Decorrenza del termine per impugnare l'esclusione dalla gara
La Seconda Sezione del TAR Sicilia di Palermo, con la decisione del 24 settembre 2018 n.2001, ha affermato importanti principi in materia di decorrenza del termine per impugnare in sede giurisdizionale la propria esclusione da una pubblica gara, con riferimento al caso in cui il concorrente escluso – poi ricorrente al TAR – abbia presentato istanza di accesso agli atti di gara.
Il termine per l’impugnazione – rammenta, per un primo aspetto, il TAR Palermo, sulla scorta di pacifica giurisprudenza ed in conformità con l’orientamento già espresso col previgente rito appalti – ha carattere decadenziale e non può essere interrotto o sospeso per effetto di un’istanza di accesso proposta da parte ricorrente, che finirebbe con l’aggirare la ratio acceleratoria del rito di cui all’art. 120 commi 2 bis e 6 bis, c.p.a. (cfr. TAR Calabria- Catanzaro sentenza n. 383/2017).
Correlativamente, poi, il Collegio richiama anche una recente giurisprudenza del Consiglio di Stato il quale ha chiarito come in caso di esclusione “…la ditta concorrente ben conosce la propria domanda di partecipazione alla gara corredata da tutti gli atti, e quindi è sicuramente in grado di comprendere le ragioni dell’esclusione sin dalla seduta pubblica, mentre nel caso dell’ammissione delle altre ditte concorrenti deve poter conoscere la motivazione del provvedimento di ammissione alla luce della documentazione prodotta per la partecipazione alla gara per poter desumere eventuali profili di illegittimità dell’atto..” (cfr. Cons. Stato, sez. III, 27 marzo 2018 n. 1902).
Anche per ciò il ricorso deciso è stato dichiarato irricevibile, essendo la concorrente stata peraltro presente, per il tramite d’un proprio delegato, alla seduta in cui era stata disposta la sua (motivata) esclusione dalla gara (e ritenendosi un tale orientamento maggiormente condivisibile ed in linea con la ratio acceleratoria delle norme processuali previste dall’art. 120 c.p.a., tra cui quella di cui al comma 2 bis, “…volta alla sollecita definizione del processo in una materia rilevante come quella degli appalti, in piena conformità con il principio di ragionevolezza dei tempi del processo e, in ultima istanza, del principio di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale, che trova eco nell’art. 24 e 113 Cost., oltre che nell’art. 1 c.p.a. (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, n. 696/2017)…”).