Scelta del CCNL applicabile al calcolo degli oneri da lavoro dipendente
Con la decisione numero 1409 del 28 febbraio 2019, la VI Sezione del Consiglio di Stato ha ribadito che in sede di calcolo degli oneri da lavoro dipendente – da indicare separatamente nell’offerta, ai sensi dell’articolo 95 del Codice dei Contratti Pubblici – la scelta del CCNL da applicare è rimessa alla discrezionalità dell’imprenditore (col limite della coerenza con l’oggetto dell’appalto), precisando altresì che tale opzione non viola la normativa di settore in caso di minimi scostamenti dalle tabelle ministeriali.
Nel caso deciso, l’aggiudicataria provvisoria di un appalto di lavori aveva impugnato il provvedimento con cui la stazione appaltante l’aveva esclusa dalla gara, in ragione di una valutazione di incongruità degli oneri da lavoro dipendente indicati nell’offerta, risultati inferiori ai minimi salariali indicati dalle tabelle formulate dal Ministero del Lavoro ai sensi del comma 16 dell’articolo 23 del Codice dei Contratti, e ciò nonostante la società, invitata dall’amministrazione, avesse fornito giustificazione per la scelta.
Investito del gravame il Supremo Consesso, ha in primis individuato la normativa di settore applicabile (in particolare negli articoli 23 comma 16, 95 decimo comma e 97 quinto comma del Codice dei Contratti Pubblici), per poi ricordare l’orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa sul punto – confermato da ultimo con la pronuncia numero 932 dell’1 marzo 2017 della V Sezione del Consiglio medesimo – secondo cui “…la scelta del contratto collettivo da applicare rientra nelle prerogative di organizzazione dell’imprenditore e nella liberà negoziale delle parti, col solo limite che esso risulti coerente con l’oggetto dell’appalto…” (Cfr. Sezione V, numero 1901 del 12 maggio 2016 e Sezione III, numero 589 del 10 febbraio 2016).
Affermata l’applicabilità di detto orientamento alla fattispecie in esame (ancorché formatosi nel diverso contesto del giudizio di anomalia dell’offerta), il Collegio ha osservato che nel caso di specie il contratto collettivo applicato era congruente con l’oggetto dell’appalto e che il denunciato scostamento dalle voci di costo di cui alle tabelle ministeriali era minimo, con conseguente insussistenza delle violazioni normative imputate all’appellante.
Da ciò, l’annullamento della pronuncia gravata e l’accoglimento del ricorso di primo grado.