codice Appalti

20 Novembre 2024|Commenti disabilitati su Patente a crediti edilizia: operatività e coordinamento con il Codice Appalti

Le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a) del decreto legislativo numero 81/2008 (Testo Unico della Sicurezza) sono soggetti – già dal [...]

Rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente assolto in sede penale

18 Novembre 2024|Commenti disabilitati su Rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente assolto in sede penale

Il TAR Bologna, Sezione Prima, con la recentissima sentenza n. 824 dell’11 ottobre 2024, si è pronunciato sui requisiti necessari all’ottenimento del rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente di un’Amministrazione pubblica, per la propria [...]

About the Author: Martina Trombetta

Condividi

Prove concorsuali: Illegittima la variazione dei criteri predeterminati di svolgimento

Published On: 12 Settembre 2018

La Sezione Prima Bis del TAR Lazio, con la decisione del 31 luglio 2018 numero 8569 qui in rassegna, ha affermato degli interessanti principi in tema di distribuzione dei quesiti tra le materie oggetto di prove preselettive nell’ambito delle procedure concorsuali per l’assunzione di personale.
Nel caso sottoposto all’attenzione del Tribunale capitolino, era accaduto che, prima della prova preselettiva (consistente nella risoluzione di quesiti a risposta multipla, ripartiti per gruppi di materie), la Commissione si era accorta che una delle domande somministrate, poteva ingeneprare incertezze nella scelta della risposta corretta e che l’unica domanda di riserva disponibile poteva addirittura infondere maggiori dubbi rispetto alla domanda da sostituire; sicchè, la Commissione sostituiva la domanda con una differente, appartenente a diversa materia.
Il candidato – poi ricorrente dinanzi al TAR – aveva risposto correttamente a 37 domande su 40, sbagliando la domanda “sostituita”  la quale – considerato che il punteggio minimo per superare la prova era pari a 38/40 – era risultata in concreto determinante, precludendogli l’ammissione alle prove successive.
L’adito Tribunale Amministrativo – dopo aver inizialmente negato la tutela cautelare richiesta dal ricorrente e dando seguito al diverso avviso manifestato, in sede di appello cautelare, dal Consiglio di Stato – nel decidere nel merito , ha infine ritenuto fondato il ricorso, sul rilievo che la sostituzione della domanda con altra afferente ad una diversa materia, rappresenta una  “…illegittima .. variazione dei criteri predeterminati di svolgimento delle prove concorsuali costituenti la lex specialis di concorso, con violazione della par condicio e alterazione nei confronti del ricorrente del risultato della sua prova preselettiva…”.
I Giudici amministrativi dunque, hanno accolto il ricorso, annullando il  provvedimento di mancata ammissione del candidato alle prove successive comminato dall’Amministrazione.

About the Author: Martina Trombetta