Sospensione dell'autorizzazione allo scarico e principio di proporzionalità

Il TAR Sicilia Catania, con la sentenza 1053 del 06/05/2019 ha rimarcato l’importanza del principio di proporzionalità cui deve sempre essere ispirata l’azione amministrativa e quindi i provvedimenti disposti dall’amministrazione, con particolare riferimento ai provvedimenti sanzionatori in materia di autorizzazione allo scarico di acque urbane reflue, a mezzo impianti di depurazione.
Nel caso di specie, i Giudici Amministrativi Catanesi hanno accolto il ricorso proposto da un Consorzio di Rete Fognante tra alcuni Comuni delle Province di Catania e Messina, avverso un provvedimento della Regione Siciliana con cui era stata irrogata la sanzione (prevista dalla lettera b dell’art. 130 d.lgs. n. 152 del 2006) della diffida e contestuale sospensione dell’autorizzazione allo scarico dell’impianto di depurazione, precedentemente concessa al Consorzio ricorrente.
Il Collegio ha in particolare rilevato l’illegittimità del provvedimento impugnato per violazione del principio di proporzionalità, ricordando come “..nell’ambito dell’elaborazione giurisprudenziale, il principio di proporzionalità è stato riferito al “senso di equità e di giustizia“, che deve “sempre caratterizzare” la decisione amministrativa e che si esprime attraverso una “doverosa un’adeguata ponderazione delle contrapposte esigenze, al fine di trovare la soluzione che comporti il minor sacrificio possibile”. Ciò “impone all’amministrazione di adottare un provvedimento non eccedente quanto è opportuno e necessario per conseguire lo scopo prefissato” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 20 febbraio 2017, n. 746), cosicché “nel caso in cui l’azione amministrativa coinvolga interessi diversi, è doverosa un’adeguata ponderazione delle contrapposte esigenze, al fine di trovare la soluzione che comporti il minor sacrificio possibile” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 23 dicembre 2016, n. 5443)..”.
Nel caso di specie, il decreto numero 545/2013 ha previsto, in caso di inosservanza delle prescrizioni, l’attuazione delle misure di cui all’articolo 130 del decreto legislativo numero 152 del 2006, in base alla gravità dell’infrazione (ed in particolare: “..in caso di inosservanza delle prescrizioni dell’autorizzazione allo scarico l’autorità competente procede, secondo la gravità dell’infrazione: a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze: b) alla diffida e contestuale sospensione dell’autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l’ambiente..”).

Sicchè, trattandosi di diverse ipotesi sanzionatorie evidentemente correlate alla gravità della violazione ed ai potenziali rischi ambientali, il provvedimento impugnato “..che addirittura sospende l’autorizzazione, avrebbe dovuto farsi carico non solo di congrua motivazione circa i rischi per la salute pubblica tali da giustificare il più grave provvedimento, ma anche di un’adeguata valutazione dei rischi sanitari discendenti dal interruzione dell’attività del Consorzio, oltre che delle ragioni in forza delle quali il Consorzio non ha potuto ottemperare alla prescrizione nell’autorizzazione relativa allo scarico sotto costa..”

In proposito, il TAR ha evidenziato come “…la giurisprudenza ha avuto occasione di affermare che l’art. 130 del d.lgs. n. 152/2006 prevede che in caso di inosservanza delle prescrizioni dell’autorizzazione allo scarico l’autorità competente procede, secondo la gravità dell’infrazione, alle misure ivi indicate, tra le quali è anche prevista, alla lettera b), la “diffida e contestuale sospensione dell’autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l’ambiente“; ma laddove si disponga, tra le sanzioni astrattamente applicabili al caso di specie, quella più grave della sospensione, in ragione della tutela della salute pubblica, devono essere chiaramente evincibili le ragioni per le quali sussista un potenziale pericolo per la salute pubblica (T.A.R. Sicilia, sez. III di Palermo, 24/05/2016 n. 1248)”.

 

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Sospensione dell'autorizzazione allo scarico e principio di proporzionalità

Published On: 28 Maggio 2019

Il TAR Sicilia Catania, con la sentenza 1053 del 06/05/2019 ha rimarcato l’importanza del principio di proporzionalità cui deve sempre essere ispirata l’azione amministrativa e quindi i provvedimenti disposti dall’amministrazione, con particolare riferimento ai provvedimenti sanzionatori in materia di autorizzazione allo scarico di acque urbane reflue, a mezzo impianti di depurazione.
Nel caso di specie, i Giudici Amministrativi Catanesi hanno accolto il ricorso proposto da un Consorzio di Rete Fognante tra alcuni Comuni delle Province di Catania e Messina, avverso un provvedimento della Regione Siciliana con cui era stata irrogata la sanzione (prevista dalla lettera b dell’art. 130 d.lgs. n. 152 del 2006) della diffida e contestuale sospensione dell’autorizzazione allo scarico dell’impianto di depurazione, precedentemente concessa al Consorzio ricorrente.
Il Collegio ha in particolare rilevato l’illegittimità del provvedimento impugnato per violazione del principio di proporzionalità, ricordando come “..nell’ambito dell’elaborazione giurisprudenziale, il principio di proporzionalità è stato riferito al “senso di equità e di giustizia“, che deve “sempre caratterizzare” la decisione amministrativa e che si esprime attraverso una “doverosa un’adeguata ponderazione delle contrapposte esigenze, al fine di trovare la soluzione che comporti il minor sacrificio possibile”. Ciò “impone all’amministrazione di adottare un provvedimento non eccedente quanto è opportuno e necessario per conseguire lo scopo prefissato” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 20 febbraio 2017, n. 746), cosicché “nel caso in cui l’azione amministrativa coinvolga interessi diversi, è doverosa un’adeguata ponderazione delle contrapposte esigenze, al fine di trovare la soluzione che comporti il minor sacrificio possibile” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 23 dicembre 2016, n. 5443)..”.
Nel caso di specie, il decreto numero 545/2013 ha previsto, in caso di inosservanza delle prescrizioni, l’attuazione delle misure di cui all’articolo 130 del decreto legislativo numero 152 del 2006, in base alla gravità dell’infrazione (ed in particolare: “..in caso di inosservanza delle prescrizioni dell’autorizzazione allo scarico l’autorità competente procede, secondo la gravità dell’infrazione: a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze: b) alla diffida e contestuale sospensione dell’autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l’ambiente..”).

Sicchè, trattandosi di diverse ipotesi sanzionatorie evidentemente correlate alla gravità della violazione ed ai potenziali rischi ambientali, il provvedimento impugnato “..che addirittura sospende l’autorizzazione, avrebbe dovuto farsi carico non solo di congrua motivazione circa i rischi per la salute pubblica tali da giustificare il più grave provvedimento, ma anche di un’adeguata valutazione dei rischi sanitari discendenti dal interruzione dell’attività del Consorzio, oltre che delle ragioni in forza delle quali il Consorzio non ha potuto ottemperare alla prescrizione nell’autorizzazione relativa allo scarico sotto costa..”

In proposito, il TAR ha evidenziato come “…la giurisprudenza ha avuto occasione di affermare che l’art. 130 del d.lgs. n. 152/2006 prevede che in caso di inosservanza delle prescrizioni dell’autorizzazione allo scarico l’autorità competente procede, secondo la gravità dell’infrazione, alle misure ivi indicate, tra le quali è anche prevista, alla lettera b), la “diffida e contestuale sospensione dell’autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l’ambiente“; ma laddove si disponga, tra le sanzioni astrattamente applicabili al caso di specie, quella più grave della sospensione, in ragione della tutela della salute pubblica, devono essere chiaramente evincibili le ragioni per le quali sussista un potenziale pericolo per la salute pubblica (T.A.R. Sicilia, sez. III di Palermo, 24/05/2016 n. 1248)”.

 

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