Allegazione in gara di certificazioni UNI EN ISO

Published On: 24 Maggio 2019Categories: Appalti Pubblici e Concessioni

Allorchè la lex specialis di gara richieda ai concorrenti di allegare le certificazioni UNI EN ISO di cui all’art. 87 del decreto legislativo 50/2016, mediante “documento informatico firmato digitalmente dall’ente certificatore”, ovvero “scansione delle certificazioni corredata da dichiarazione di conformità all’originale ai sensi del DPR 445/2000 firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa”, la Stazione appaltante non può legittimamente accettare (peraltro in via di soccorso istruttorio) che il concorrente ne trasmetta una semplice scansione informale, sia pure firmata digitalmente dal legale rappresentante, ma priva della prescritta dichiarazione di conformità, neanche qualora la Stazione appaltante sia nelle condizioni di verificare ulteriormente d’ufficio detta certificazione, “presso il sito internet dell’ente certificatore”.
In tal senso si è da ultimo pronunziata la Terza Sezione del Consiglio di Stato la quale, con la decisione del 22.05.2019 n. 3331 qui in rassegna, ha ritenuto che in tali evenienze le particolari forme richieste dalla lex specialis debbano intendersi volte ad assicurare “…l’autenticità (originalità) del documento, direttamente o attraverso l’imputabilità soggettiva della dichiarazione di conformità e le relative assunzioni di responsabilità, mentre la copia informale del documento depositata non è in grado di spiegare gli effetti certificativi richiesti dalla lex specialis e previsti dalla legge …”, tenuto peraltro conto – per un verso – che “…sia per il principio della par condicio delle imprese concorrenti sia per il principio generale che vieta la disapplicazione del bando quale atto con cui l’amministrazione si è in origine autovincolata … un documento prodotto in copia informale in un procedimento che stabilisce per esso la produzione in copia conforme può considerarsi un documento non prodotto…” (cfr. Cons. Stato, V, n. 3150/2014) e – per altro verso – che “...la procedura per attestazione di conformità è disciplinata dagli artt. 19, 19 bis e 47 del d.P.R. 445/2000 e, in assenza del rispetto di tali disposizioni e dei requisiti di forma richiesti dalla normativa, è da escludere che la documentazione prodotta sia “in grado di dispiegare gli effetti certificativi previsti, per difetto di una forma essenziale prescritta dalla legge e non altrimenti sanabile…”  (cfr. Cons. Stato, VI, n. 6740/2011).
Di talchè, ove la lex specialis richieda dette forme, esse non appaiono surrogabili neanche mediante una ulteriore verifica d’ufficio da parte della Stazione appaltante, la quale verifica, “…dovendo intervenire nonostante l’esperimento del soccorso istruttorio, vanificherebbe del tutto il principio di autoresponsabilità dei concorrenti…”.
Principio che, secondo la giurisprudenza ormai consolidatasi presso la medesima Sezione, costituisce un limite al soccorso istruttorio, essendosi sul punto e più volte affermato per l’appunto che “…il ricorso al soccorso istruttorio non si giustifica nei casi in cui confligge con il principio generale dell’autoresponsabilità dei concorrenti, in forza del quale ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione; con la conseguenza che, in presenza di una previsione chiara e dell’inosservanza di questa da parte di un concorrente, l’invito alla integrazione costituirebbe una palese violazione del principio della par condicio, che verrebbe vulnerato dalla rimessione in termini, per mezzo della sanatoria (su iniziativa dell’Amministrazione), di una documentazione incompleta o insufficiente ad attestare il possesso del requisito di partecipazione da parte del concorrente che non ha presentato, nei termini e con le modalità previste dalla lex specialis, una dichiarazione o documentazione conforme al bando (cfr., da ultimo, Cons. Stato, III, n. 6752/2018, che richiama, id., n. 4266/2018 e n. 2219/2016)…”.
Conseguentemente, la Terza Sezione, in parziale riforma della sentenza appellata, ha ritenuto illegittima l’ammissione in gara della aggiudicataria, alla quale la Stazione appaltante aveva per l’appunto consentito, peraltro in via di soccorso istruttorio, di allegare la certificazione UNI EN ISO, richiesta dalla lex specialis, che la concorrente posserva, ma non aveva presentato, per mero errore, all’atto della presentazione della domanda di ammissione.

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About the Author: Valentina Magnano S. Lio

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Allegazione in gara di certificazioni UNI EN ISO

Published On: 24 Maggio 2019

Allorchè la lex specialis di gara richieda ai concorrenti di allegare le certificazioni UNI EN ISO di cui all’art. 87 del decreto legislativo 50/2016, mediante “documento informatico firmato digitalmente dall’ente certificatore”, ovvero “scansione delle certificazioni corredata da dichiarazione di conformità all’originale ai sensi del DPR 445/2000 firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa”, la Stazione appaltante non può legittimamente accettare (peraltro in via di soccorso istruttorio) che il concorrente ne trasmetta una semplice scansione informale, sia pure firmata digitalmente dal legale rappresentante, ma priva della prescritta dichiarazione di conformità, neanche qualora la Stazione appaltante sia nelle condizioni di verificare ulteriormente d’ufficio detta certificazione, “presso il sito internet dell’ente certificatore”.
In tal senso si è da ultimo pronunziata la Terza Sezione del Consiglio di Stato la quale, con la decisione del 22.05.2019 n. 3331 qui in rassegna, ha ritenuto che in tali evenienze le particolari forme richieste dalla lex specialis debbano intendersi volte ad assicurare “…l’autenticità (originalità) del documento, direttamente o attraverso l’imputabilità soggettiva della dichiarazione di conformità e le relative assunzioni di responsabilità, mentre la copia informale del documento depositata non è in grado di spiegare gli effetti certificativi richiesti dalla lex specialis e previsti dalla legge …”, tenuto peraltro conto – per un verso – che “…sia per il principio della par condicio delle imprese concorrenti sia per il principio generale che vieta la disapplicazione del bando quale atto con cui l’amministrazione si è in origine autovincolata … un documento prodotto in copia informale in un procedimento che stabilisce per esso la produzione in copia conforme può considerarsi un documento non prodotto…” (cfr. Cons. Stato, V, n. 3150/2014) e – per altro verso – che “...la procedura per attestazione di conformità è disciplinata dagli artt. 19, 19 bis e 47 del d.P.R. 445/2000 e, in assenza del rispetto di tali disposizioni e dei requisiti di forma richiesti dalla normativa, è da escludere che la documentazione prodotta sia “in grado di dispiegare gli effetti certificativi previsti, per difetto di una forma essenziale prescritta dalla legge e non altrimenti sanabile…”  (cfr. Cons. Stato, VI, n. 6740/2011).
Di talchè, ove la lex specialis richieda dette forme, esse non appaiono surrogabili neanche mediante una ulteriore verifica d’ufficio da parte della Stazione appaltante, la quale verifica, “…dovendo intervenire nonostante l’esperimento del soccorso istruttorio, vanificherebbe del tutto il principio di autoresponsabilità dei concorrenti…”.
Principio che, secondo la giurisprudenza ormai consolidatasi presso la medesima Sezione, costituisce un limite al soccorso istruttorio, essendosi sul punto e più volte affermato per l’appunto che “…il ricorso al soccorso istruttorio non si giustifica nei casi in cui confligge con il principio generale dell’autoresponsabilità dei concorrenti, in forza del quale ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione; con la conseguenza che, in presenza di una previsione chiara e dell’inosservanza di questa da parte di un concorrente, l’invito alla integrazione costituirebbe una palese violazione del principio della par condicio, che verrebbe vulnerato dalla rimessione in termini, per mezzo della sanatoria (su iniziativa dell’Amministrazione), di una documentazione incompleta o insufficiente ad attestare il possesso del requisito di partecipazione da parte del concorrente che non ha presentato, nei termini e con le modalità previste dalla lex specialis, una dichiarazione o documentazione conforme al bando (cfr., da ultimo, Cons. Stato, III, n. 6752/2018, che richiama, id., n. 4266/2018 e n. 2219/2016)…”.
Conseguentemente, la Terza Sezione, in parziale riforma della sentenza appellata, ha ritenuto illegittima l’ammissione in gara della aggiudicataria, alla quale la Stazione appaltante aveva per l’appunto consentito, peraltro in via di soccorso istruttorio, di allegare la certificazione UNI EN ISO, richiesta dalla lex specialis, che la concorrente posserva, ma non aveva presentato, per mero errore, all’atto della presentazione della domanda di ammissione.

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