Sospensione dei termini e procedimenti ANAC

Published On: 23 Marzo 2020Categories: Atti di regolazione, Normativa, Varie

Si segnala che l’ANAC, recependo i contenuti dell’art. 103 del decreto legge 18/2020 (c.d. Decreto “Cura Italia”) e tenendo conto dell’emergenza sanitaria in atto, con la Delibera n. 268 del 19 marzo 2020 , ha disposto la sospensione dei termini per i procedimenti in corso e dilazionato i tempi per alcuni adempimenti previsti “ex lege”.

Si riepilogano, di seguito, i principali provvedimenti assunti:

PROCEDIMENTI IN CORSO
Sono sospesi fino al 15 aprile 2020 i termini di conclusione di tutti i procedimenti di vigilanza, sanzionatori e consultivi il cui avvio sia stato comunicato dopo il 23 febbraio.

PROROGA DEI TERMINI DI RISPOSTA
Qualora l’Autorità abbia richiesto dati, documenti e informazioni a soggetti esterni, i termini per la risposta sono incrementati di 60 giorni, salva successiva determinazione dell’Autorità in caso di cessazione dell’emergenza sanitaria in corso.

BLOCCO DEI NUOVI PROCEDIMENTI
In via generale e salvo specifiche esigenze, l’Autorità non avvierà nuovi procedimenti sanzionatori, di vigilanza e consultivi fino al 15 aprile 2020. In relazione a procedimenti il cui avvio si rendesse necessario, per specifiche esigenze, in pendenza della sospensione, i termini decorreranno a partire 16 aprile 2020.

PROVVEDIMENTI URGENTI
In tutti i casi in cui, avendo già acquisiti tutti gli elementi istruttori nella piena garanzia del contraddittorio, si ritenga che sussistano particolari motivi di urgenza per l’adozione del provvedimento finale, l’Autorità si riserva di concludere eventuali procedimenti anche prima della scadenza del periodo di sospensione.

VIGILANZA COLLABORATIVA
Le attività di vigilanza collaborativa, svolte su richiesta della stazione appaltante, proseguono compatibilmente con le difficoltà operative degli Uffici legate all’emergenza sanitaria in atto.

PARERI DI PRECONTENZIOSO
I pareri di precontenzioso sono adottati nel rispetto dei termini fissati dalla legge (30 giorni) applicando la sospensione dei termini fino al 15 aprile. La sospensione varrà anche per la presentazione dell’istanza, la sua integrazione, l’eventuale adesione al parere di altri soggetti, la presentazione di memorie e documenti e per l’adeguamento a quanto stabilito dall’Autorità. In caso di richiesta di integrazioni istruttorie, il termine massimo di sospensione può arrivare fino a 30 giorni. Compatibilmente con le difficoltà operative degli Uffici legati all’emergenza sanitaria in atto, il parere potrà essere adottato dall’Anac anche prima della scadenza del termine di sospensione qualora le parti interessate ne facciano espressa richiesta.

PERFEZIONAMENTO CIG
Fino a nuove comunicazioni, il termine per perfezionare il CIG (Codice identificativo gara) è portato da 90 a 150 giorni.

TRASMISSIONE DATI ALL’OSSERVATORIO CONTRATTI PUBBLICI
Fino a nuove comunicazioni, i termini fissati dalla legge per la trasmissione dei dati all’Osservatorio dei contratti pubblici sono incrementati di 60 giorni.

EMISSIONE CERTIFICATO ESECUZIONE LAVORI
Fino a nuove comunicazioni, l’obbligo per la stazione appaltante di emettere il Certificato esecuzione lavori (attualmente entro il termine di 30 giorni dalla richiesta dell’operatore economico) è portato a 90 giorni.

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About the Author: Valentina Magnano S. Lio

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Sospensione dei termini e procedimenti ANAC

Published On: 23 Marzo 2020

Si segnala che l’ANAC, recependo i contenuti dell’art. 103 del decreto legge 18/2020 (c.d. Decreto “Cura Italia”) e tenendo conto dell’emergenza sanitaria in atto, con la Delibera n. 268 del 19 marzo 2020 , ha disposto la sospensione dei termini per i procedimenti in corso e dilazionato i tempi per alcuni adempimenti previsti “ex lege”.

Si riepilogano, di seguito, i principali provvedimenti assunti:

PROCEDIMENTI IN CORSO
Sono sospesi fino al 15 aprile 2020 i termini di conclusione di tutti i procedimenti di vigilanza, sanzionatori e consultivi il cui avvio sia stato comunicato dopo il 23 febbraio.

PROROGA DEI TERMINI DI RISPOSTA
Qualora l’Autorità abbia richiesto dati, documenti e informazioni a soggetti esterni, i termini per la risposta sono incrementati di 60 giorni, salva successiva determinazione dell’Autorità in caso di cessazione dell’emergenza sanitaria in corso.

BLOCCO DEI NUOVI PROCEDIMENTI
In via generale e salvo specifiche esigenze, l’Autorità non avvierà nuovi procedimenti sanzionatori, di vigilanza e consultivi fino al 15 aprile 2020. In relazione a procedimenti il cui avvio si rendesse necessario, per specifiche esigenze, in pendenza della sospensione, i termini decorreranno a partire 16 aprile 2020.

PROVVEDIMENTI URGENTI
In tutti i casi in cui, avendo già acquisiti tutti gli elementi istruttori nella piena garanzia del contraddittorio, si ritenga che sussistano particolari motivi di urgenza per l’adozione del provvedimento finale, l’Autorità si riserva di concludere eventuali procedimenti anche prima della scadenza del periodo di sospensione.

VIGILANZA COLLABORATIVA
Le attività di vigilanza collaborativa, svolte su richiesta della stazione appaltante, proseguono compatibilmente con le difficoltà operative degli Uffici legate all’emergenza sanitaria in atto.

PARERI DI PRECONTENZIOSO
I pareri di precontenzioso sono adottati nel rispetto dei termini fissati dalla legge (30 giorni) applicando la sospensione dei termini fino al 15 aprile. La sospensione varrà anche per la presentazione dell’istanza, la sua integrazione, l’eventuale adesione al parere di altri soggetti, la presentazione di memorie e documenti e per l’adeguamento a quanto stabilito dall’Autorità. In caso di richiesta di integrazioni istruttorie, il termine massimo di sospensione può arrivare fino a 30 giorni. Compatibilmente con le difficoltà operative degli Uffici legati all’emergenza sanitaria in atto, il parere potrà essere adottato dall’Anac anche prima della scadenza del termine di sospensione qualora le parti interessate ne facciano espressa richiesta.

PERFEZIONAMENTO CIG
Fino a nuove comunicazioni, il termine per perfezionare il CIG (Codice identificativo gara) è portato da 90 a 150 giorni.

TRASMISSIONE DATI ALL’OSSERVATORIO CONTRATTI PUBBLICI
Fino a nuove comunicazioni, i termini fissati dalla legge per la trasmissione dei dati all’Osservatorio dei contratti pubblici sono incrementati di 60 giorni.

EMISSIONE CERTIFICATO ESECUZIONE LAVORI
Fino a nuove comunicazioni, l’obbligo per la stazione appaltante di emettere il Certificato esecuzione lavori (attualmente entro il termine di 30 giorni dalla richiesta dell’operatore economico) è portato a 90 giorni.

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