Giustificazioni tardive: l'esclusione automatica è illegittima
L’ANAC, con la delibera n. 710 del 24 luglio 2018, pronunziandosi in sede precontenziosa, ha ritenuto illegittima l’esclusione disposta dalla Stazione appaltante a carico del concorrente che aveva presentato le giustificazioni a sostegno della congruità dell’offerta con ritardo rispetto al termine fissato.
“..Ai sensi dell’art. 97, comma 5, del d. lgs. 50/2016..”, rammenta l’ANAC, “..«la stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni. Essa esclude l’offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 4 o se ha accertato, con le modalità di cui al primo periodo, che l’offerta è anormalmente bassa»…”.
Orbene, anche a prescindere dalla circostanza che in concreto le giustificazioni presentate dal concorrente non erano tardive (dovendosi, nel calcolo dei termini assegnati, applicare i criteri di computo della disciplina civilistica ex artt. 155 c.p.c. e 2963 c.c., validi anche nel procedimento amministrativo, escludendo dal calcolo il giorno o l’ora iniziali ed includendo il dies ad quem), l’ANAC ha anzitutto ed in via generale osservato “…che la norma del codice dei contratti sopra richiamata attribuisce alla stazione appaltante il potere di fissare un termine per presentare le giustificazioni ma non lo definisce perentorio, né indica la sua violazione quale causa di esclusione dalla gara..”.
Con la conseguenza che, nello specifico caso esaminato, l’esclusione disposta dalla Stazione appaltante, per il sol fatto della tardività/intempestività delle giustificazioni, “..si pone contrasto con i noti principi generali di tassatività della cause di esclusione dalle gare e di tipicità delle ipotesi di perentorietà dei termini…”.
“..La funzione essenziale del sub procedimento di verifica di congruità..”, continua l’ANAC, “.. è di apprezzare l’idoneità e l’adeguatezza dell’offerta sospettata di anomalia ai fini della corretta esecuzione dell’appalto, funzione che può realizzarsi solo con il pieno contraddittorio, unico presupposto la cui violazione può inficiare la successiva valutazione dell’offerta da parte dell’amministrazione appaltante (Cons. Stato, Sez. V, 11 giugno 2014, n. 2982). Per tale ragione il procedimento di verifica della congruità dell’offerta deve essere improntato alla massima collaborazione tra l’amministrazione aggiudicatrice e l’offerente, quale strumento per l’effettiva instaurazione del contraddittorio e per il concreto apprezzamento dell’adeguatezza dell’offerta: in tale contesto di fondo, ciò che prima di tutto rileva è il dato sostanziale dell’anomalia o meno dell’offerta, per cui deve escludersi che la mancata – ovvero tardiva – produzione delle giustificazioni possa comportare automatica esclusione del concorrente interessato, essendo la stazione appaltante, comunque, tenuta a valutare la sostanza dell’offerta, sulla scorta della documentazione in atti (cfr. in questi termini, Cons. Stato, Sez. V, 22 dicembre 2014, n. 6231; TAR Catania, Sez. III, 20 maggio 2014, n. 1389)…”.
A tal proposito, peraltro, l’ANAC rammenta di aver già “..sottolineato la necessità di individuare un punto di equilibrio tra le due esigenze, quella della tutela del contraddittorio e quella della garanzia di celerità ed efficienza dell’azione amministrativa (Delibera n. 883 del 1 agosto 2017). Sullo stesso profilo, la giurisprudenza si è espressa nel senso che laddove il concorrente non rispetti il termine per il deposito delle giustificazioni e la commissione o seggio di gara, nel frattempo, si siano già riuniti, è legittima la decisione assunta da questi ultimi a prescindere dalle giustificazioni, purché sia, comunque, basata su una valutazione sostanziale dell’offerta in base alla documentazione già in atti. Invece, nell’ipotesi in cui le giustificazioni giungano in ritardo, ma comunque in tempo per la riunione fissata per la verifica di anomalia, la stazione appaltante è tenuta a tenerne conto, giacché in questo caso la violazione del termine per la loro presentazione non incide sul regolare svolgimento della procedura…” (cfr. TAR Sardegna, Sez. I, 26 giugno 2017, n. 431).
L’esclusione portata all’attenzione dell’ANAC, siccome disposta dalla Stazione appaltante in via automatica e per il sol fatto della tardività delle giustificazioni – e dunque sulla base di un dato puramente formale – è stata pertanto ritenuta non conforme alla normativa di settore.