Annullamento in autotutela e diniego sull’installazione di impianti delle telecomunicazioni

La Seconda Sezione Quater del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Roma), con la sentenza del 14 ottobre 2022 numero 13127, si è pronunciata sul fondamento concreto per il corretto esercizio del potere di annullamento in autotutela e conseguente diniego inerenti a un’istanza avanzata per la realizzazione di una nuova infrastruttura delle telecomunicazioni, maturata per gli effetti del silenzio-assenso.

Il caso concreto

La Società ricorrente, interessata all’installazione di un impianto di telefonia multigestore, ha avanzato al Comune competente apposita istanza, accolta per la consumazione degli effetti dell’istituto del silenzio-assenso.

Il Comune resistente, successivamente, ha comunicato alla Società l’avvio del procedimento di annullamento in autotutela del predetto titolo abilitativo, ponendo il diniego all’opera infrastrutturale.

Le contrapposte posizioni 

Il Comune Il Comune ha esercitato il proprio potere di ritiro sulla scorta di due diverse ragioni.

La ricorrente, nell’atto di caricamento della richiamata istanza sulla piattaforma digitale dell’ente, avrebbe errato nell’utilizzo di un modello non conforme a quello unicamente predisposto dal Comune.

Inoltre, la ricorrente avrebbe altresì errato nel collocamento dell’impianto al di fuori di quelli individuati dal Piano di rete, prevedendolo invece in un luogo ad alta concentrazione di popolazione.

All’opposto, la tesi difensiva di parte ricorrente si è imperniata sulle due seguenti argomentazioni.

L’Amministrazione competente, ai fini della corretta presentazione dell’istanza finalizzata all’ottenimento del connesso titolo abilitativo, non avrebbe potuto esigere l’adesione ad una modulistica non prevista dalla legge, ma introdotta unicamente dal Comune.

Altresì, l’Amministrazione avrebbe violato l’articolo 87 del decreto legislativo numero 259/2003, non potendo introdurre limiti alla localizzazione degli impianti (sicché, la ricorrente ha pure impugnato la delibera del Consiglio comunale recante il regolamento per l’installazione degli impianti di telecomunicazione).

La decisione del Giudice Amministrativo adito

Sulla scorta della motivazione che segue, il Tribunale Amministrativo Regionale adito – ritenendo prevalenti e condividendo gli interessi sottesi alle argomentazioni della ricorrente – ha in definitiva accolto il ricorso proposto e, per l’effetto, ha annullato sia l’atto di autotutela impugnato sia quella parte della disposizione della delibera del Consiglio Comunale che impone senza deroga la collocazione degli impianti nelle sole aree individuate sulla base del piano di localizzazione.

In ordine alla questione inerente alla modulistica

Secondo il Giudice adito, “…deve ritenersi illegittimo un diniego fondato sulla circostanza secondo cui l’istanza non è presentata con la modulistica dedicata, la quale costituisce un mero ausilio offerto ai privati, il cui mancato utilizzo non autorizza l’amministrazione a rigettare la domanda (cfr. Tar Liguria, n. 15 del 2019, in tema di accesso)…”, assumendo che “…tale profilo non può giustificare l’esercizio del potere di autotutela…”.

Relativamente ai limiti sulla collocazione degli impianti

La Sezione decidente – anche richiamando propri precedenti giurisprudenziali in materia – pur ritenendo che “…una norma regolamentare che renda meramente preferenziale l’allocazione degli impianti presso i siti individuati dal Comune corrisponde all’esercizio dei poteri di gestione degli insediamenti, per il profilo edilizio e urbanistico, attributi ai Comuni dal già citato art. 8 della legge n. 36 del 2001…” – ha osservato che ciò è consentito solo “…a condizione che, nel concreto, la selezione dei siti non precluda l’installazione altrove di impianti, dotati di analoga capacità di diffusione…”, altrimenti ritenendo “…illegittimo l’obbligo di allocare l’impianto presso le sole aree individuate a tal fine dal Comune, quando esse non permettano in concreto il raggiungimento dell’obiettivo (ex plurimis, tra le pronunce della Sezione, sentenza n. 2591 del 2021)…”.

In tal senso, aggiungendo che “…La mera collocazione di una nuova SRB al di fuori dei siti individuati nella citata mappatura non può costituire, di per sé sola, motivo di diniego, ricorrendo uno specifico onere di valutazione a carico dell’amministrazione comunale circa la sussistenza dei presupposti per l’applicabilità delle deroghe stesse, di cui deve darsi in ogni caso conto nel provvedimento finale (Tar Lazio, Sezione II quater, sentenza n. 10575 del 2019)…”, poi sottolineando che la norma regolamentare impugnata dalla ricorrente “…preclude una siffatta concreta valutazione, e merita pertanto di essere annullata…”, infine, concludendo: “…non potendo il Comune vietare l’installazione per il solo fatto che essa cade al di fuori delle aree indicate a tal fine dal Piano di rete, a maggior ragione è illegittimo annullare il silenzio assenso, quanto ad un impianto da destinare ad altra area del territorio comunale…”.

In conclusione

Nella sostanza è pure evidente che, con riferimento alla specie, il Collegio non ha ravvisato la sussistenza di un concreto interesse pubblico in grado di giustificare il corretto esercizio del potere di ritiro dell’Amministrazione.

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Annullamento in autotutela e diniego sull’installazione di impianti delle telecomunicazioni

Published On: 17 Ottobre 2022

La Seconda Sezione Quater del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Roma), con la sentenza del 14 ottobre 2022 numero 13127, si è pronunciata sul fondamento concreto per il corretto esercizio del potere di annullamento in autotutela e conseguente diniego inerenti a un’istanza avanzata per la realizzazione di una nuova infrastruttura delle telecomunicazioni, maturata per gli effetti del silenzio-assenso.

Il caso concreto

La Società ricorrente, interessata all’installazione di un impianto di telefonia multigestore, ha avanzato al Comune competente apposita istanza, accolta per la consumazione degli effetti dell’istituto del silenzio-assenso.

Il Comune resistente, successivamente, ha comunicato alla Società l’avvio del procedimento di annullamento in autotutela del predetto titolo abilitativo, ponendo il diniego all’opera infrastrutturale.

Le contrapposte posizioni 

Il Comune Il Comune ha esercitato il proprio potere di ritiro sulla scorta di due diverse ragioni.

La ricorrente, nell’atto di caricamento della richiamata istanza sulla piattaforma digitale dell’ente, avrebbe errato nell’utilizzo di un modello non conforme a quello unicamente predisposto dal Comune.

Inoltre, la ricorrente avrebbe altresì errato nel collocamento dell’impianto al di fuori di quelli individuati dal Piano di rete, prevedendolo invece in un luogo ad alta concentrazione di popolazione.

All’opposto, la tesi difensiva di parte ricorrente si è imperniata sulle due seguenti argomentazioni.

L’Amministrazione competente, ai fini della corretta presentazione dell’istanza finalizzata all’ottenimento del connesso titolo abilitativo, non avrebbe potuto esigere l’adesione ad una modulistica non prevista dalla legge, ma introdotta unicamente dal Comune.

Altresì, l’Amministrazione avrebbe violato l’articolo 87 del decreto legislativo numero 259/2003, non potendo introdurre limiti alla localizzazione degli impianti (sicché, la ricorrente ha pure impugnato la delibera del Consiglio comunale recante il regolamento per l’installazione degli impianti di telecomunicazione).

La decisione del Giudice Amministrativo adito

Sulla scorta della motivazione che segue, il Tribunale Amministrativo Regionale adito – ritenendo prevalenti e condividendo gli interessi sottesi alle argomentazioni della ricorrente – ha in definitiva accolto il ricorso proposto e, per l’effetto, ha annullato sia l’atto di autotutela impugnato sia quella parte della disposizione della delibera del Consiglio Comunale che impone senza deroga la collocazione degli impianti nelle sole aree individuate sulla base del piano di localizzazione.

In ordine alla questione inerente alla modulistica

Secondo il Giudice adito, “…deve ritenersi illegittimo un diniego fondato sulla circostanza secondo cui l’istanza non è presentata con la modulistica dedicata, la quale costituisce un mero ausilio offerto ai privati, il cui mancato utilizzo non autorizza l’amministrazione a rigettare la domanda (cfr. Tar Liguria, n. 15 del 2019, in tema di accesso)…”, assumendo che “…tale profilo non può giustificare l’esercizio del potere di autotutela…”.

Relativamente ai limiti sulla collocazione degli impianti

La Sezione decidente – anche richiamando propri precedenti giurisprudenziali in materia – pur ritenendo che “…una norma regolamentare che renda meramente preferenziale l’allocazione degli impianti presso i siti individuati dal Comune corrisponde all’esercizio dei poteri di gestione degli insediamenti, per il profilo edilizio e urbanistico, attributi ai Comuni dal già citato art. 8 della legge n. 36 del 2001…” – ha osservato che ciò è consentito solo “…a condizione che, nel concreto, la selezione dei siti non precluda l’installazione altrove di impianti, dotati di analoga capacità di diffusione…”, altrimenti ritenendo “…illegittimo l’obbligo di allocare l’impianto presso le sole aree individuate a tal fine dal Comune, quando esse non permettano in concreto il raggiungimento dell’obiettivo (ex plurimis, tra le pronunce della Sezione, sentenza n. 2591 del 2021)…”.

In tal senso, aggiungendo che “…La mera collocazione di una nuova SRB al di fuori dei siti individuati nella citata mappatura non può costituire, di per sé sola, motivo di diniego, ricorrendo uno specifico onere di valutazione a carico dell’amministrazione comunale circa la sussistenza dei presupposti per l’applicabilità delle deroghe stesse, di cui deve darsi in ogni caso conto nel provvedimento finale (Tar Lazio, Sezione II quater, sentenza n. 10575 del 2019)…”, poi sottolineando che la norma regolamentare impugnata dalla ricorrente “…preclude una siffatta concreta valutazione, e merita pertanto di essere annullata…”, infine, concludendo: “…non potendo il Comune vietare l’installazione per il solo fatto che essa cade al di fuori delle aree indicate a tal fine dal Piano di rete, a maggior ragione è illegittimo annullare il silenzio assenso, quanto ad un impianto da destinare ad altra area del territorio comunale…”.

In conclusione

Nella sostanza è pure evidente che, con riferimento alla specie, il Collegio non ha ravvisato la sussistenza di un concreto interesse pubblico in grado di giustificare il corretto esercizio del potere di ritiro dell’Amministrazione.

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