Diniego di condono: onere della prova sulla data dell’abuso

Il Consiglio di Stato, con sentenza del 26 gennaio 2024 numero 853, ha affrontato un caso di mancato rilascio del provvedimento di sanatoria di opere abusive, soffermandosi sul tema dell’onere probatorio che spetta al privato.

Il caso concreto

Il ricorrente aveva impugnato innanzi al TAR il provvedimento di diniego di condono ai sensi della legge 326/2003.

Il diniego si basava, tra l’altro, sulla circostanza per cui non vi era prova che l’opera fosse stata ultimata entro il termine ultimo, previsto dalla suddetta legge, del 31 marzo 2003.

Il TAR adito aveva respinto il ricorso poiché da un fotogramma aereo del 12 luglio 2003 l’immobile non risultava esistente, con la conseguenza che non sussisteva la prova della conclusione dei lavori entro il succitato termine.

Il ricorrente aveva impugnato la sentenza innanzi al Consiglio di Stato, deducendo che il TAR non avesse tenuto conto del corredo documentale versato in atti dal quale emergeva che il manufatto esisteva alla data del 31 marzo 2003 e quanto al fotogramma aereo del 12 luglio 2003 assumeva che il fabbricato era occultato dalla vegetazione circostante.

La decisione del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato respingeva l’appello osservando che:

  • l’onere di provare l’esistenza dei presupposti per il rilascio del provvedimento di sanatoria, tra cui, in primis, la data dell’abuso, grava sul richiedente il provvedimento di condono;
  • la ragione di ciò è evidente, atteso che solo il privato può fornire, in quanto ordinariamente ne dispone, inconfutabili atti, documenti o altri elementi probatori che siano in grado di radicare la ragionevole certezza dell’epoca di realizzazione dell’abuso;
  • a tal fine ha richiamato le seguenti pronunce: Cons. Stato, sez. VII, 29 settembre 2023, n. 8594 e 24 marzo 2023 n. 3011; sez. VI, 12 ottobre 2020, n.6112; sez. VII, 7 agosto 2023 n. 7628; 30 marzo 2023, n. 3304; sez. VI, 18 maggio 2021, n. 3853;
  • l’amministrazione, al contrario, non può materialmente accertare quale fosse, alla medesima epoca, la situazione all’interno del proprio territorio;
  • qualora dal fotogramma aereo le opere oggetto di condono non siano visibili, l’interessato ha l’onere di fornire elementi idonei a provare il contrario, smentendo le relative risultanze;
  • se pertanto il ricorrente assuma che all’epoca del rilievo aerofotogrammetrico il fabbricato era occultato da rigogliosa vegetazione che lo sovrastava, deve fornire prova in giudizio di tale circostanza;
  • non assurge a prova della realizzazione di un manufatto residenziale la concessione edilizia che abbia per oggetto la costruzione di un magazzino agricolo;
  • correttamente pertanto l’amministrazione ha denegato il provvedimento di condono e il giudice di primo grado ha respinto il ricorso.

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Diniego di condono: onere della prova sulla data dell’abuso

Published On: 14 Febbraio 2024

Il Consiglio di Stato, con sentenza del 26 gennaio 2024 numero 853, ha affrontato un caso di mancato rilascio del provvedimento di sanatoria di opere abusive, soffermandosi sul tema dell’onere probatorio che spetta al privato.

Il caso concreto

Il ricorrente aveva impugnato innanzi al TAR il provvedimento di diniego di condono ai sensi della legge 326/2003.

Il diniego si basava, tra l’altro, sulla circostanza per cui non vi era prova che l’opera fosse stata ultimata entro il termine ultimo, previsto dalla suddetta legge, del 31 marzo 2003.

Il TAR adito aveva respinto il ricorso poiché da un fotogramma aereo del 12 luglio 2003 l’immobile non risultava esistente, con la conseguenza che non sussisteva la prova della conclusione dei lavori entro il succitato termine.

Il ricorrente aveva impugnato la sentenza innanzi al Consiglio di Stato, deducendo che il TAR non avesse tenuto conto del corredo documentale versato in atti dal quale emergeva che il manufatto esisteva alla data del 31 marzo 2003 e quanto al fotogramma aereo del 12 luglio 2003 assumeva che il fabbricato era occultato dalla vegetazione circostante.

La decisione del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato respingeva l’appello osservando che:

  • l’onere di provare l’esistenza dei presupposti per il rilascio del provvedimento di sanatoria, tra cui, in primis, la data dell’abuso, grava sul richiedente il provvedimento di condono;
  • la ragione di ciò è evidente, atteso che solo il privato può fornire, in quanto ordinariamente ne dispone, inconfutabili atti, documenti o altri elementi probatori che siano in grado di radicare la ragionevole certezza dell’epoca di realizzazione dell’abuso;
  • a tal fine ha richiamato le seguenti pronunce: Cons. Stato, sez. VII, 29 settembre 2023, n. 8594 e 24 marzo 2023 n. 3011; sez. VI, 12 ottobre 2020, n.6112; sez. VII, 7 agosto 2023 n. 7628; 30 marzo 2023, n. 3304; sez. VI, 18 maggio 2021, n. 3853;
  • l’amministrazione, al contrario, non può materialmente accertare quale fosse, alla medesima epoca, la situazione all’interno del proprio territorio;
  • qualora dal fotogramma aereo le opere oggetto di condono non siano visibili, l’interessato ha l’onere di fornire elementi idonei a provare il contrario, smentendo le relative risultanze;
  • se pertanto il ricorrente assuma che all’epoca del rilievo aerofotogrammetrico il fabbricato era occultato da rigogliosa vegetazione che lo sovrastava, deve fornire prova in giudizio di tale circostanza;
  • non assurge a prova della realizzazione di un manufatto residenziale la concessione edilizia che abbia per oggetto la costruzione di un magazzino agricolo;
  • correttamente pertanto l’amministrazione ha denegato il provvedimento di condono e il giudice di primo grado ha respinto il ricorso.

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