Abuso edilizio entro la fascia di rispetto autostradale

Published On: 4 Luglio 2022Categories: Edilizia, Urbanistica ed Espropriazioni, Normativa

La Seconda Sezione interna del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia di Palermo, con la recentissima sentenza del 27.06.2022 n. 2096, si è pronunciata sulla possibilità di sanatoria di opere abusive, realizzate in prossimità del confine autostradale, in contrasto con i vincoli di inedificabilità, previsti in tema di distacchi delle costruzioni dalle sedi autostradali, dall’art. 9, comma 1 della legge n. 729/1961, in epoca anteriore alla costruzione.

La fattispecie concreta

La controversia in esame trae origine dal provvedimento con cui l’ANAS S.p.a. ha denegato il rilascio di nulla osta in sanatoria, per un immobile abusivo ubicato in prossimità del confine autostradale, già oggetto di istanza di condono, presentata ai sensi della l. n. 47/1985.

Più precisamente, l’ANAS S.p.a. ha ritenuto di non potere rilasciare il nulla osta richiesto, in quanto il fabbricato si trovava ubicato a soli metri 20,60 dal confine autostradale e, pertanto, in violazione della fascia di rispetto autostradale di metri 25 (prevista dall’art. 9, comma 1 della legge n. 729/1961).

I motivi dedotti in ricorso

Avverso tale diniego, e ritenendolo illegittimo, la proprietaria del fabbricato abusivo ha proposto ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo di Palermo, articolato in tre motivi.

Nello specifico, con il primo motivo, la ricorrente deduceva che, ai fini del rilascio del nulla osta richiesto, la distanza del fabbricato doveva essere calcolata utilizzando come termine di riferimento il ciglio autostradale, così ricavando una distanza – non di 25 metri, ma – di 36 metri.

Con il secondo motivo, lamentava che l’ANAS S.p.a. avrebbe dovuto considerare che l’immobile non costituiva un pericolo per il traffico.

Infine, con il terzo e ultimo motivo, la ricorrente deduceva che alla data di emanazione del preavviso di rigetto con richiesta di osservazioni da parte di ANAS, il nulla-osta doveva intendersi già favorevolmente reso ex art. 17, comma 6 della legge regionale siciliana n. 4/2003, in quanto era già trascorso il termine perentorio di 180 giorni.

Le considerazioni e la decisione del Tribunale sul criterio di calcolo delle distanze

Quanto al primo motivo, il Tribunale ha preliminarmente ritenuto corretto il criterio di computo adottato dalla resistente, osservando che la distanza del fabbricato abusivo deve essere in effetti calcolata, non dal ciglio autostradale come ha dedotto la ricorrente, bensì dal confine autostradale inteso, ex art. 3, comma 10, del nuovo Codice della strada quale “linea della fascia di esproprio”.

Quindi, entrando nel merito dei rilievi di parte ricorrente, il Tribunale ha dapprima accertato che il vincolo della distanza esisteva già all’epoca della costruzione del fabbricato.

Conseguentemente ha ritenuto determinante ai fini della soluzione della controversia l’art. 9 della l. n. 729/1961, ratione temporis applicabile, ai sensi del quale 1. lungo i tracciati delle autostrade e relativi accessi, previsti sulla base dei progetti regolarmente approvati, è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie a distanza inferiore a metri 25 dal limite della zona di occupazione dell’autostrada stessa. La distanza è ridotta a metri 10 per gli alberi da piantare. 2. Le distanze di cui al comma precedente possono essere ridotte per determinati tratti ove particolari circostanze lo consiglino, con provvedimento del Ministro per i lavori pubblici, presidente dell’A.N.A.S., su richiesta degli interessati e sentito il Consiglio di amministrazione dell’A.N.A.S.”.

Sicché, non ricorrendo nel caso concreto l’ipotesi di deroga di cui al citato secondo comma, all’epoca della costruzione del fabbricato, doveva essere rispettata la distanza minima di 25 metri dalla sede autostradale.

Il Tribunale pertanto, ha rilevato, nel caso in esame, la violazione dei vincoli di inedificabilità e, conseguentemente, ha dichiarato infondato il primo motivo di ricorso, sulla scorta dei pacifici principi di diritto già enunciati dalla giurisprudenza amministrativa, secondo la quale “…la condonabilità dell’intervento edilizio in contestazione è comunque preclusa dal vincolo dettato, in tema di distacchi delle costruzioni dalle sedi autostradali, dall’art. 9, comma 1, della L. 24 luglio 1961, n. 729 … Il citato vincolo di inedificabilità – preordinato non solo a prevenire la presenza di ostacoli costituenti un possibile pregiudizio per la circolazione, ma anche ad assicurare la disponibilità di un’area contigua alla sede stradale all’occorrenza utilizzabile per un ampliamento della medesima – si traduce in un divieto assoluto di edificazione, ragion per cui è pertinente il richiamo fatto dall’A. alla previsione di cui all’art. 33 della L. 28 febbraio 1985, n. 47, il quale non prevede la possibilità di sanatoria delle opere realizzate in contrasto con un vincolo di inedificabilità imposto in epoca anteriore all’esecuzione (mentre non trova applicazione l’art. 32 della stessa legge, in base al quale è ammissibile la sanatoria, anche tramite silenzio-assenso, per le opere insistenti su aree vincolate dopo l’esecuzione)…” e “…l’inderogabilità del vincolo e la sua natura assoluta fanno rientrare lo stesso, in tema di condono edilizio, nell’ambito applicativo dell’articolo 33 della L. n. 47 del 1985, disciplinante le ‘Opere non suscettibili di sanatoria’ … Ed, invero, la norma prevede, per quanto qui di interesse, che ‘Le opere di cui all’articolo 31 non sono suscettibili di sanatoria quando siano in contrasto con i seguenti vincoli, qualora questi comportino inedificabilità e siano stati imposti prima della esecuzione delle opere stesse: … d) ogni altro vincolo che comporti la inedificabilità delle aree…”, rigetta il primo motivo del ricorso” (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 16.04.2019, n. 2501; v. anche Cons. Stato, Sez. IV. 15.04.2013, n. 2062).

Le considerazioni e la decisione del Tribunale sulla valutazione della pericolosità dell’immobile

Con riguardo al secondo motivo di ricorso – ossia alla dedotta necessità di una valutazione della pericolosità in concreto del fabbricato – il Tribunale ha chiarito che nessuna valutazione fosse necessaria, stante che la distanza stabilita per legge è già volta a tutelare le esigenze di sicurezza del traffico.

Più precisamente, ha osservato che il vincolo previsto ex art. 9 della l. n. 279/1961 ha lo scopo, non solo di prevenire l’esistenza di ostacoli materiali suscettibili di costituire, per la loro prossimità al tratto autostradale, pregiudizio alla sicurezza del traffico e all’incolumità delle persone, ma altresì di assicurare una fascia di rispetto utilizzabile dal concessionario per l’esecuzione dei lavori, per l’impianto dei cantieri, per il deposito di materiali o ancora per la realizzazione di opere accessorie, senza limiti connessi alla presenza di costruzioni (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 06.11.2019, n. 7572, v. anche, ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 30.09.2008, n. 4719; Cass. Civ., Sez. II, 03.11.2010, n. 22422; TAR Toscana, Sez. III, 23.07.2012, n. 1347; TAR Campania, Sez. II, 26.10.2012, n. 4283).

Tale esigenza “manutentiva” – precisa quindi il Tribunale – non si presta ad essere valutata caso per caso in ragione dell’impossibilità oggettiva di potere prevedere tutte le future evenienze (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, 07.01.2022).

Pertanto, anche con riguardo al secondo motivo di ricorso, il Tribunale ha ritenuto il provvedimento impugnato esente da censure e, pertanto, legittimo.

Le considerazioni e la decisione del Tribunale sulla formazione del silenzio-assenso

Infine, quanto al terzo e ultimo motivo di ricorso, il Tribunale ha chiarito che la previsione del silenzio-assenso richiamata dalla ricorrente, di cui al sesto comma dell’art. 17 della legge regionale siciliana n. 4/2003, fa riferimento ad uno specifico contesto procedimentale (regolato al primo comma) del tutto estraneo alla fattispecie in esame, in quanto relativo ai procedimenti di condono pendenti e non ancora definiti alla data di entrata in vigore della citata legge, per i quali il legislatore ha previsto una apposita procedura acceleratoria, da avviarsi su istanza di parte, mediante l’inoltro da parte del richiedente la concessione o autorizzazione in sanatoria, di compiuta “perizia giurata a firma di un tecnico abilitato all’esercizio della professione” da cui è possibile desumere l’esistenza di tutte le condizioni e i requisiti richiesti per l’ottenimento della sanatoria.

Il Tribunale, pertanto, ha rilevato l’inapplicabilità dell’art. 17, comma 6 della l. reg. sic. n. 4/2003, dal momento che nel caso di specie parte ricorrente non aveva attivato la speciale e specifica procedura ad istanza di parte prevista dal primo comma del medesimo art. 17 (e per la quale soltanto è prevista la formazione del silenzio-assenso presuppone).

Conclusione

Sulla base di tali premesse e considerazioni, il Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo, nel ritenere legittimo il diniego dell’ANAS S.p.a., ha rigettato il ricorso, dichiarandolo infondato e compensando le spese di giudizio tra le parti in ragione del tempo trascorso e della peculiarità della fattispecie.

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Abuso edilizio entro la fascia di rispetto autostradale

Published On: 4 Luglio 2022

La Seconda Sezione interna del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia di Palermo, con la recentissima sentenza del 27.06.2022 n. 2096, si è pronunciata sulla possibilità di sanatoria di opere abusive, realizzate in prossimità del confine autostradale, in contrasto con i vincoli di inedificabilità, previsti in tema di distacchi delle costruzioni dalle sedi autostradali, dall’art. 9, comma 1 della legge n. 729/1961, in epoca anteriore alla costruzione.

La fattispecie concreta

La controversia in esame trae origine dal provvedimento con cui l’ANAS S.p.a. ha denegato il rilascio di nulla osta in sanatoria, per un immobile abusivo ubicato in prossimità del confine autostradale, già oggetto di istanza di condono, presentata ai sensi della l. n. 47/1985.

Più precisamente, l’ANAS S.p.a. ha ritenuto di non potere rilasciare il nulla osta richiesto, in quanto il fabbricato si trovava ubicato a soli metri 20,60 dal confine autostradale e, pertanto, in violazione della fascia di rispetto autostradale di metri 25 (prevista dall’art. 9, comma 1 della legge n. 729/1961).

I motivi dedotti in ricorso

Avverso tale diniego, e ritenendolo illegittimo, la proprietaria del fabbricato abusivo ha proposto ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo di Palermo, articolato in tre motivi.

Nello specifico, con il primo motivo, la ricorrente deduceva che, ai fini del rilascio del nulla osta richiesto, la distanza del fabbricato doveva essere calcolata utilizzando come termine di riferimento il ciglio autostradale, così ricavando una distanza – non di 25 metri, ma – di 36 metri.

Con il secondo motivo, lamentava che l’ANAS S.p.a. avrebbe dovuto considerare che l’immobile non costituiva un pericolo per il traffico.

Infine, con il terzo e ultimo motivo, la ricorrente deduceva che alla data di emanazione del preavviso di rigetto con richiesta di osservazioni da parte di ANAS, il nulla-osta doveva intendersi già favorevolmente reso ex art. 17, comma 6 della legge regionale siciliana n. 4/2003, in quanto era già trascorso il termine perentorio di 180 giorni.

Le considerazioni e la decisione del Tribunale sul criterio di calcolo delle distanze

Quanto al primo motivo, il Tribunale ha preliminarmente ritenuto corretto il criterio di computo adottato dalla resistente, osservando che la distanza del fabbricato abusivo deve essere in effetti calcolata, non dal ciglio autostradale come ha dedotto la ricorrente, bensì dal confine autostradale inteso, ex art. 3, comma 10, del nuovo Codice della strada quale “linea della fascia di esproprio”.

Quindi, entrando nel merito dei rilievi di parte ricorrente, il Tribunale ha dapprima accertato che il vincolo della distanza esisteva già all’epoca della costruzione del fabbricato.

Conseguentemente ha ritenuto determinante ai fini della soluzione della controversia l’art. 9 della l. n. 729/1961, ratione temporis applicabile, ai sensi del quale 1. lungo i tracciati delle autostrade e relativi accessi, previsti sulla base dei progetti regolarmente approvati, è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie a distanza inferiore a metri 25 dal limite della zona di occupazione dell’autostrada stessa. La distanza è ridotta a metri 10 per gli alberi da piantare. 2. Le distanze di cui al comma precedente possono essere ridotte per determinati tratti ove particolari circostanze lo consiglino, con provvedimento del Ministro per i lavori pubblici, presidente dell’A.N.A.S., su richiesta degli interessati e sentito il Consiglio di amministrazione dell’A.N.A.S.”.

Sicché, non ricorrendo nel caso concreto l’ipotesi di deroga di cui al citato secondo comma, all’epoca della costruzione del fabbricato, doveva essere rispettata la distanza minima di 25 metri dalla sede autostradale.

Il Tribunale pertanto, ha rilevato, nel caso in esame, la violazione dei vincoli di inedificabilità e, conseguentemente, ha dichiarato infondato il primo motivo di ricorso, sulla scorta dei pacifici principi di diritto già enunciati dalla giurisprudenza amministrativa, secondo la quale “…la condonabilità dell’intervento edilizio in contestazione è comunque preclusa dal vincolo dettato, in tema di distacchi delle costruzioni dalle sedi autostradali, dall’art. 9, comma 1, della L. 24 luglio 1961, n. 729 … Il citato vincolo di inedificabilità – preordinato non solo a prevenire la presenza di ostacoli costituenti un possibile pregiudizio per la circolazione, ma anche ad assicurare la disponibilità di un’area contigua alla sede stradale all’occorrenza utilizzabile per un ampliamento della medesima – si traduce in un divieto assoluto di edificazione, ragion per cui è pertinente il richiamo fatto dall’A. alla previsione di cui all’art. 33 della L. 28 febbraio 1985, n. 47, il quale non prevede la possibilità di sanatoria delle opere realizzate in contrasto con un vincolo di inedificabilità imposto in epoca anteriore all’esecuzione (mentre non trova applicazione l’art. 32 della stessa legge, in base al quale è ammissibile la sanatoria, anche tramite silenzio-assenso, per le opere insistenti su aree vincolate dopo l’esecuzione)…” e “…l’inderogabilità del vincolo e la sua natura assoluta fanno rientrare lo stesso, in tema di condono edilizio, nell’ambito applicativo dell’articolo 33 della L. n. 47 del 1985, disciplinante le ‘Opere non suscettibili di sanatoria’ … Ed, invero, la norma prevede, per quanto qui di interesse, che ‘Le opere di cui all’articolo 31 non sono suscettibili di sanatoria quando siano in contrasto con i seguenti vincoli, qualora questi comportino inedificabilità e siano stati imposti prima della esecuzione delle opere stesse: … d) ogni altro vincolo che comporti la inedificabilità delle aree…”, rigetta il primo motivo del ricorso” (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 16.04.2019, n. 2501; v. anche Cons. Stato, Sez. IV. 15.04.2013, n. 2062).

Le considerazioni e la decisione del Tribunale sulla valutazione della pericolosità dell’immobile

Con riguardo al secondo motivo di ricorso – ossia alla dedotta necessità di una valutazione della pericolosità in concreto del fabbricato – il Tribunale ha chiarito che nessuna valutazione fosse necessaria, stante che la distanza stabilita per legge è già volta a tutelare le esigenze di sicurezza del traffico.

Più precisamente, ha osservato che il vincolo previsto ex art. 9 della l. n. 279/1961 ha lo scopo, non solo di prevenire l’esistenza di ostacoli materiali suscettibili di costituire, per la loro prossimità al tratto autostradale, pregiudizio alla sicurezza del traffico e all’incolumità delle persone, ma altresì di assicurare una fascia di rispetto utilizzabile dal concessionario per l’esecuzione dei lavori, per l’impianto dei cantieri, per il deposito di materiali o ancora per la realizzazione di opere accessorie, senza limiti connessi alla presenza di costruzioni (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 06.11.2019, n. 7572, v. anche, ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 30.09.2008, n. 4719; Cass. Civ., Sez. II, 03.11.2010, n. 22422; TAR Toscana, Sez. III, 23.07.2012, n. 1347; TAR Campania, Sez. II, 26.10.2012, n. 4283).

Tale esigenza “manutentiva” – precisa quindi il Tribunale – non si presta ad essere valutata caso per caso in ragione dell’impossibilità oggettiva di potere prevedere tutte le future evenienze (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, 07.01.2022).

Pertanto, anche con riguardo al secondo motivo di ricorso, il Tribunale ha ritenuto il provvedimento impugnato esente da censure e, pertanto, legittimo.

Le considerazioni e la decisione del Tribunale sulla formazione del silenzio-assenso

Infine, quanto al terzo e ultimo motivo di ricorso, il Tribunale ha chiarito che la previsione del silenzio-assenso richiamata dalla ricorrente, di cui al sesto comma dell’art. 17 della legge regionale siciliana n. 4/2003, fa riferimento ad uno specifico contesto procedimentale (regolato al primo comma) del tutto estraneo alla fattispecie in esame, in quanto relativo ai procedimenti di condono pendenti e non ancora definiti alla data di entrata in vigore della citata legge, per i quali il legislatore ha previsto una apposita procedura acceleratoria, da avviarsi su istanza di parte, mediante l’inoltro da parte del richiedente la concessione o autorizzazione in sanatoria, di compiuta “perizia giurata a firma di un tecnico abilitato all’esercizio della professione” da cui è possibile desumere l’esistenza di tutte le condizioni e i requisiti richiesti per l’ottenimento della sanatoria.

Il Tribunale, pertanto, ha rilevato l’inapplicabilità dell’art. 17, comma 6 della l. reg. sic. n. 4/2003, dal momento che nel caso di specie parte ricorrente non aveva attivato la speciale e specifica procedura ad istanza di parte prevista dal primo comma del medesimo art. 17 (e per la quale soltanto è prevista la formazione del silenzio-assenso presuppone).

Conclusione

Sulla base di tali premesse e considerazioni, il Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo, nel ritenere legittimo il diniego dell’ANAS S.p.a., ha rigettato il ricorso, dichiarandolo infondato e compensando le spese di giudizio tra le parti in ragione del tempo trascorso e della peculiarità della fattispecie.

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