Discrasia fra offerta economica e computo metrico estimativo negli appalti a corpo
Negli appalti a corpo, in cui la somma complessiva offerta copre l’esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali, il computo metrico estimativo risulta irrilevante al fine di determinare il contenuto dell’offerta economica.
In tal senso si è espressa la Quinta Sezione del Consiglio di Stato la quale, con la decisione del 26 ottobre 2018 n. 6119, nel richiamare la pacifica giurisprudenza amministrativa formatasi in materia (cfr. Cons. Stato, V, 3 settembre 2018, n. 5161; Cons. Stato, V, 3 aprile 2018, n. 2057; Cons. Stato, VI, 4 gennaio 2016, n. 15; Cons. Stato, VI, 4 agosto 2009, n. 4903; Cons. Stato, IV, 26 febbraio 2015, n. 963), ha riformato la sentenza di prime cure che, accogliendo l’impugnazione in primo grado proposta avverso la aggiudicazione della commessa, aveva a sua volta ritenuto indeterminata l’offerta economica dell’aggiudicataria, in ragione della discrasia rilevata fra l’importo risultante dal computo metrico estimativo e quello riportato nell’offerta economica (derivante dall’applicazione del ribasso offerto), costituendo peraltro un ammontare in aumento, rispetto alla base d’asta.
A tal fine, il Supremo Consesso della Giustizia Amministrativa ha ritenuto per l’appunto decisiva la circostanza che, nel caso oggetto del giudizio, venisse in rilievo un appalto da aggiudicarsi a corpo (non a misura).
“In siffatta tipologia di appalti”, rammenta il Collegio, “ il corrispettivo è determinato in una somma fissa e invariabile derivante dal ribasso offerto sull’importo a base d’asta. Elemento essenziale della proposta economica è, quindi, il solo importo finale offerto, mentre il computo metrico estimativo ha un valore meramente indicativo delle voci di costo che hanno concorso a formare il detto importo finale. Ne consegue che le indicazioni e il prezzo delle singole lavorazioni contenute nel computo metrico estimativo sono destinate a restare fuori dal contenuto essenziale dell’offerta e quindi del contratto da stipulare. Ciò, peraltro, trova conferma nell’art. 59, comma 5, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il quale (riproducendo l’analoga norma contenuta nell’art. 53, comma 4, d lgs. 12 aprile 2016, n. 163) stabilisce che: “per le prestazioni a corpo il prezzo convenuto non può variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori eseguiti” (cfr., in relazione all’analoga previsione del previgente Codice dei contratti pubblici, Cons. Stato, VI, 4 gennaio 2016, n. 15)….”.