Suddivisione in lotti dell'appalto di servizi funzionalmente unitari

Published On: 19 Settembre 2018Categories: Appalti Pubblici e Concessioni, Tutele

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, con la sentenza dell’11 settembre 2018 n. 9255,  ha chiarito che la “suddivisione in lotti” prevista dall’art. 51 del D.Lgs. 50/2016 – al fine di favorire l’accesso alle procedure di gara delle microimprese, piccole e medie imprese – può essere derogata per garantire la regia unitaria del servizio ed il miglior perseguimento dell’interesse pubblico
I Giudici della Terza Sezione hanno rilevato che “…l’art. 51 cit. non impone in modo assoluto alle Amministrazioni aggiudicatrici di provvedere la suddivisone in lotti funzionali, ex art. 3, comma 1, lett. qq) ovvero in lotti prestazionali, ex art. 3, comma 1, lett. ggggg), onde favorire le possibilità di accesso alle commesse pubbliche da parte delle imprese piccole e medie. Le Amministrazioni stesse, infatti hanno la facoltà di motivare «la mancata suddivisone dell’appalto in lotti nel bando di gara o nella lettera di invito e nella relazione unica di cui agli artt. 99 e 139»…”. 
Il Collegio ha altresì evidenziato come tale ultima previsione sia del tutto coerente con i principi generali che regolano la materia, rammentando che, “…in base al Considerando n. 78 della Direttiva 2014/24/UE la scelta dell’Amministrazione di non suddividere in lotti può derivare dalle ragioni così esemplificate dal Legislatore euro-unitario e consistenti «nel fatto che l’amministrazione aggiudicatrice ritiene che tale suddivisione possa rischiare di limitare la concorrenza o di rendere l’esecuzione dell’appalto eccessivamente difficile dal punto di vista tecnico o troppo costosa, ovvero che l’esigenza di coordinare i diversi operatori economici per i lotti possa rischiare seriamente di pregiudicare la corretta esecuzione dell’appalto»…”.
La pronuncia interviene sul ricorso con il quale una società di vigilanza aveva impugnato gli atti di gara di una procedura indetta per l’affidamento del servizio integrato di vigilanza armata e di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di sicurezza e delle attrezzature ad alto contenuto tecnologico – i quali, a detta della ricorrente, imponevano requisiti di partecipazione illogici, sproporzionati ed estranei all’oggetto dell’appalto (nello specifico erano stati contestati alcuni dei requisiti speciali richiesti – certificazione UNI CEI EN 50518:2014  e attestazione SOA per la categoria OS5 e la mancata suddivisione dei due “lotti” dell’appalto).
Quanto al primo profilo, i giudici capitolini hanno ribadito che la Stazione appaltante, nell’ambito delle proprie valutazioni latamente discrezionali,  può “…pretendere, ai fini della comprova di adeguati mezzi e capacità tecniche…” i certificati in contestazione, allo scopo non di “…limitare impropriamente la platea dei potenziali concorrenti, bensì quello di salvaguardare l’interesse pubblico in un campo particolarmente sensibile quale è quello della sicurezza di cose e persone…”.
In merito, invece, al censurato “…accorpamento in un’unica complessa prestazione, del servizio di vigilanza armata e dell’attività di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti tecnologici (quest’ultima implicante il possesso della qualificazione SOA categoria OS5, classifica III)…” il Tribunale Amministrativo di Roma ha osservato che “…la distinzione tra servizio pubblico (vigilanza armata) e lavori pubblici (riferiti alla manutenzione dei sistemi tecnologici) non si addice ai principi di integrazione e multidisciplinarietà che caratterizzano l’impostazione degli atti di gara e che si riscontrano, con particolare chiarezza, nella stessa figura del «Security Manager» ai sensi della norma UNI 10459 e nel ruolo assunto da tale figura all’interno degli istituti di vigilanza nell’ambito della certificazione obbligatoria ISO 10981:2008…”.
Ed inoltre, conclusivamente, che nel caso di specie la mancata suddivisione in lotti deriva dalla circostanza che il servizio è da considerarsi funzionalmente unitario, tenuto conto della necessità di integrare perfettamente le procedure tra le diverse sedi ed assicurare l’intercambiabilità del personale tra le medesime nonché la necessità di una regia unitaria del servizio al fine di garantire la pubblica incolumità e la sicurezza degli edifici in disponibilità …” della Stazione appaltante.
 
 

Ultimi Articoli inseriti

Sull’onere di dimostrare lo stato legittimo di un manufatto ante 1967

11 Novembre 2024|Commenti disabilitati su Sull’onere di dimostrare lo stato legittimo di un manufatto ante 1967

Il Tribunale Amministrativo Regionale di Salerno, con la sentenza del 4 novembre 2024 numero 2074, si è soffermato sull’onere di dimostrare lo stato legittimo di un immobile interessato da opere edilizie realizzate prima dell’entrata in [...]

Immissioni acustiche da immobile locato per finalità turistiche

8 Novembre 2024|Commenti disabilitati su Immissioni acustiche da immobile locato per finalità turistiche

Il Consiglio di Stato, con sentenza del 2 ottobre 2024 numero 7913, ha affrontato il delicato tema della qualificazione da conferire ad una attività ricettiva ai fini della normativa in materia di immissioni rumorose. La [...]

About the Author: Giovanni Lavenia

Condividi

Suddivisione in lotti dell'appalto di servizi funzionalmente unitari

Published On: 19 Settembre 2018

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, con la sentenza dell’11 settembre 2018 n. 9255,  ha chiarito che la “suddivisione in lotti” prevista dall’art. 51 del D.Lgs. 50/2016 – al fine di favorire l’accesso alle procedure di gara delle microimprese, piccole e medie imprese – può essere derogata per garantire la regia unitaria del servizio ed il miglior perseguimento dell’interesse pubblico
I Giudici della Terza Sezione hanno rilevato che “…l’art. 51 cit. non impone in modo assoluto alle Amministrazioni aggiudicatrici di provvedere la suddivisone in lotti funzionali, ex art. 3, comma 1, lett. qq) ovvero in lotti prestazionali, ex art. 3, comma 1, lett. ggggg), onde favorire le possibilità di accesso alle commesse pubbliche da parte delle imprese piccole e medie. Le Amministrazioni stesse, infatti hanno la facoltà di motivare «la mancata suddivisone dell’appalto in lotti nel bando di gara o nella lettera di invito e nella relazione unica di cui agli artt. 99 e 139»…”. 
Il Collegio ha altresì evidenziato come tale ultima previsione sia del tutto coerente con i principi generali che regolano la materia, rammentando che, “…in base al Considerando n. 78 della Direttiva 2014/24/UE la scelta dell’Amministrazione di non suddividere in lotti può derivare dalle ragioni così esemplificate dal Legislatore euro-unitario e consistenti «nel fatto che l’amministrazione aggiudicatrice ritiene che tale suddivisione possa rischiare di limitare la concorrenza o di rendere l’esecuzione dell’appalto eccessivamente difficile dal punto di vista tecnico o troppo costosa, ovvero che l’esigenza di coordinare i diversi operatori economici per i lotti possa rischiare seriamente di pregiudicare la corretta esecuzione dell’appalto»…”.
La pronuncia interviene sul ricorso con il quale una società di vigilanza aveva impugnato gli atti di gara di una procedura indetta per l’affidamento del servizio integrato di vigilanza armata e di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di sicurezza e delle attrezzature ad alto contenuto tecnologico – i quali, a detta della ricorrente, imponevano requisiti di partecipazione illogici, sproporzionati ed estranei all’oggetto dell’appalto (nello specifico erano stati contestati alcuni dei requisiti speciali richiesti – certificazione UNI CEI EN 50518:2014  e attestazione SOA per la categoria OS5 e la mancata suddivisione dei due “lotti” dell’appalto).
Quanto al primo profilo, i giudici capitolini hanno ribadito che la Stazione appaltante, nell’ambito delle proprie valutazioni latamente discrezionali,  può “…pretendere, ai fini della comprova di adeguati mezzi e capacità tecniche…” i certificati in contestazione, allo scopo non di “…limitare impropriamente la platea dei potenziali concorrenti, bensì quello di salvaguardare l’interesse pubblico in un campo particolarmente sensibile quale è quello della sicurezza di cose e persone…”.
In merito, invece, al censurato “…accorpamento in un’unica complessa prestazione, del servizio di vigilanza armata e dell’attività di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti tecnologici (quest’ultima implicante il possesso della qualificazione SOA categoria OS5, classifica III)…” il Tribunale Amministrativo di Roma ha osservato che “…la distinzione tra servizio pubblico (vigilanza armata) e lavori pubblici (riferiti alla manutenzione dei sistemi tecnologici) non si addice ai principi di integrazione e multidisciplinarietà che caratterizzano l’impostazione degli atti di gara e che si riscontrano, con particolare chiarezza, nella stessa figura del «Security Manager» ai sensi della norma UNI 10459 e nel ruolo assunto da tale figura all’interno degli istituti di vigilanza nell’ambito della certificazione obbligatoria ISO 10981:2008…”.
Ed inoltre, conclusivamente, che nel caso di specie la mancata suddivisione in lotti deriva dalla circostanza che il servizio è da considerarsi funzionalmente unitario, tenuto conto della necessità di integrare perfettamente le procedure tra le diverse sedi ed assicurare l’intercambiabilità del personale tra le medesime nonché la necessità di una regia unitaria del servizio al fine di garantire la pubblica incolumità e la sicurezza degli edifici in disponibilità …” della Stazione appaltante.
 
 

About the Author: Giovanni Lavenia