Difformità dell'offerta tecnica: esclusione o penalizzazione sui punteggi ?
Le difformità dell’offerta tecnica rispetto alla lex specialis di gara legittimano l’esclusione del concorrente dalla gara e non già la penalizzazione dell’offerta nell’attribuzione del punteggio.
In tal senso si è espresso il TAR Veneto, con la decisione dell’11 settembre 2018 n. 885, sulla scorta di quella giurisprudenza già formatasi sull’argomento e per la quale siffatte difformità integrano una irregolarità non sanabile ai sensi dell’art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016, “…perchè determinano la mancanza di un elemento essenziale per la formazione dell’accordo necessario per la stipula del contratto; né sussiste in capo all’Amministrazione l’obbligo di esercitare il soccorso istruttorio a fronte di un’offerta tecnica carente, in radice, di un essenziale requisito rilevante ai fini dell’esclusione (cfr. T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. III, 4 maggio 2018, n. 758)…”.