Discrasia fra offerta economica e computo metrico estimativo negli appalti a corpo

Published On: 15 Novembre 2018Categories: Appalti Pubblici e Concessioni

Negli appalti a corpo, in cui la somma complessiva offerta copre l’esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali, il computo metrico estimativo risulta irrilevante al fine di determinare il contenuto dell’offerta economica.
In tal senso si è espressa la Quinta Sezione del Consiglio di Stato la quale, con la decisione del 26 ottobre 2018 n. 6119, nel richiamare la pacifica giurisprudenza amministrativa formatasi in materia (cfr. Cons. Stato, V, 3 settembre 2018, n. 5161; Cons. Stato, V, 3 aprile 2018, n. 2057; Cons. Stato, VI, 4 gennaio 2016, n. 15; Cons. Stato, VI, 4 agosto 2009, n. 4903; Cons. Stato, IV, 26 febbraio 2015, n. 963), ha riformato la sentenza di prime cure che, accogliendo l’impugnazione in primo grado proposta avverso la aggiudicazione della commessa, aveva a sua volta ritenuto indeterminata l’offerta economica dell’aggiudicataria, in ragione della discrasia rilevata fra l’importo risultante dal computo metrico estimativo e quello riportato nell’offerta economica (derivante dall’applicazione del ribasso offerto), costituendo peraltro un ammontare in aumento, rispetto alla base d’asta.
A tal fine, il Supremo Consesso della Giustizia Amministrativa ha ritenuto per l’appunto decisiva la circostanza che, nel caso oggetto del giudizio, venisse in rilievo un appalto da aggiudicarsi a corpo (non a misura).
In siffatta tipologia di appalti”, rammenta il Collegio, “ il corrispettivo è determinato in una somma fissa e invariabile derivante dal ribasso offerto sull’importo a base d’asta. Elemento essenziale della proposta economica è, quindi, il solo importo finale offerto, mentre il computo metrico estimativo ha un valore meramente indicativo delle voci di costo che hanno concorso a formare il detto importo finale. Ne consegue che le indicazioni e il prezzo delle singole lavorazioni contenute nel computo metrico estimativo sono destinate a restare fuori dal contenuto essenziale dell’offerta e quindi del contratto da stipulare. Ciò, peraltro, trova conferma nell’art. 59, comma 5, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il quale (riproducendo l’analoga norma contenuta nell’art. 53, comma 4, d lgs. 12 aprile 2016, n. 163) stabilisce che: “per le prestazioni a corpo il prezzo convenuto non può variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori eseguiti” (cfr., in relazione all’analoga previsione del previgente Codice dei contratti pubblici, Cons. Stato, VI, 4 gennaio 2016, n. 15)….”.
 
 

Ultimi Articoli inseriti

Sull’onere di dimostrare lo stato legittimo di un manufatto ante 1967

11 Novembre 2024|Commenti disabilitati su Sull’onere di dimostrare lo stato legittimo di un manufatto ante 1967

Il Tribunale Amministrativo Regionale di Salerno, con la sentenza del 4 novembre 2024 numero 2074, si è soffermato sull’onere di dimostrare lo stato legittimo di un immobile interessato da opere edilizie realizzate prima dell’entrata in [...]

Immissioni acustiche da immobile locato per finalità turistiche

8 Novembre 2024|Commenti disabilitati su Immissioni acustiche da immobile locato per finalità turistiche

Il Consiglio di Stato, con sentenza del 2 ottobre 2024 numero 7913, ha affrontato il delicato tema della qualificazione da conferire ad una attività ricettiva ai fini della normativa in materia di immissioni rumorose. La [...]

About the Author: Valentina Magnano S. Lio

Condividi

Discrasia fra offerta economica e computo metrico estimativo negli appalti a corpo

Published On: 15 Novembre 2018

Negli appalti a corpo, in cui la somma complessiva offerta copre l’esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali, il computo metrico estimativo risulta irrilevante al fine di determinare il contenuto dell’offerta economica.
In tal senso si è espressa la Quinta Sezione del Consiglio di Stato la quale, con la decisione del 26 ottobre 2018 n. 6119, nel richiamare la pacifica giurisprudenza amministrativa formatasi in materia (cfr. Cons. Stato, V, 3 settembre 2018, n. 5161; Cons. Stato, V, 3 aprile 2018, n. 2057; Cons. Stato, VI, 4 gennaio 2016, n. 15; Cons. Stato, VI, 4 agosto 2009, n. 4903; Cons. Stato, IV, 26 febbraio 2015, n. 963), ha riformato la sentenza di prime cure che, accogliendo l’impugnazione in primo grado proposta avverso la aggiudicazione della commessa, aveva a sua volta ritenuto indeterminata l’offerta economica dell’aggiudicataria, in ragione della discrasia rilevata fra l’importo risultante dal computo metrico estimativo e quello riportato nell’offerta economica (derivante dall’applicazione del ribasso offerto), costituendo peraltro un ammontare in aumento, rispetto alla base d’asta.
A tal fine, il Supremo Consesso della Giustizia Amministrativa ha ritenuto per l’appunto decisiva la circostanza che, nel caso oggetto del giudizio, venisse in rilievo un appalto da aggiudicarsi a corpo (non a misura).
In siffatta tipologia di appalti”, rammenta il Collegio, “ il corrispettivo è determinato in una somma fissa e invariabile derivante dal ribasso offerto sull’importo a base d’asta. Elemento essenziale della proposta economica è, quindi, il solo importo finale offerto, mentre il computo metrico estimativo ha un valore meramente indicativo delle voci di costo che hanno concorso a formare il detto importo finale. Ne consegue che le indicazioni e il prezzo delle singole lavorazioni contenute nel computo metrico estimativo sono destinate a restare fuori dal contenuto essenziale dell’offerta e quindi del contratto da stipulare. Ciò, peraltro, trova conferma nell’art. 59, comma 5, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il quale (riproducendo l’analoga norma contenuta nell’art. 53, comma 4, d lgs. 12 aprile 2016, n. 163) stabilisce che: “per le prestazioni a corpo il prezzo convenuto non può variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori eseguiti” (cfr., in relazione all’analoga previsione del previgente Codice dei contratti pubblici, Cons. Stato, VI, 4 gennaio 2016, n. 15)….”.
 
 

About the Author: Valentina Magnano S. Lio